Incarto n. 52.2001.00008
Lugano 12 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2001 di
__________ __________ __________ __________ tutti patr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 dicembre 2000 della delegazione del Consorzio depurazione acque di Mendrisio e dintorni (CDAM) che delibera al consorzio __________ un mandato di progettazione;
viste le risposte:
- 2 febbraio 2001 del Consorzio __________;
- 5 febbraio 2001 del Consorzio depurazione acque Mendrisio e dintorni (CDAM);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 1. aprile 1998 il CDAM ha invitato 11 studi d'ingegneria civile a partecipare ad un concorso per l'elaborazione di un concetto globale IDA - rete canalizzazioni consortili; a titolo di criterio di aggiudicazione il committente si riservava "di attribuire l'eventuale mandato al miglior offerente se così parrà e piacerà"; all’invito era allegato un capitolato delle prestazioni previste;
che nel termine di scadenza fissato dal bando sono pervenute al CDAM quattro offerte, fra cui quelle del consorzio __________ (fr. 631'035.50) e quella degli ingegneri qui ricorrenti, costituitisi in un consorzio denominato __________ (fr. 651'780.--);
che con decisione 21 dicembre 2000 la delegazione del CDAM ha affidato il mandato di progettazione al consorzio __________, che aveva inoltrato l'offerta più bassa;
che contro questa decisione i ricorrenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che gli insorgenti rimproverano in sostanza al CDAM di non aver esperito la procedura di pubblico concorso prescritta dall'art. 12 CIAP, applicabile alla fattispecie;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il CDAM ed il consorzio __________, ravvisando nell’eccezione sollevata dagli insorgenti una palese violazione del principio della buona fede;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 CIAP e 4 DLACIAP; oggetto della delibera impugnata è invero una prestazione di servizio (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP), che supera chiaramente il valore soglia fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. b CIAP;
che la legittimazione attiva dei ricorrenti, partecipanti sconfitti al concorso ad invito indetto dal CDAM, è certa;
che in quanto concorrenti essi appartengono infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione si distingue da quella degli altri membri della collettività a causa dell'intensità del rapporto che la lega all'oggetto del provvedimento impugnato;
che avendo il committente preferito un’altra offerta, i ricorrenti sono inoltre portatori di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi della delibera per il pregiudizio effettivo che questa arreca loro;
che il fatto che i ricorrenti si dolgano di un'irregolarità procedurale suscettibile di ledere soltanto gli interessi dei professionisti che non sono stati invitati al concorso nulla toglie alla legittimità del loro interesse;
che in quanto rivolta contro la decisione di aggiudicazione e non contro l'atto con cui la delegazione del CDAM ha risolto a suo tempo di indire un concorso ad invito, l'impugnativa è senz'altro tempestiva (art. 15 cpv. 2 CIAP e 13 PAmm);
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che i fatti salienti sono pacifici; il giudizio può dunque essere reso sulla base degli atti, senza dar seguito alla generica richiesta di prove avanzate di ricorrenti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 12 CIAP sono applicabili i seguenti tipi di procedura:
"a) il pubblico concorso, con cui il/la committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli/tutte le offerenti possono presentare un'offerta;
b ) la procedura selettiva, con cui il/la committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli/ tutte le offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il/la committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un'offerta (...);
c) incarico diretto con cui il/la committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso";
che il CIAP non prevede altri tipi di procedura; in particolare, non prevede il concorso ad invito, ovvero un tipo di gara, in cui il committente sceglie preventivamente i partecipanti sulla base di criteri che di regola non rispondono al principio della trasparenza;
che il principio della buona fede vale anche in ambito procedurale (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 79 B I seg; Rhinow Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem);
che le regole delle buona fede obbligano in particolare i partecipanti ad un concorso ad eccepire senza indugi le irregolarità procedurali che rilevano o che omettono per negligenza di rilevare;
che il concorrente che partecipa senza riserve ad una gara viziata da irregolarità procedurali facilmente rilevabili perde il diritto di prevalersene in sede di ricorso contro un'aggiudicazione a lui sfavorevole (RDAT 1999 II pag. 130 seg.);
che, contrariamente a quanto assume il consorzio __________, la controversa aggiudicazione scaturisce da un concorso ad invito e non da un incarico diretto ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 lett. c CIAP;
che, contrariamente a quanto sostiene il CDAM, il fatto che il CIAP, a differenza della LAPub, non preveda una procedura particolare per il conferimento dei mandati di progettazione non significa che queste prestazioni di servizio possono essere aggiudicate prescindendo da qualsiasi regola di procedura; significa soltanto che anche queste commesse devono essere aggiudicate secondo uno dei tre tipi di procedura previsti dall'art. 12 CIAP;
che non rientrando nelle ipotesi procedurali previste dall'art. 12 cpv. 1 CIAP, la decisione con cui la delegazione del CDAM ha invitato un certo numero di professionisti di suo gradimento ad inoltrare offerte per un mandato di progettazione si poneva in contrasto con il diritto applicabile;
che i ricorrenti hanno omesso di eccepire questa violazione di legge, contestando immediatamente l'irritualità del tipo di gara scelto dalla delegazione del CDAM: non solo non hanno impugnato la relativa decisione, ma vi si sono adagiati, inoltrando la propria offerta senza formulare la benché minima riserva;
che gli insorgenti hanno eccepito la predetta irregolarità procedurale soltanto nell'ambito del ricorso interposto contro la decisione della delegazione del CDAM di deliberare il mandato di progettazione al consorzio __________;
che l'eccezione, oltre che tardiva, è palesemente contraria alle regole della buona fede; omettendo di rilevare il difetto al momento in cui hanno inoltrato la loro offerta, i ricorrenti si sono preclusi il diritto di eccepirlo nell'ambito dell'impugnativa interposta contro la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico dei ricorrenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 7, 12, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 33 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 800.-- al consorzio __________ e fr. 800.-- al CDAM a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario