Incarto n. 52.2001.00053
Lugano 15 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2001 di
__________
contro
la risoluzione 23 gennaio 2001, no. 401, con cui il Consiglio di Stato, agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, ha approvato il messaggio del municipio di __________ n. 24/98 del 6 ottobre 1998 chiedente lo stanziamento di un credito di fr. 272'000.- per l'elaborazione di un piano di indirizzo per la revisione del piano regolatore comunale e per l'adozione di un piano particolareggiato dei nuclei;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, a seguito di un referendum promosso dal qui insorgente, mediante votazione popolare del 16 aprile 2000 i cittadini di __________ hanno respinto il messaggio municipale n. 24/98 del 6 ottobre 1998, chiedente lo stanziamento di un credito di fr. 272'000.-- per l'elaborazione di un piano di indirizzo per la revisione del piano regolatore comunale e per l'adozione di un piano particolareggiato dei nuclei, che il consiglio comunale aveva accolto con deliberazione 6 maggio 1999;
che nondimeno il 23 gennaio 2001 il Governo, agente in veste di autorità di vigilanza sui comuni, ha approvato il suddetto messaggio;
che con ricorso 12 febbraio 2001 __________ si è aggravato contro la menzionata risoluzione governativa davanti a questo Tribunale, chiedendo il suo annullamento;
che in applicazione dell'art. 48 PAmm il Tribunale non ha intimato il gravame alle autorità interessate;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che giusta l'art. 207 LOC le decisioni rese dal Consiglio di Stato in veste di autorità di vigilanza sui comuni sono definitive (cpv. 1), riservato a chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, il diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2);
che il ricorso del privato cittadino al Tribunale amministrativo è pertanto ricevibile solo nel caso in cui l'autorità di vigilanza ha modificato, a scapito di costui, la situazione preesistente (cfr. per tutte DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti): in altre parole la legittimazione ad impugnare decisioni dell'autorità di vigilanza al Tribunale amministrativo - la quale fonda nel contempo la competenza a decidere di quest'ultimo - è data unicamente a chi subisce direttamente un pregiudizio in conseguenza della decisione della predetta autorità (RDAT 1981 n. 19; cfr. inoltre, in generale, sul concetto di interesse legittimo RDAT I-1999 n. 11 consid. 2 e 3);
che, nel concreto caso, l'approvazione da parte del Consiglio di Stato del messaggio municipale respinto in votazione popolare dai cittadini di __________ non modifica la situazione preesistente a specifico discapito del ricorrente, causandogli - segnatamente, com'è necessario - un pregiudizio diretto: l'insorgente, che agisce a tutela di interessi generali, non è difatti toccato dall'atto impugnato diversamente che qualsiasi altro cittadino;
che la circostanza secondo cui egli sia stato promotore del referendum che ha condotto al rifiuto popolare del messaggio approvato attraverso l'atto impugnato non permette di mutare questa conclusione, ma in particolare di ritenere che egli sia leso in maniera più grave della generalità dei cittadini;
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che il Tribunale prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario