Incarto n. 52.2001.00459
Lugano 10 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 dicembre 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 novembre 2001 del municipio di Locarno, che delibera alla __________ le opere di rivestimento antincendio relative alla ristrutturazione/ampliamento della casa per anziani __________;
viste le risposte:
- 18 dicembre 2001 della __________;
- 21 dicembre 2001 del municipio di Locarno;
- 28 dicembre 2001 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 agosto 2001 il municipio di Locarno ha indetto un pubblico concorso per le opere di rivestimento anticendio relative all'ampliamento/ristrutturazione della casa per anziani __________ (FU n. __________, pag. __________). Il bando di concorso prevedeva i seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:
1. Qualità (affidabilità, esperienza tecnica) 40%
2 Prezzo 35%
3. Adeguatezza delle prestazioni
(attrezzatura, esperienza specifica, referenze) 25%
B. Al concorso hanno partecipato cinque ditte con le seguenti offerte:
- __________ fr. 92'905.93
- __________ fr. 95'045.23
- __________ fr. 101'566.87
- __________ fr. 117'413.12
- __________ fr. 186'693.53
Con rapporto 18 ottobre 2001, indirizzato alll'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) del Dipartimento del territorio, l'Ufficio tecnico (UT) di Locarno ha ritenuto che dal profilo della qualità d'esecuzione tutte le ditte concorrenti rispondessero alle esigenze, che la differenza di prezzo fra le prime due (+ 2.30%) fosse trascurabile e che dal profilo dei termini d'esecuzione sussistesse qualche dubbio sulla ditta __________, che avrebbe potuto far capo a maestranze provenienti dalla Svizzera interna.
In base a queste considerazioni l'Ufficio tecnico ha allestito la seguente graduatoria:
ditte Criteri Offerta
__________ 100% fr. 92'905.90
__________ 100% fr. 95'045.25
__________ 96.7% fr. 101'566.85
__________ 90.8% fr. 117'413.10
__________ 64.7% fr. 186'693.55
Il 12 novembre 2001 l'ULSA ha comunicato all'autorità comunale che per la delibera entravano in considerazione le prime due ditte.
Con decisione 30 novembre 2001 il municipio ha deliberato i lavori alla __________.
C. Contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta in sostanza che la differenza di prezzo fra le offerte delle ditte in lite possa essere trascurata.
Eccepisce inoltre la carente motivazione del provvedimento di delibera.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio di Locarno, l'ULSA e la __________ con argomenti che per quanto necessario verranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva dell'insorgente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal municipio di Locarno.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 32 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma in esame, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv. 2).
3. Nel caso in esame, il bando di concorso stabiliva che la commessa sarebbe stata deliberata in base ai seguenti criteri di aggiudicazione e fattori di ponderazione:
1. Qualità 40%
2. Prezzo 35%
3. Adeguatezza delle prestazioni 25%
In sede di esame, l'Ufficio tecnico ha valutato le offerte sulla base della qualità, del prezzo e dei termini d'esecuzione; criterio di aggiudicazione, quest'ultimo che non si identifica con il criterio dell'adeguatezza delle prestazioni, indicato dal bando di concorso. L'attezzatura, l'esperienza specifica e le referenze, menzionate dal bando a titolo di elementi costitutivi di tale criterio d'aggiudicazione, si situano soltanto in un rapporto indiretto con il criterio dei termini d'esecuzione, applicato dall'UT ai fini della valutazione delle offerte. Già per questo motivo, la delibera impugnata non può essere confermata.
Indipendentemente da questa incongruenza, la delibera andrebbe comunque annullata anche a causa dell'insostenibile applicazione dei criteri di aggiudicazione fatta dall'autorità comunale.
Appare in effetti evidente che la graduatoria non può essere allestita:
· attribuendo anzitutto a tutte le concorrenti un "punteggio" del 100% risultante dalla somma dei fattori di ponderazione;
· deducendo poi da tale valore, ma solo per le ultime tre ditte e non per la seconda, la differenza di prezzo espressa in termini percentuali ponderata in base al coefficiente 0.35,
ossia:
Ditta
prezzo (p)
∆p (%)
0.35 ∆p
100 - 0.35 ∆p
__________
92'905.90
0.00
0.00
100
__________
95'045.25
+ 2.30
???
100
__________
101'566.87
+ 9.32
3.26
96.7
__________
109'120.00
+ 26.38
9.23
90.7
__________
173'507.00
+ 100.95
35.33
64.6
Incontestabilmente, se si considerano le concorrenti equivalenti dal profilo del primo criterio di aggiudicazione (qualità) e del terzo (adeguatezza delle prestazioni), il criterio del prezzo assume rilevanza decisiva. A maggior ragione esso deve quindi essere applicato in modo uniforme a tutte le offerte. All'offerta della resistente, seguendo il ragionamento dell'autorità comunale, avrebbe pertanto dovuto essere attribuito un punteggio di 99.2%, risultante dalla deduzione della differenza di prezzo (+ 2.30%), ponderata in base al relativo fattore (35%), ossia 2.30 x 0.35 = 0.8. Come è stato fatto per le ultime tre ditte.
4. In esito alle considerazioni che precedono, la controversa delibera va quindi annullata siccome lesiva del diritto. Non potendo questo tribunale sostituirsi al committente per correggere il difetto costituito dall'applicazione di un criterio di aggiudicazione diverso da quello indicato dal bando di concorso, gli atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del committente e della resistente in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la delibera 30 novembre 2001 del municipio di Locarno è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del comune di Locarno e della __________ in ragione di metà ciascuno.
3. Il comune di Locarno e la __________ rifonderanno alla __________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili in ragione di metà ciascuno.
4. Intimazione a:
_________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario