Incarto n. 52.2001.00479
Lugano 18 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 dicembre 2001 della delegazione del Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio (CDAMBB) che delibera alla ditta __________ le opere da capomastro per la posa del collettore consortile della tratta __________ - __________;
viste le risposte:
- 7 gennaio 2002 della __________;
- 9 gennaio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 9 gennaio 2002 del consorzio depurazione acque della media e bassa Blenio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il __________ (FU __________, pag. __________), il Consorzio depurazione acque media e bassa Blenio (CDAMBB) ha messo a pubblico concorso le opere da impresario costruttore relative alla posa del collettore consortile della tratta __________ - __________ (lotto __________). Il capitolato e modulo d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
1. prezzo
2. qualità
3. economicità
4. costi di servizio
5. compatibilità ambientale e valore tecnico;
B. Al concorso hanno partecipato otto ditte con le seguenti offerte:
- __________ fr. 948'604.95
- __________ fr. 1'019'698.70
- __________ fr. 1'102'273.60
- __________ fr. 1'149'139.70
- __________ fr. 1'155'460.85
- __________ fr. 1'427'163.90
- __________ fr. 1'470'348.80
- __________ fr. 1'520'746.60
Con decisione 17 dicembre 2001 la delegazione del CDAMBB ha aggiudicato la commessa alla __________, considerata miglior offerente. La decisione è stata notificata ai partecipanti con l'indicazione del prezzo offerto dalla vincitrice.
C. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento, in via principale, della sola delibera, in via subordinata, anche del concorso.
L'insorgente rimprovera in sostanza al CDAMBB di non aver fissato preventivamente i fattori di ponderazione applicabili ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando, rispettivamente di non aver proceduto ad una valutazione effettiva delle offerte inoltrate sulla base di tali criteri.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il CDAMBB, che rimprovera alla __________ di non aver impugnato il bando di concorso per contestare l'assenza di fattori di ponderazione; rileva nel contempo che la delibera è avvenuta all'unanimità a favore di una ditta che ha già eseguito altri lavori per il consorzio.
Ad identica conclusione perviene la __________, che postula il rigetto dell'impugnativa, eccependo la tardività delle eccezioni sollevate dall'insorgente contro la delibera.
L'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) si limita invece a rilevare che il committente ha omesso di sottoporgli gli atti del concorso per preavviso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 32 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal CDAMBB.
Il ricorso, tempestivamente introdotto contro un atto impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 LCPubb la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti od offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto.
L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte degli interessati, a salvaguardare l'esercizio dei diritti di difesa dei concorrenti esclusi ed a permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto impugnato (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1).
Di principio, la motivazione di una decisione di aggiudicazione può essere considerata sufficiente, quando fornisce una giustificazione adeguata della scelta operata per rapporto ai criteri di aggiudicazione fissati dalla documentazione di gara. La motivazione del provvedimento può anche essere succinta e fare riferimento ad altri atti. Essa deve nondimeno fornire una spiegazione ragionevole e congruente con i criteri di aggiudicazione delle valutazioni operate sulle offerte inoltrate dai concorrenti.
Eventuali carenze di motivazione possono essere sanate davanti all'autorità di ricorso. A tal fine occorre tuttavia che il committente adduca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli argomenti addotti dal committente in sede di osservazioni al ricorso.
2.2. Nell'evenienza concreta, il CDAMBB si è limitato a notificare alla ricorrente che la commessa era stata deliberata alla __________ per l'importo di fr. 948'604.95. Non ha speso una parola per giustificare la scelta operata. Il provvedimento è del tutto silente circa le modalità di applicazione dei criteri di aggiudicazione fissati dal capitolato. Non indica nemmeno se le offerte siano state valutate sulla base di tali criteri. L'evidente carenza di motivazione non è stata sanata neppure in sede di osservazioni al ricorso con cui la __________ denunciava la mancanza di qualsiasi giustificazione della valutazione operata dal committente.
Già per questo motivo il ricorso andrebbe accolto, annullando la delibera impugnata. La mancanza di qualsiasi spiegazione da parte del committente in merito alle modalità con cui le offerte sono state valutate per rapporto ai criteri di aggiudicazione preclude infatti a questo tribunale qualsiasi possibilità di pronunciarsi sulla legittimità della scelta operata.
3. 3.1. Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv. 2).
L'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta.
A tal fine, non basta che i criteri di aggiudicazione siano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro ordine d'importanza. Al pari della preventiva determinazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta. Da questa considerazione deriva che l'obbligo di prestabilire l'ordine d'importanza dei criteri di aggiudicazione non si limita alla semplice definizione di una scala gerarchica, ma comprende necessariamente anche la determinazione del peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Principio, questo, che la giurisprudenza e la dottrina hanno sancito ancor prima che fosse esplicitamente codificato dall'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb (BU 2001, pag. 324; DTF 125 II 100 seg. consid. 3c).
3.2. Nel caso in esame, il bando di concorso ha indicato come criteri di aggiudicazione (1) il prezzo, (2) la qualità, (3) l'economicità, (4) i costi di servizio e (5) la compatibilità ambientale ed il valore tecnico. Il committente ha stabilito un ordine d'importanza, ma ha omesso di precisare il peso specifico attribuito ad ogni singolo criterio. Ha inoltre tralasciato di sollecitare i concorrenti a fornirgli indicazioni atte a permettergli di valutare oggettivamente le offerte in base a tali criteri. Sulla base delle indicazioni che i concorrenti erano chiamati a fornire al committente, non è invero dato di vedere come si possa oggettivamente valutare la qualità delle offerte o la loro compatibilità ambientale.
La mancata attribuzione di un fattore di ponderazione ai criteri di aggiudicazione fissati dal bando, aggravata dalla carente richiesta delle informazioni necessarie per applicare tali criteri alle offerte inoltrate, costituisce un difetto essenziale, che di per sé implicherebbe l'annullamento della delibera.
L'insorgente ha tuttavia partecipato al concorso senza eccepire tale omissione mediante impugnazione del bando. Trattandosi di un difetto abbastanza palese, le cui conseguenze potevano essere previste senza eccessive difficoltà, è quantomeno dubbio che possa prevalersene in sede di ricorso contro l'aggiudicazione. Il principio della buona fede, sotteso all'art. 38 cpv. 3 LCPubb, esclude invero la possibilità di proporre contro le decisioni di aggiudicazione eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando (cfr. DTF 125 I 203 consid. 3a; nonché Praxis des Bundesgerichts, 2000, n. 134 consid. 3e).
Ai fini del presente giudizio, la questione a sapere se si debba negare alla ricorrente, che ha partecipato senza obiezioni ad un concorso difettoso, la possibilità di contestare la delibera per i vizi che ha omesso di eccepire tempestivamente, può comunque restare indecisa, poiché, anche in caso di risposta affermativa, non le si può in nessun caso impedire di impugnare con successo il provvedimento per mancata applicazione dei criteri di aggiudicazione prestabiliti.
Emerge in effetti chiaramente dagli atti che la delegazione del CDAMBB ha deliberato la commessa alla resistente __________ senza procedere ad un'attenta valutazione delle offerte sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati assieme al prezzo. Questo parametro, particolarmente favorevole al committente, sembra invero essere stato l'unico criterio preso in considerazione.
Ne discende che anche se il CDAMBB ha omesso di indicare preventivamente i fattori di ponderazione che intendeva attribuire ai criteri di aggiudicazione, la delibera viola il diritto perché non scaturisce da una valutazione delle offerte sulla base di tali criteri.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto e la delibera annullata.
Essendo accolta la domanda principale, non mette conto di esaminare se debba essere accolta quella di annullamento del concorso, formulata dall'insorgente in via subordinata. Resta comunque aperta al CDAMBB la facoltà di annullare il concorso (art. 34 LCPubb) in considerazione dei gravi difetti che lo inficiano.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del CDAMBB e della __________ in ragione di metà ciascuno secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 38 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 17 dicembre 2001 con cui il CDAMBB delibera alla __________ le opere da capomastro per la posa del collettore (tratto __________ - __________) è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del CDAMBB e della __________ in ragione di metà ciascuno.
3. Il CDAMBB e la __________ rifonderanno alla __________ la somma di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili in ragione di metà ciascuno.
4. Intimazione a:
___________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario