Incarto n. 52.2001.00077
Lugano 10 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 marzo 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 20 febbraio 2001 (n. 888) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 dicembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 21 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
- 28 marzo 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano __________ è entrato in Svizzera il 3 aprile 1998 per svolgere l'attività di docente e direttore presso il __________ a __________ (art. 14 OLS). Per tale scopo, egli ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito rinnovato, con ultima scadenza fissata per il 2 aprile 2001. Il ricorrente aveva già soggiornato nel nostro Paese dal 1978 al 1991. Nel settembre 2000, __________ è stato licenziato; il 1° ottobre successivo, si è iscritto alla disoccupazione.
B. Il 19 dicembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata l'8 novembre precedente da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo e dello scopo del suo soggiorno (ricerca di un posto di lavoro) nel permesso di cui beneficiava, fissandogli un termine con scadenza al 31 gennaio 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha fondato il provvedimento sulla scorta del preavviso negativo espresso dall'Ufficio della manodopera estera, secondo cui lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso all'interessato era venuto a mancare a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 20 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che il ricorrente non adempisse più le condizioni postegli dall'autorità di prime cure per poter soggiornare nel nostro cantone.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Contesta che siano adempiute le condizioni per la revoca del suo permesso di dimora. Ritiene inoltre che il provvedimento adottato dal dipartimento sia in ogni caso contrario al principio della proporzionalità, a seguito del suo precedente lungo soggiorno in Svizzera e della sua buona integrazione nel tessuto sociale ticinese. Sottolinea di aver trovato nel frattempo un nuovo posto di lavoro. Postula il rinnovo del suo permesso di dimora, invocando l'applicazione del § VII del Protocollo finale dell'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera nonché l'accordo bilaterale con l'UE sulla libera circolazione delle persone (parità di trattamento dei lavoratori stranieri con i cittadini nazionali, in particolare sotto il profilo del collocamento nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione).
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Dal canto suo, il dipartimento propone di dichiarare il gravame irricevibile.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. In linea di principio, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui __________ beneficiava è comunque scaduta il 2 aprile 2001. Egli non ha dunque un interesse pratico ed attuale all'annullamento della revoca. D'altra parte, non è data la competenza di questo Tribunale per statuire su un'eventuale proroga del permesso di dimora del ricorrente. L'interessato non può prevalersi infatti di una normativa federale o di un trattato internazionale per ottenere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). In particolare, quale cittadino italiano, egli non potrebbe appellarsi all'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964, entrato in vigore il 22.04.1965 (RS 0.142.114.548), segnatamente all'art. 11 del medesimo, in quanto i presupposti temporali previsti da quest'ultimo disposto (cinque anni di presenza regolare e ininterrotta in Svizzera) per poter ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora annuale rilasciatogli nella primavera del 1998 non sono manifestamente adempiuti nella fattispecie. Tanto più che, a ben guardare, il citato accordo è invocato dall'insorgente allo scopo di procrastinare il termine della sua partenza dal territorio cantonale per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione (v. ricorso ad 5, pag. 5); ipotesi, questa, in cui non è dato ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 4 OG). Non è inoltre necessario chinarsi sulla portata dell'accordo bilaterale con l'UE invocato dal ricorrente, lo stesso non essendo ancora entrato in vigore. Non permette infine di mutare il giudizio il fatto che l'insorgente abbia nel frattempo concluso un nuovo contratto di lavoro, questa volta per svolgere l'attività di architetto a metà tempo presso lo studio __________ (doc. B). Tale fatto, nuovo, potrebbe difatti legittimare, al più, una domanda di concessione di un nuovo permesso, rispettivamente di rinnovo di quello (impugnato) frattanto decaduto: la relativa decisione, com'è stato spiegato in precedenza, non è tuttavia deducibile in via di ricorso dinanzi a questo Tribunale.
2. Sulla scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è (diventato) irricevibile. Per questi motivi, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 9 LDDS; l'Accordo fra la Svizzera e l'Italia relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10.08.1964; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4, 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61, 63 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario