Incarto n. 52.2001.00058
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2001 di
__________
contro
la decisione 6 febbraio 2001 (n. 616) del Consiglio di Stato, che ha respinto il gravame presentato contro la decisione 14 dicembre 2000 della Sezione della circolazione che ha rifiutato al ricorrente la riammissione alla circolazione prolungando così la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre veicoli a motore;
vista la risposta 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato,
visti gli scritti assunti agli atti nell'ambito del complemento istruttorio
- 6 aprile 2001 del Servizio psicosociale di __________,
- 5 maggio 2001 del lic. psic. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ nell'agosto del 1999 in tre occasioni ha effettuato sulla pubblica via diversi dérapages e testa-coda a 360° lasciando sul campo stradale tracce di sbandata, frenate e sgommate, producendo rumore evitabile per uso irrazionale del motore e stridio di copertoni. La commissione di tali infrazioni è stata ammessa dall'interessato. Alla luce dei suoi precedenti in materia di circolazione stradale la Sezione della circolazione per potere decidere quale misura amministrativa adottare gli ha chiesto di sottoporsi ad una perizia psicotecnica.
B. Il seguente referto peritale 18 novembre 1999 ha indicato che il ricorrente presentava una personalità che rendeva radicalmente problematica la sua idoneità alla guida, la sua pericolosità come conducente essendo "la somma di premesse caratteriali strutturali, che danno forma ai suoi pensieri (il suo modo di intendere e di interpretare il rapporto con l'automobile e con le norme del codice stradale) e di conseguenza i suoi comportamenti alla guida". Il perito lic. psic. __________ ha ritenuto difficilmente pronosticabile una metamorfosi di __________ a causa della sua mancanza di disponibilità a mettersi seriamente in questione, lasciando aperta la questione del "ruolo che potranno giocare, nella possibilità di cambiamento e di maturazione del suo modo di vedere le cose, gli incontri quindicinali con la psicoterapeuta" del Servizio psicosociale (SPS, presso cui era già in terapia dal 1998 per una problematica di esibizionismo), il cui lavoro non sarebbe stato facile siccome il paziente non dimostrava chiaramente di volere e cercare la psicoterapia ed i tratti della sua personalità converrebbero meglio ad un intervento di natura rieducativa (nel cui ambito rientrano le misure che l'Ufficio giuridico della circolazione può adottare) piuttosto che ad un lavoro psicoterapeutico (che può trovare in quelle misure un auspicabile e necessario appoggio).
C. Preso atto della perizia, il 13 gennaio 2000 la Sezione della circolazione, richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr e le norme cantonali di applicazione, ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore di __________, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del novembre 2000 e che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata al superamento di un esame psicotecnico. Nel frattempo egli è stato autorizzato a condurre ciclomotori.
D. L'insorgente ha chiesto di trasmettere la perizia alla sua psicoterapeuta del SPS, dove era in terapia. Nell'autunno del 2000 egli, indicando di lavorare a __________ come montatore di riscaldamenti, ha chiesto di essere ammesso ad un nuovo esame psicotecnico.
E. Con lettera 16 novembre 2000 il SPS (e per esso il nuovo psicoterapeuta dell'insorgente) su richiesta dell'interessato ha trasmesso al lic. psic. __________ la propria valutazione, informandolo che il paziente (come già nel 1999) si era presentato agli appuntamenti in modo incostante; egli sarebbe stato licenziato da un'autofficina, trovandosi da un mese disoccupato. Durante i pochi incontri di servizio il ricorrente pur presentandosi disponibile alla relazione avrebbe continuato a "non mostrare particolare critica nei confronti della necessità di un sostegno psicoterapico", venendo al servizio "più per sottostare a un obbligo che per trarne beneficio". Da cui la conclusione "di non avere elementi sufficienti che depongano a favore della sua capacità di condurre veicoli a motore".
F. La successiva perizia psicotecnica del 22 novembre 2000 ha indicato che il ricorrente ha riferito che da settembre lavorava a __________ come idraulico dopo avere tentato l'ultimo anno di tirocinio quale meccanico d'auto. Il perito ha ritenuto tali indicazioni dubbiose ed in contrasto con le indicazioni del SPS. A dispetto dalle risultanze del colloquio con l'insorgente (che denotavano miglioramenti percettibili), al perito è rimasto comunque un dubbio su come valutare complessivamente la situazione, a fronte del rapporto del 16 novembre 2000 del SPS offerto dal ricorrente e che attestava una mancanza "di elementi sufficienti che depongano a favore della sua capacità di condurre veicoli a motore". Da qui il preavviso cautelativamente negativo dello psicologo del traffico, secondo cui si dovrebbe poter riammettere __________ alla guida soltanto il giorno in cui dal SPS "arriverà il nulla osta". Il perito ha quindi suggerito all'Ufficio giuridico della circolazione di invitare l'insorgente a riprendere un contatto "regolare e serio" con il SPS ed a ridiscutere il caso entro un anno, "tempo minimo necessario perché lui possa riuscire a sistemare qualcosa di essenziale nella sua situazione personale".
G. Il 14 dicembre 2000 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale 22 novembre 2000, ha confermato la revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre per un ulteriore anno "durante il quale l'interessato sappia impegnarsi seriamente e attivamente nell'ambito di un sostegno psicoterapeutico presso il Servizio psicosociale", stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del novembre 2001 e che la riammissione alla guida sarebbe stata subordinata non più solo al superamento di un esame psicotecnico, ma anche alla presentazione di un rapporto favorevole del SPS.
H. L'insorgente ha impugnato tale risoluzione davanti al Consiglio di Stato, rilevando che è in cura dal SPS per ragioni che non concernono la guida e che lo psicologo del traffico non avrebbe quindi dovuto farsi condizionare dal SPS. Chiede un'altra perizia da parte di un altro psicologo, sottolineando che la patente di guida gli serve perché starebbe per mettersi in proprio aprendo un garage e senza patente non potrebbe più lavorare.
I. Con sentenza 6 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame ritenendo chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente la perizia 22 novembre 2000 dello psicologo del traffico, chiamato ad esprimersi sull'attitudine caratteriale del ricorrente alla guida di veicoli a motore. Ha altresì precisato che trattandosi di revoca di sicurezza non entravano in linea di conto considerazioni di natura professionale.
L. Contro tale sentenza __________ é ora tempestivamente insorto davanti a questo tribunale. Ribadito che il SPS lo segue per un problema che non ha nulla a che vedere con la circolazione stradale, sostiene che quanto ha fatto non è grave e che non c'è proporzione con le condanne subite da altri utenti della strada coinvolti in incidenti stradali con esiti ben più gravi. Sostiene di non essere "matto" e chiede la restituzione della patente "per lavorare e perché la lezione l'ha capita".
M. Con le osservazioni 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame.
N. In fase istruttoria questo tribunale ha invitato il SPS a precisare il senso e la portata dello scritto 16 novembre 2000 indirizzato allo psicologo del traffico, ed ha quindi chiesto a quest'ultimo di riesaminare le conclusioni del suo referto.
Chiamato a presentare osservazioni in merito al complemento istruttorio ed in particolare al riesame del 5 maggio 2001 del referto peritale, il ricorrente ha lasciato trascorrere inutilizzato il termine assegnatogli.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito d'ufficio (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'ulteriore prova peritale postulata dall'insorgente, in assenza di una perizia di parte o altri importanti elementi probatori di segno opposto a quelli delle dettagliate perizie in atti che questo tribunale ritiene attendibili per i motivi che verranno esposti in seguito, non potrebbe portare ulteriori elementi utili ed affidabili per il giudizio.
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. 2.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente non dà garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.
2.2. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
3. 3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di riammissione alla guida ed il prolungamento di un anno del periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza sulle risultanze della perizia 22 novembre 2000 del lic. psic. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente, che cita a sostegno delle tesi ricorsuali il rapporto 16 novembre 2000 del SPS (che egli ritiene favorevole), ne mette in dubbio le conclusioni che ritiene lo qualifichino di "matto", anche alla luce della limitata durata del colloquio.
3.2. Il perito ha avuto due colloqui personali con l'interessato, a distanza di circa un anno di tempo, e nella prima occasione lo ha sottoposto anche a test specialistici. Egli ha inoltre potuto fondarsi sulle conclusioni allestite dal SPS, presso il quale il ricorrente segue da anni un trattamento, oltre che sulle risultanze documentali dell'incarto. La sua valutazione si basta quindi su un quadro ben più ampio dei 20 minuti di colloquio a cui si riferisce l'insorgente nel gravame qui in rassegna. Già nel suo primo referto, rimasto incontestato, lo psicologo del traffico aveva evidenziato tra le sue varie osservazioni che l'esibizionismo era una forma di psicopatia caratterizzata da una difficoltà di autocontrollo che può essere ritrovata anche in altri registri dell'esistenza, come la guida (referto pag. 1 i. f. seg.); già in quell'occasione il perito aveva così fatto cenno al fatto che le due problematiche potessero derivare da un medesimo problema caratteriale, quello dell'autocontrollo. Nel secondo incontro con l'insorgente il perito ha poi indicato di avere ravvisato apparenti progressi da parte di __________, ma di dubitare che egli fosse realmente migliorato alla luce del fatto che il SPS aveva espresso un parere negativo, indicando "di non avere elementi sufficienti che depongano a favore della sua capacità di condurre veicoli a motore".
3.3. Il ricorrente ha contestato espressamente che l'opinione del SPS costituisse preavviso negativo pertinente in questa procedura. Questa censura ha fatto oggetto di specifico complemento istruttorio esperito d'ufficio da questo Tribunale, nel cui ambito il SPS ha precisato la propria posizione indicando che se il trattamento ambulatoriale del paziente concerneva solo indirettamente la sua idoneità alla guida, tuttavia - per quanto il precedente preavviso volesse essere neutrale in merito alla eventuale riammissione alla guida - "il grave disturbo della personalità di cui è affetto il paziente si caratterizza per la tendenza alla negligenza ed al mancato rispetto degli obblighi e pertanto influisce sicuramente sulla sua capacità di guidare in modo adeguato e conforme alle regole". Del resto già nel precedente scritto del medesimo servizio veniva indicato che __________ "…si è presentato agli appuntamenti in modo incostante … ha continuato a non mostrare particolare critica nei confronti della necessità di un sostegno psicoterapico … continua a mostrare scarsa responsabilità nella gestione della propria vita", delineando già allora un quadro da cui si poteva desumere che non vi era ancora stata (perlomeno) completamente quella metamorfosi auspicata dallo psicologo del traffico già dal suo primo referto. Alla luce di queste precisazioni, che hanno incontestabilmente provato il carattere negativo del preavviso del SPS, lo psicologo del traffico ha ulteriormente confermato l'esito negativo del suo secondo referto, attestando che l'inidoneità e la pericolosità alla guida del ricorrente dipende dalla sua incapacità mentale di guidare in modo adeguato e conforme alle regole. Il perito ha indicato che alla luce del carattere strutturale dei problemi della personalità dell'insorgente, la durata della revoca della licenza avrebbe potuto comportare un periodo di prova di durata anche superiore a quello minimo di un anno inizialmente applicato al ricorrente, in quanto si tratta di un percorso di metamorfosi che richiede lungo tempo, e sarebbe stato "miracoloso" percorrere così rapidamente (pag. 3 i. i.).
3.4. Il perito ha quindi concluso la sua ultima valutazione del 5 maggio 2001 rilevando che la diagnosi di grave disturbo della personalità che influisce sicuramente sulla capacità del ricorrente di guidare in modo adeguato e conforme alle regole formulata dal SPS "più che parole sono pietre", per cui "la non idoneità alla guida del signor __________ è da ritenere autorevolmente confermata". L'esperto ha quindi confermato inequivocabilmente la necessità prima di riammettere l'insorgente alla guida di attendere che il SPS certifichi che __________ abbia dimostrato di avere risolto la propria "tendenza alla negligenza ed al mancato rispetto degli obblighi", operazione che per sua natura e viste le sue premesse il perito prevede possa richiedere tempi lunghi.
3.5. La perizia del lic. psic. __________ appare pertanto fondata ed attendibile ed il suo impianto puntuale e scrupoloso. Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato alla guida, risulta essere chiaro ed approfondito, ed ha giustamente tenuto in considerazione tutti gli elementi pertinenti disponibili, anche se non direttamente riconducibili alla guida. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito (ed indirettamente dal SPS), secondo cui l'interessato non è in grado di guidare senza mettere in pericolo il traffico e la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di un prolungamento del periodo di prova susseguente ad una revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono adempiute.
4. Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di un ulteriore anno è proporzionata alla fattispecie.
4.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale o per altri motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di svariate misure amministrative. Come ha rilevato il perito, la metamorfosi necessaria per una sua riammissione alla guida richiede normalmente tempi lunghi, tanto che a detta dell'esperto la durata del periodo di prova avrebbe potuto già inizialmente estendersi su una durata di tre anni (scritto 5 maggio 2001, n. 5). Il perito stesso ha attestato che il lavoro necessario affinché il SPS possa emettere un preavviso favorevole sarà verosimilmente di una certa durata. In definitiva, il primo anno di prova non ha in nessun caso consentito di raggiungere il risultato voluto, che anzi non appare imminente.
4.3. In simili circostanze, la durata fissata dalla Sezione della circolazione appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla valutazione dell’adeguatezza della misura adottata.
5. Il ricorrente, che ha una formazione quale meccanico di automobili ed ha lavorato come montatore di riscaldamenti, non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
6. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese, comprensive dei costi di complemento istruttorio di fr. 200.-, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr, 9, 33 cpv. 2 OAC, 1 segg. LALCStr, 1 segg. RLALCStr, 1 segg. PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario