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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.01.2002 52.2001.459

January 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,042 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00459  

Lugano 10 gennaio 2002    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  14 dicembre 2001 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 30 novembre 2001 del municipio di Locarno, che delibera alla __________ le opere di rivestimento antincendio relative alla ristrutturazione/ampliamento della casa per anziani __________;

viste le risposte:

-    18 dicembre 2001 della __________;

-    21 dicembre 2001 del municipio di Locarno;

-    28 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 27 agosto 2001 il municipio di Locarno ha indetto un pubblico concorso per le opere di rivestimento anticendio relative all'ampliamento/ristrutturazione della casa per anziani __________ (FU n. __________, pag. __________). Il bando di concorso prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

1.         Qualità (affidabilità, esperienza tecnica)              40%

2          Prezzo                                                            35%

3.         Adeguatezza delle prestazioni                          

                 (attrezzatura, esperienza specifica, referenze)     25%

                                  B.   Al concorso hanno partecipato cinque ditte con le seguenti offerte:

- __________                                       fr.  92'905.93

- __________                                       fr.  95'045.23

- __________                                       fr. 101'566.87

- __________                                       fr. 117'413.12

- __________                                       fr. 186'693.53

Con rapporto 18 ottobre 2001, indirizzato alll'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) del Dipartimento del territorio, l'Ufficio tecnico (UT) di Locarno ha ritenuto che dal profilo della qualità d'esecuzione tutte le ditte concorrenti rispondessero alle esigenze, che la differenza di prezzo fra le prime due (+ 2.30%) fosse trascurabile e che dal profilo dei termini d'esecuzione sussistesse qualche dubbio sulla ditta __________, che avrebbe potuto far capo a maestranze provenienti dalla Svizzera interna.

In base a queste considerazioni l'Ufficio tecnico ha allestito la seguente graduatoria:

ditte                                                    Criteri               Offerta

__________                                         100%               fr.   92'905.90

__________                                         100%               fr.   95'045.25

__________                                           96.7%            fr. 101'566.85

__________                                          90.8%              fr. 117'413.10

__________                                         64.7%              fr. 186'693.55

Il 12 novembre 2001 l'ULSA ha comunicato all'autorità comunale che per la delibera entravano in considerazione le prime due ditte.

Con decisione 30 novembre 2001 il municipio ha deliberato i lavori alla __________.

                                  C.   Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

L'insorgente contesta in sostanza che la differenza di prezzo fra le offerte delle ditte in lite possa essere trascurata.

Eccepisce inoltre la carente motivazione del provvedimento di delibera.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio di Locarno, l'ULSA e la __________ con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal municipio di Locarno.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 32 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv. 2).

                                   3.   Nel caso in esame, il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata deliberata in base ai seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:

1.         Qualità                                                           40%

2.         Prezzo                                                           35%

3.         Adeguatezza delle prestazioni          25%

                                         In sede di esame, l'Ufficio tecnico ha valutato le offerte sulla base della qualità, del prezzo e dei termini d'esecuzione; criterio di aggiudicazione, quest'ultimo che non si identifica con il criterio dell'adeguatezza delle prestazioni, indicato dal bando di concorso. L'attezzatura, l'esperienza specifica e le referenze, menzionate dal bando a titolo di elementi costitutivi di tale criterio d'aggiudicazione, si situano soltanto in un rapporto indiretto con il criterio dei termini d'esecuzione, applicato dall'UT ai fini della valutazione delle offerte. Già per questo motivo, la delibera impugnata non può essere confermata.

Indipendentemente da questa incongruenza, la delibera andrebbe comunque annullata anche a causa dell'insostenibile applicazione dei criteri di aggiudicazione fatta dall'autorità comunale.

Appare in effetti evidente che la graduatoria non può essere allestita:

·        attribuendo anzitutto a tutte le concorrenti un "punteggio" del 100% risultante dalla somma dei fattori di ponderazione;

·        deducendo poi da tale valore, ma solo per le ultime tre ditte e non per la seconda, la differenza di prezzo espressa in termini percentuali ponderata in base al coefficiente 0.35,

ossia:

Ditta

prezzo (p)

 ∆p (%)

0.35 ∆p

100 - 0.35 ∆p

__________

  92'905.90

     0.00

0.00

100

__________

  95'045.25

+   2.30

???

100

__________

101'566.87

+   9.32

3.26

96.7

__________

109'120.00

+  26.38

 9.23

90.7

__________

173'507.00

+ 100.95

35.33

64.6

Incontestabilmente, se si considerano le concorrenti equivalenti dal profilo del primo criterio di aggiudicazione (qualità) e del terzo (adeguatezza delle prestazioni), il criterio del prezzo assume rilevanza decisiva. A maggior ragione esso deve quindi essere applicato in modo uniforme a tutte le offerte. All'offerta della resistente, seguendo il ragionamento dell'autorità comunale, avrebbe pertanto dovuto essere attribuito un punteggio di 99.2%, risultante dalla deduzione della differenza di prezzo (+ 2.30%), ponderata in base al relativo fattore (35%), ossia 2.30 x 0.35 = 0.8. Come è stato fatto per le ultime tre ditte.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la controversa delibera va quindi annullata siccome lesiva del diritto. Non potendo questo tribunale sostituirsi al committente per correggere il difetto costituito dall'applicazione di un criterio di aggiudicazione diverso da quello indicato dal bando di concorso, gli atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del committente e della resistente in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la delibera 30 novembre 2001 del municipio di Locarno è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del comune di Locarno e della __________ in ragione di metà ciascuno.

                                   3.   Il comune di Locarno e la __________ rifonderanno alla __________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili in ragione di metà ciascuno.

                                      4.   Intimazione a:

  _________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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