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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.06.2001 52.2001.64

June 1, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,730 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00064  

Lugano 1. giugno 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  26 febbraio 2001 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (n. 613) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 26 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ le ha negato il permesso per trasformare in locale notturno il bar __________ (part. no. __________ RF);

viste le risposte:

-      9 marzo 2001 del municipio di __________;

-    13 marzo 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 4 luglio 2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in locale notturno (pianobar) il "__________", situato nella zona residenziale R4, lungo il fiume __________ (part. n. __________ RF). Il locale, che occupa una parte del capannone in cui ha sede il calzaturificio __________ avrebbe una capienza di 60 avventori, sarebbe aperto dal martedì al sabato dalle 19.00 alle 05.00 e disporrebbe di 30 posteggi.

Contro la domanda, completata da uno studio fonico, non sono state inoltrate opposizioni.

Il 19 settembre 2000 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso favorevole all'intervento, ponendo alcune condizioni, volte a limitare le immissioni foniche. Con decisione 26 ottobre 2000 il municipio ha invece respinto la domanda, ritenendo l'attività del locale notturno molesta e quindi contraria alla destinazione residenziale assegnata dall'art. 32 NAPR alla zona R4.

                                  B.   Con giudizio 6 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. Condividendo le tesi del municipio, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che il piano bar fosse da configurare come un'azienda molesta, inconciliabile con la destinazione residenziale attribuita alla zona, nella quale sarebbero ammesse soltanto attività non moleste.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e sollecitando il rilascio della licenza richiesta.

L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di aver violato il suo diritto di essere sentita, rifiutandosi di esperire un sopralluogo. Ritiene inoltre arbitrario considerare moleste le attività notturne. L'art. 32 NAPR non conterrebbe alcuna limitazione delle attività commerciali riferita alla molestia. Da questo profilo, l'unica limitazione posta dalla norma avrebbe per oggetto le attività artigianali. Lo studio fonico annesso alla domanda proverebbe d'altro canto che le immissioni foniche prodotte dallo stabilimento rientrano nei limiti fissati dall'OIF. Il municipio disporrebbe peraltro di mezzi adeguati per intervenire in caso di disturbo del vicinato.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione di dieniego della licenza. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle tavole processuali ed è sufficientemente nota a questo tribunale. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare pertanto idoneo a procurare la conoscenza di ulteriori elementi di fatto, rilevanti per il giudizio.

Va quindi respinta l'eccezione di violazione del diritto di essere sentiti, sollevata dall'insorgente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in luogo. La valutazione anticipata negativa, operata dall'istanza inferiore con riferimento alla concludenza di questa prova, resiste alla critica dell'insorgente.

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo per edifici o impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Il principio della conformità di zona, sancito dalla disposizione in esame, esige che la destinazione degli insediamenti si integri convenientemente nelle finalità perseguite dalla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. Non basta che non le contraddicano, ossia che non ostacolino l'utilizzazione della zona conforme alla funzione attribuitale: per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona di situazione (RDAT 1994 II n. 56; Scolari, Commentario, VI ed., n. 472).

2.2. Come correttamente rileva il Consiglio di Stato, riprendendo la giurisprudenza di questo tribunale, la funzione assegnata dai piani di utilizzazione alle singole zone è di regola definita da normative di attuazione, che illustrano e precisano concretamente le caratteristiche degli insediamenti ammissibili. Considerato che la destinazione delle singole zone deve essere stabilita anche in funzione dell'esigenza di assicurare una protezione generale e preventiva contro le immissioni, spesso queste normative definiscono le caratteristiche degli insediamenti ammissibili, assumendo quale criterio discriminante il tipo di molestia derivante al vicinato dalle attività che vi sono esercitate.

Laddove la destinazione delle costruzioni ammissibili è precisata mediante disposizioni riferite al grado di molestia delle attività esercitate, l'esame del requisito della conformità di zona implica necessariamente anche una valutazione delle ripercussioni che il genere di insediamento previsto determina sull'ambiente circostante. Questa valutazione, pur toccando aspetti di natura ambientale, deve rimanere rigorosamente circoscritta all'ambito pianificatorio, evitando di interferire con la verifica della compatibilità ambientale prescritta dalla LPAmb. Essa deve in pratica limitarsi a stabilire, in modo astratto e secondo criteri oggettivi, se le ripercussioni ambientali ingenerate da un certo tipo di insediamento rientrano nel quadro della funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Insediamenti che per le loro caratteristiche intrinseche ingenerano sull'ambiente ripercussioni marcate non possono quindi essere autorizzati in una zona dalla quale sono bandite attività moleste nemmeno se, concretamente, rientrano nei limiti posti dalla legislazione ambientale, grazie all'adozione di particolari accorgimenti costruttivi o d'esercizio. In una zona dalla quale sono escluse le attività moleste, potrebbero essere altrimenti autorizzati stabilimenti che per loro natura producono immissioni foniche particolarmente rilevanti, a condizione che siano adeguatamente insonorizzati.

                                   3.   3.1. La zona residenziale estensiva R4 di __________ è disciplinata dall'art. 32 NAPR. In questa zona è permessa la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti, stabili commerciali e amministrativi. Possono essere istallate, soggiunge la norma, unicamente aziende artigianali non moleste.

Il grado di molestia è definito dall'art. 8.5 NAPR, che suddivide le aziende in tre categorie: non moleste, poco moleste e moleste. Per aziende non moleste si intendono quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare (lett. a). Poco moleste sono invece le aziende le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo (lett. b). Moleste sono infine le aziende con ripercussioni più marcate (lett. c).

3.2. Diversamente da quanto indica il marginale dell'art. 32 NAPR, la zona in cui è ubicato il bar da trasformare in locale notturno non è esclusivamente residenziale, ma mista. Essa non è infatti destinata ad accogliere soltanto edifici ad uso abitativo, ma ammette anche insediamenti destinati ad attività mercantili (commerciali), di servizio (amministrative) ed artigianali.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la limitazione posta dalla succitata disposizione pianificatoria con riferimento al grado di molestia, non si estende inoltre a tutti gli insediamenti, ma interessa soltanto le aziende artigianali. L'art. 32 NAPR stabilisce infatti che "possono essere istallate unicamente aziende artigianali non moleste". Non stabilisce che "possono essere istallate unicamente aziende non moleste". Stando al tenore letterale della norma, escluse dalla zona sono quindi soltanto le aziende artigianali che ingenerano ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare. Le aziende commerciali e gli insediamenti amministrativi non soggiacciono invece a particolari limiti riferiti al grado di molestia. Il chiaro testo della norma non permette quindi di vietare l'insediamento di edifici commerciali destinati ad attività poco moleste od addirittura moleste.

Ai fini del presente giudizio non occorre stabilire se il diverso trattamento che la norma riserva agli insediamenti commerciali ed alle aziende artigianali sia voluto o sia invece da attribuire ad un'insufficiente padronanza della tecnica legislativa. La questione può rimanere indecisa, perché l'inequivocabile tenore letterale della norma non permette comunque di assoggettare anche gli stabilimenti commerciali alla restrizione riferita al grado di molestia che colpisce gli insediamenti artigianali.

                                   4.   La ricorrente non contesta, in concreto, che la trasformazione del bar __________ in un locale notturno del tipo "piano-bar" sia da configurare alla stregua di un cambiamento di destinazione soggetto a permesso di costruzione. A ragione, perché non v'è dubbio che la prevista modifica delle condizioni di utilizzazione dell'esercizio pubblico sia rilevante e richiami pertanto un esame della sua ammissibilità dal profilo edilizio, pianificatorio ed ambientale.

Oggetto di contestazione è essenzialmente la questione a sapere se l'attività esercitata dal locale notturno sia conforme alla funzione assegnata alla zona residenziale R4, in cui è ubicato. Orbene, da questo profilo, occorre anzitutto rilevare che un locale notturno non può essere configurato alla stregua di uno stabilimento commerciale non molesto ai sensi dell'art. 8.5 NAPR. Le ripercussioni ambientali ingenerate da questo genere d'insediamenti sono in effetti diverse da quelle che derivano dall'abitare. Svolgendo la loro attività essenzialmente di notte, questi esercizi pubblici sono da considerare come aziende "poco moleste" o "moleste".

Accertata la natura commerciale "molesta" o "poco molesta" del controverso locale notturno, si deve negare che l'insediamento si ponga in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione. Questa conclusione reggerebbe se si il locale fosse assimilabile ad un'azienda artigianale. L'esercizio pubblico è tuttavia uno stabilimento commerciale e l'art. 32 NAPR non vieta l'insediamento di aziende commerciali moleste o poco moleste. Esclude soltanto le aziende artigianali che ingenerano ripercussioni ambientali diverse da quelle che derivano dall'abitare.

Il ricorso va quindi accolto annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto. Gli atti vanno rinviati al municipio affinché rilasci all'insorgente la licenza richiesta.

                                   5.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT, 67 LALPT; 8, 32 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la decisione 6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (n. 613);

1.2.   la decisione 26 ottobre 2000 del municipio di __________.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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