Incarto n. 52.2001.00069
Lugano 1. giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 marzo 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 1/19 febbraio 2001 con cui il comitato esecutivo del consiglio di __________ ha deliberato alla __________, le opere da pittore interne ed esterne concernenti l'aula polivalente nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'__________;
viste le risposte:
- 13 marzo 2001 della __________;
- 15 marzo 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 3 ottobre 2000 la __________ (__________) ha messo a pubblico concorso le opere da pittore interne ed esterne dell'aula polivalente nell'ambito dei lavori di ampliamento dell'università in applicazione delle disposizioni del Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP; concorso no. 24, pubbl. nel foglio ufficiale del __________, pag. __________ seg.). Al concorso hanno preso parte 15 ditte, fra cui la ricorrente __________, con un'offerta di fr. 44'980.75, e la resistente __________, con un'offerta di fr. 33'627.70.
b) Con decisione 15/18 dicembre 2000, il consiglio della __________ ha escluso dalla gara la __________ e deliberato i lavori alla ditta __________. L'esclusione della __________ è stata giustificata con il mancato adempimento dei criteri di idoneità richiesti e con il fatto che al momento della pubblicazione del concorso la ditta non era firmataria del CCL. Tale decisione è tuttavia stata annullata da questo Tribunale, adito da __________, con sentenza 29 gennaio 2001. In quel giudicato, noto alle parti, il Tribunale ha ritenuto, da un lato, che il bando del concorso indetto dalla __________ non stabiliva alcun criterio di idoneità; dall'altro che la sottoscrizione di un CCL non costituiva un requisito per l'aggiudicazione: bastava invece, a questo scopo, che il concorrente ne rispettasse il contenuto. Il Tribunale ha pertanto disposto la retrocessione degli atti al committente per una nuova delibera.
c) Con decisione 1/19 febbraio 2001 il comitato esecutivo del consiglio della __________ ha aggiudicato i lavori alla __________.
B. a) Con ricorso 2 marzo 2001 la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata aggiudicazione, chiedendone l'annullamento. L'insorgente eccepisce, in primo luogo, l'assenza di motivazione della decisione impugnata. Rimprovera poi alla __________ di non aver verificato se la __________ sia in grado di far fronte agli oneri sociali. Sostiene, in seguito, che l'offerta inoltrata dalla deliberataria sia sottocosto. Afferma, da ultimo, che la delibera sia altamente lesiva dei criteri di aggiudicazione sanciti al § 28 delle direttive d'esecuzione del CIAP e dal bando di concorso.
b) La __________ e la __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
c) Con presa di posizione 12 maggio 2001 l'insorgente ha confermato al Tribunale di voler mantenere il gravame, ribadendone le censure.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996, DLCIAP). Il ricorso è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 4 cpv. 2 DLCIAP, 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 4 cpv. 2 DLCIAP, 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Il CIAP regola la reciproca apertura dei Cantoni nell'ambito dell'aggiudicazione delle loro commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 CIAP). Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cantonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera (art. 1 cpv. 2 CIAP). I suoi obiettivi sono, in particolare (art. 1 cpv. 2 CIAP): promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti (lett. a), garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale (lett. b); assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione (lett. c), consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche (lett. d). In quest'ottica l'art. 11 CIAP pone i seguenti principi generali di aggiudicazione: non discriminazione e parità di trattamento tra gli offerenti (lett. a), concorrenza efficace (lett. b), divieto di negoziare le offerte presentate (lett. c); rispetto delle norme di ricusa (lett. d), osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro (lett. e), parità di trattamento tra uomo e donna (lett. f), trattamento confidenziale delle informazioni (lett. g).
2.2. La promulgazione delle disposizioni d'esecuzione del CIAP spetta ai Cantoni (art. 3 CIAP). Tali disposizioni devono garantire tra l'altro, per quanto qui interessa, adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta più economicamente più vantaggiosa (art. 13 lett. f CIAP) ed inoltre la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione (art. 13 lett. h CIAP). Nel nostro Cantone le direttive d'esecuzione (DirCIAP) sono state approvate dal Consiglio di Stato mediante decreto esecutivo 6 novembre 1996. Circa il loro contenuto si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
3. La ricorrente eccepisce, anzitutto, l'assenza di motivazione della decisione di aggiudicazione 1/19 febbraio 2001.
3.1. Com'è appena stato illustrato le disposizioni cantonali d'applicazione del CIAP devono garantire che la decisione di aggiudicazione sia brevemente motivata (art. 13 lett. h CIAP). Quest'obbligo viene atteso mediante la pubblicazione dell'aggiudicazione sul foglio ufficiale cantonale, la quale indichi il tipo di procedura impiegata, l'oggetto e l'entità della commessa, il nome e l'indirizzo del committente, la data dell'aggiudicazione, il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, l'importo dell'aggiudicazione o i valori dell'offerta più bassa e più alta di cui ha tenuto conto nella procedura di aggiudicazione (§ 30 cpv. 1 DirCIAP). Giusta il § 30 cpv. 2 Dir CIAP, su richiesta, il committente comunica inoltre agli offerenti i motivi essenziali della loro esclusione (più corretta è la versione tedesca delle direttive, che parla di "Nichtberücksichtigung") dall'aggiudicazione.
3.2. In concreto, con lettera 19 febbraio 2001 la __________ ha semplicemente comunicato alla __________ di aver deliberato i lavori in rassegna alla __________. Anziché chiedere le ragioni di tale scelta in applicazione del § 30 cpv. 2 DirCIAP, la __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione dinanzi a questo Tribunale. Rispondendo alle censure sviluppate nel gravame la __________ ha, in sostanza, atteso all'esigenza di motivare - su richiesta - la decisione. Il Presidente del Tribunale ha indi offerto alla ricorrente, che non aveva nemmeno chiesto di poter replicare, la possibilità di prendere posizione sull'oggetto (cfr. scritto 12 maggio 2001). Non sussiste quindi alcun difetto di motivazione della decisione impugnata rispettivamente il diritto di essere sentito dell'insorgente è stato pienamente ossequiato; va semmai rilevato che l'anomala situazione appena descritta è stata cagionata dall'indebito agire della ricorrente, la quale non potrebbe di conseguenza nemmeno essere ammessa a denunciarla.
4. L'insorgente rimprovera poi alla __________ di non aver verificato se la __________ sia in grado di far fronte agli oneri sociali. La censura dev'essere respinta. Può difatti essere escluso dalla gara solo chi non ha pagato le imposte e gli oneri sociali (§ 23 cpv. 1 lett. c DirCIAP). Ora, la resistente non versa in questa situazione.
5. __________ sostiene, in seguito, che l'offerta inoltrata dalla deliberataria sia sotto costo. Anche questa censura, che tra l'altro risulta in palese contraddizione con quella che verrà esaminata al consid. 6 che segue, va tuttavia disattesa. In effetti, analogamente alla legge federale sugli acquisti pubblici del 16 dicembre 1994, applicabile in particolare all'amministrazione generale della Confederazione, il CIAP e le DirCIAP non prevedono l'esclusione delle offerte sotto costo. Il perseguimento di questo principio, ancorato in numerose legislazioni cantonali (cfr. anche l'art. 20 lett. o dell'appena abrogata legge sugli appalti del 12 settembre 1978, che non è più stato ripreso nella nuova legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001, in vigore dal 1 maggio u.s.), ha del resto sempre creato difficoltà nell'applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, Friborgo 1996, n. 1952 segg.; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 476 e relativo rinvio a n. 468; Messaggio del Consiglio di Stato concernente l'adozione della legge sulle commesse pubbliche del 28 ottobre 1998, pag. 6). Viene in tal modo aperta la possibilità per il committente di aggiudicare la commessa anche al concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, sintanto che la sua offerta risponde ai criteri oggettivi di aggiudicazione (cfr. RDAT I-2000 n. 4 consid. 2.2.; I-1998 n. 49 consid. 3.4.; Tercier, La libéralisation du marché de la construction, pubbl. in Journées du droit de la construction 1997, Friborgo 1997, vol. I, pag. 24). Presupposto quest'ultimo che nella fattispecie è senz'altro soddisfatto, come verrà spiegato al consid. 6 che segue, indipendentemente dall'importo dell'offerta della resistente.
6. L'insorgente sostiene, da ultimo, che la delibera sia altamente lesiva dei criteri di aggiudicazione sanciti al § 28 DirCIAP e dal bando di concorso. A torto, però.
6.1. Il § 28 cpv. 1 DirCIAP stabilisce che la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo/prestazione. In questo ambito, oltre al prezzo, possono in particolare modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività, infrastruttura.
6.2. In concreto, il capitolato d'appalto stabilisce che le opere vengono deliberate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione, elencati in ordine di priorità:
"1. La __________ (n.d.r.: il committente) si riserva un margine di delibera tra l'importo dell'offerta minore (100%) e l'offerta minore più 5% (105%);
2. attendibilità e convenienza dell'offerta;
3. struttura e organizzazione dell'azienda."
(cfr. capitolo CPN 102, Condizioni, Informazioni e disposizioni particolari, cifra R 192, pag. 3).
Il capitolato non fissa invece dei criteri di idoneità che, com'è d'uopo, devono essere chiaramente distinti da quelli di aggiudicazione. Com'è stato spiegato nella sentenza 29 gennaio 2001 (consid. 3.2.), nota alle parti, anche la struttura e l'organizzazione dell'azienda sono state inserite fra i criteri di aggiudicazione e sono pertanto impiegate, nella fattispecie, quale elemento di valutazione nella determinazione dell’offerta più vantaggiosa. Non sono invece finalizzate ad una verifica preventiva dell'idoneità dei concorrenti, da esperire sulla base di parametri prestabiliti.
6.3. Entro il termine fissato dal bando di concorso alla __________ sono pervenute 15 offerte. La più a buon mercato era quella della __________, di fr. 30'028,40, seguita da quella della resistente, di fr. 33'627,70 e dall'offerta della ricorrente, di fr. 44'980,75.
Con decisione 15/18 dicembre 2000, il consiglio della __________ ha escluso dalla gara tanto la __________ che la __________ e deliberato i lavori alla ditta __________. L'aggiudicazione è tuttavia stata annullata da parte del Tribunale, adito da __________, previo accertamento dell'indebita esclusione di quest'ultima società, mediante la più volte citata sentenza 29 gennaio 2001, attraverso la quale il Tribunale ha disposto la retrocessione degli atti alla __________ per una nuova delibera. La continuazione della gara è pertanto circoscritta a due soli concorrenti, ossia __________ e __________. La __________ ha difatti accettato la decisione circa la sua esclusione e la delibera dei lavori alla __________. Al pari di tutti gli altri concorrenti che non hanno impugnato la delibera 15/18 dicembre 2000, quella società non può pertanto beneficiare dell'annullamento dell'aggiudicazione e, di conseguenza, essere considerata ai fini della nuova delibera (cfr. GAAC 1998/62.80, pag. 799 segg., consid. 3c; RDAF 2000 I , 331 segg., consid. 2a). A torto, quindi la ricorrente pretende insistentemente che, semmai, l'aggiudicazione avrebbe dovuto favorire la __________.
L'offerta inoltrata dalla __________, da quel momento minor offerente nella gara, è pertanto nettamente inferiore rispetto a quella della ricorrente __________, che la supera del 33,76%. Rispettando il principio della priorità del criterio dell'offerta più bassa, ancorato nel capitolato d'appalto, la __________ ha aggiudicato i lavori alla __________. La delibera appare dunque ossequiosa dei criteri di aggiudicazione fissati dal committente nei documenti del concorso e, di riflesso, delle disposizioni del CIAP e delle DirCIAP su cui questi si fondano. A tal punto che nemmeno l'insorgente accampa un qualche specifico motivo atto ad invalidarla. L'offerta di __________ deve dunque essere considerata la più vantaggiosa sotto l'aspetto economico ai sensi dell'art. 13 lett. f CIAP e § 28 cpv. 1 DirCIAP.
7. L'impugnata delibera, per finire, non viola il CIAP o le DirCIAP (art. 16 cpv. 1 CIAP). Il gravame, infondato, deve pertanto essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della ricorrente (art. 28 PAmm), la quale deve inoltre essere condannata a rifondere alla resistente, assistita da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1,4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17 CIAP, 4 del decreto legislativo di adesione, § 5, 24, 25, 27, 28 delle direttive di esecuzione, 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico della ricorrente, la quale è altresì condannata a rifondere a __________ identico importo per ripetibili.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario