Incarto n. 52.2001.00477-478
Lugano 18 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 20 dicembre 2001 della
__________
contro
la decisione 13 dicembre 2001 (n. __________) del municipio di Giubiasco, che esclude l'insorgente dai concorsi indetti per le opere per impianto sanitario (CCC25) e per la distribuzione di calore (CCC243) relative all'ampliamento della sede scolastica __________;
viste le risposte 11 gennaio 2002 del municipio di Giubiasco;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 ottobre 2001 il municipio di Giubiasco ha indetto due pubblici concorsi per l'aggiudicazione delle opere per impianto sanitario e per la distribuzione di calore relative all'ampliamento della sede delle scuole __________;
che la ricorrente __________ ha partecipato ad entrambi i concorsi con due distinte offerte;
che con risoluzione 13 dicembre 2001 il municipio ha escluso le offerte della ricorrente, ritenendole prive della dichiarazione attestante il pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
che contro questa risoluzione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo con due distinti ricorsi, postulando la riammissione al concorso;
che l'insorgente rileva di aver prodotto una dichiarazione della Cassa di compensazione __________, che attesta sia il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, sia il pagamento dei premi cassa malati per perdita di guadagno in caso di malattia;
che il municipio osserva di aver comunque preso in considerazione le offerte della ricorrente ai fini della delibera, effettuate lo stesso giorno a favore delle ditte __________ (impianti sanitari) e __________ (distribuzione calore), migliori offerenti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, esclusa dai concorsi ai quali ha partecipato;
che i ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il municipio ha ammesso, in sede di risposta, che l'esclusione della ricorrente non è giustificata: con le offerte la __________ ha in effetti prodotto la dichiarazione ritenuta a torto mancante dall'autorità comunale;
che, pur avendola esclusa, il municipio ha valutato le offerte inoltrate dalla ricorrente;
che, nella misura in cui non sono diventati privi d'oggetto a seguito della valutazione - comunque esperita - delle offerte inoltrate dalla __________ i ricorsi vanno accolti, annullando il provvedimento di esclusione;
che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza, la decisione 13 dicembre 2001 del municipio di Giubiasco n. __________ è annullata nella misura in cui esclude le offerte inoltrate dalla ricorrente.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario