Incarto n. 52.2001.00473
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 dicembre 2001 della
__________
contro
la decisione 23 novembre 2001 con cui il consiglio di amministrazione della casa di riposo __________ delibera alla ditta __________ le opere da isolazione antifuoco previste nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile;
viste le risposte:
- 28 dicembre 2001 della casa di riposo __________;
- 28 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
- 31 dicembre 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 13 luglio 2001 il consiglio di amministrazione della casa di riposo __________ di __________ ha indetto un concorso per le opere di isolazione antifuoco previste nell'ambito della ristrutturazione dell'immobile;
che il capitolato d'offerta stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri:
- rapporto prezzo/prestazione 50%
- rispetto dell'equivalenza delle
caratteristiche tecniche dei materiali
offerti 25%
- affidabilità ed esperienza tecnica 25%
che al concorso hanno preso parte quattro ditte con le seguenti offerte:
- __________ fr. 35'342.65
- __________ fr. 39'582.90
- __________ fr. 44'536.50
- __________ fr. 70'201.70
che in sede di valutazione delle offerte, le ditte concorrenti sono state considerate equivalenti dal profilo dei criteri di aggiudicazione dell'equivalenza delle caratteristiche tecniche dei materiali offerti, rispettivamente dell'affidabilità ed esperienza tecnica: a tutte è stata attribuita la nota 5.00, ossia 1.25 dopo ponderazione;
che relativamente al prezzo le concorrenti hanno ottenuto il seguente punteggio:
- __________ 2.50
- __________ 2.26
- __________ 1.97
- __________ 0.50
che con decisione 23 novembre 2001 il consiglio di amministrazione della casa per anziani ha deliberato le opere alla ditta __________, che aveva ottenuto il punteggio più alto (5.00 = 2.50 + 1.25 + 1.25);
che contro questa delibera è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo la __________, seconda classificata (punti 4.76), chiedendone l'annullamento e postulando l'aggiudicazione in suo favore;
che l'insorgente rileva anzitutto che la ditta __________ non ha sede in Ticino; osserva poi di essere titolare dei seguenti certificati:
- sistema di qualità EN ISO 9002;
- esperto in protezione anticendio AICAA;
- sicurezza CFPa e Safety & Security
deducendone che il punteggio attribuitole non corrisponderebbe alla realtà dell'azienda;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono la casa __________, l'ULSA e la deliberataria con argomenti di cui semmai si dirà qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, applicabile in forza dell'art. 2 cpv. 1 della stessa legge;
che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivamente inoltrato contro un provvedimento impugnabile (art. 37 lett. d LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che nell'aggiudicazione della commessa ad una ditta domiciliata in un altro cantone non è ravvisabile alcuna violazione del diritto;
l'art. 5 cpv. 1 LMI vieta infatti di discriminare negli appalti pubblici coloro che hanno domicilio o la propria sede in Svizzera;
che da questo profilo il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che l'insorgente si duole del punteggio assegnatole in base alle certificazioni di cui dispone; manifestamente a torto, poiché il committente le ha attribuito la nota massima (5.00, ponderata ad 1.25 ai fini dell'aggiudicazione);
che la differenza che la divide dal punteggio attribuito alla ditta resistente ed aggiudicataria è dovuta esclusivamente al prezzo;
che per recuperare lo scarto, l'insorgente avrebbe semmai dovuto dimostrare che il punteggio assegnato alla deliberataria in relazione agli altri due criteri è eccessivo ed ingiustificato;
che a tal proposito l'insorgente non solleva tuttavia alcuna obiezione;
che anche da questo profilo la decisione impugnata va quindi confermata siccome immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 e 31 PAmm);
visti gli art. 2, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 500.-alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario