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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.03.2001 52.2001.66

March 6, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,233 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00066  

Lugano 6 marzo 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  14 dicembre 2000 del

Consorzio __________  

contro  

la decisione 4 dicembre 2000 del municipio di Bellinzona che esclude l'insorgente dal concorso per il restauro dei decori fissi della Chiesa di S. Maria delle Grazie;

viste le risposte:

-    12 gennaio 2001 del municipio di Bellinzona;

-    25 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

-    25 gennaio 2001 della ditta __________;

-    25 gennaio 2001 del Consorzio __________;

-    26 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione beni monumentali e ambientali, Ufficio dei beni culturali, Bellinzona;

-    26 gennaio 2001 del Consorzio __________;

-    30 gennaio 2001 del Consorzio __________;

preso atto della decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (no. 747);

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 16 maggio 2000 il municipio di Bellinzona ha aperto "una procedura di prequalifica inerente la messa in appalto dei lavori di restauro dei decori fissi (dipinti murali e stucchi) della Chiesa di S. Maria della Grazie", gravemente danneggiata da un incendio.

Il bando di concorso precisava che il municipio, "sentiti i preavvisi dell'autorità cantonale competente, dei consulenti ai restauri e dei progettisti e dopo le valutazioni e le verifiche di sua competenza", avrebbe aperto "una gara d'appalto nella forma della licitazione privata e secondo le norme previste dalla legge sugli appalti del 12 settembre 1978". Per partecipare alla seconda fase della licitazione era richiesta l'esperienza necessaria, un'adeguata struttura, nonché la disponibilità di mano d'opera sufficiente e qualificata con un minimo di cinque restauratori per ogni lotto.

                                  B.   In tempo utile sono giunte al municipio cinque candidature tra cui quella del Consorzio __________ (__________), qui ricorrente. Valutati i profili professionali dei concorrenti sulla base delle condizioni poste dal bando, l'ufficio dei beni culturali (UBC) ed i progettisti hanno proposto al municipio di ammettere alla seconda fase tutti i candidati ad eccezione del consorzio __________, siccome privo delle qualifiche richieste.

Con decisione 4 dicembre 2000 il municipio ha fatto proprio il preavviso suddetto.

                                  C.   Contro la predetta risoluzione il consorzio escluso è insorto davanti al Consiglio di Stato, asserendo di disporre di tutti i requisiti necessari per svolgere il lavoro messo a concorso e chiedendo di essere ammesso a partecipare alla seconda fase.

All'accoglimento del ricorso si sono opposti l'UBC ed il municipio, sottolineando l'insufficiente esperienza del consorzio ricorrente.

Gli altri concorrenti hanno invece rinunciato a prendere posizione.

                                  D.   Con giudizio 14 febbraio 2001 il Consiglio di Stato si è dichiarato incompetente a statuire nel merito del ricorso.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che le prestazioni lavorative messe a concorso fossero da configurare come una commessa edilizia soggetta al concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), siccome parte costitutiva di un insieme di commesse stimate complessivamente a fr. 10'085'700.--; spesa, superiore al valore soglia di fr. 9'575'000.--, fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a di tale ordinamento.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   Prima di entrare nel merito, il Tribunale cantonale amministrativo esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm).

Secondo l'art. 6 cpv. 1 lett. a del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RL 7.1.4.1.3; CIAP), soggiacciono a questo ordinamento le commesse edili, vale a dire i contratti tra committente ed offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile, conformemente al numero 51 della classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC) di cui all'Allegato I, appendice 5 dell'Accordo GATT.

Al CIAP sono inoltre soggette le prestazioni di servizi, vale a dire i contratti tra committente ed offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I, Appendice 4 dell'Accordo GATT (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP).

Oltre che dalla natura, l'applicabilità del CIAP dipende dal valore della commessa. Per le commesse edili il valore soglia è fissato in fr. 9'575'000.--, mentre per le prestazioni di servizio la commessa deve essere stimata ad almeno fr. 383'000.-- (art. 7 cpv. 1 lett. a e b CIAP).

Al fine di impedire che l'applicazione del CIAP venga elusa mediante frazionamento delle commesse, l'art. 7 cpv. 2 CIAP dispone che se per la realizzazione dell'opera edile il committente aggiudica diverse commesse, fa fede il valore globale delle medesime. L'obbligo di cumulare i valori delle singole commesse, sancito da tale norma, sussiste di principio soltanto all'interno della categoria delle commesse edili (art. 6 cpv. 1 lett. a CIAP). Il valore delle commesse per prestazioni di servizio connesse alla realizzazione di un'opera edile (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP) non è di principio cumulabile con quello delle commesse edili. Resta riservato il caso in cui la commessa venga deliberata ad un'impresa generale che fornisce anche le relative prestazioni di servizio (Galli Lehmann Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, N. 135; Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, pag. 422).

                                   2.   I lavori di riparazione e di restauro della Chiesa della Madonna delle Grazie sono stati suddivisi in sei diversi capitoli per un costo complessivo stimato in fr. 10’085’700.-- e suddiviso in fr. 7'411'700.-- per i lavori veri e propri, fr. 2'386'500.-- per onorari e fr. 287'500.-- a titolo di costi secondari.

I lavori di restauro oggetto della commessa in esame costituiscono il sesto capitolo e sono preventivati in fr. 1'905'500.-.

Dal profilo tipologico, l'insieme dei lavori di riparazione e di restauro configura un complesso di prestazioni edili ai sensi dell'allegato I al CIAP. Si tratta in effetti di lavori edilizi (cifra 2; n. 512 CPC), di lavori del genio civile (cifra 3; n. 513 CPC) e di lavori di ristrutturazione e finitura (cifra 7; n. 517 CPC). Da questo profilo, il CIAP è senz'altro applicabile. Dal profilo della natura della commessa, il CIAP si applica anche ai mandati di progettazione, di consulenza tecnica e di direzione dei lavori di restauro. Si tratta in effetti di prestazioni di servizio secondo l'allegato 2 cifra 11 e 12 CIAP.

Dal profilo dei valori in gioco, l'applicabilità del CIAP è tuttavia esclusa perché il valore totale dei singoli capitoli, sommati fra loro secondo l'art. 7 cpv. 2 CIAP, non raggiunge il limite di fr. 9'575'000.-- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP. L'importo globale di queste prestazioni ammonta infatti a fr. 7'411'700.--.

A torto, ha ritenuto il Consiglio di Stato che questo valore fosse da cumulare con quello preventivato per onorari e costi secondari (fr. 2'674'000.--) e che pertanto l'intero complesso delle commesse soggiacesse al CIAP, poiché supera il valore soglia di fr. 9'575'000.-- fissato dall'art. 7 cpv. 1 lett. a CIAP. L'obbligo di cumulare i valori delle commesse sancito dall'art. 7 cpv. 2 CIAP sussiste di principio soltanto all'interno della categoria delle commesse edili (art. 6 cpv. 1 lett. a CIAP). Non trattandosi di lavori deliberati ad un’impresa generale, il valore delle commesse per prestazioni di servizio (art. 6 cpv. 1 lett. c CIAP) necessarie al ripristino del monumento non è cumulabile con quello delle commesse edili.

                                   3.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la delibera 14 dicembre 2000 del municipio di Bellinzona non è pertanto impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

Dato l'esito non si preleva tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 7, 15 CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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