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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.02.2002 52.2001.454

February 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,509 words·~18 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00454  

Lugano 7 febbraio 2002    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  13 dicembre 2001 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

le decisioni 30 novembre 2001 del Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni (CDAB) che deliberano alla ditta __________ la fornitura di solfato di ferro ed alla ditta ing. __________ la fornitura di policloruro di alluminio;

viste le risposte:

-    20 dicembre 2001 del Consorzio depurazione acque di Bellinzona e dintorni;

-    2 gennaio 2002 della __________;

-    7 gennaio 2002 dell'ing. __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il __________ (FU n. __________ pag. __________), il Consorzio per la depurazione delle acque di Bellinzona e dintorni (CDAB) ha messo a pubblico concorso la fornitura dei precipitanti per la defosfatazione per i suoi impianti.

La commessa consisteva nella fornitura di circa 200 t/annue di solfato di ferro (Fe SO4) allo stato solido (cristalli fini) e di circa 500 t/annue di policloruro di alluminio (Al2O3) allo stato liquido per il periodo 2002 - 2004.

Il capitolato e modulo d'offerta stabiliva che la commessa sarebbe stata:

"assegnata all'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta dei  seguenti criteri:

- prezzo (60%),

- qualità, referenze (20%),

- termini d'esecuzione (20%)”.

Esso chiedeva inoltre ai concorrenti di allegare all'offerta i seguenti documenti (art. 5 LCPubb):

            1.  Dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei con- tributi

a) AVS/AI/IPG

b) SUVA o istituto analogo

c) Cassa pensione LPP

d) Cassa malati

e) Contributi professionali

2.   Dichiarazione comprovante il riversamento dell'imposta alla fonte.

Ai concorrenti era inoltre chiesto di allegare

“i documenti a comprova delle capacità tecniche (art. 22 LCPubb)  quali:

1.      Capacità in personale e mezzi tecnici per lo svolgimento della commessa (elenco del personale e dei mezzi),

2.      Elenco delle referenze in lavori e/o forniture analoghe“.

Al fine di permettere al committente di pronunciarsi in merito al criterio d’aggiudicazione concernente i termini d’esecuzione i concorrenti dovevano infine indicare i tempi di fornitura dalla comanda di un lotto del singolo prodotto.

                                  B.   Nel termine fissato dal bando di concorso sono pervenute al CDAB le seguenti offerte:

1. __________

            Al2 O3              fr. 32.00/100 kg          termine: 12 giorni

            Fe SO4           fr. 13.80/100 kg          termine:   5 giorni

2. __________

            Al2 O3              fr. 28.90/100 kg          termine:  7 giorni

            Fe SO4           fr. 13.95/100 kg          termine:  5 giorni

3. __________

            Al2 O3              fr. 29.50/100 kg          termine:  3 giorni

La __________ non ha allegato all'offerta alcun documento per comprovare le sue capacità tecniche. Sollecitata dal CDAB ha successivamente prodotto un elenco dei veicoli ed una lista del personale, dichiarando nel contempo di essere fornitrice di numerosi consorzi di depurazione delle acque.

L'offerta dell'ing. __________ era invece priva delle attestazioni comprovanti il pagamento dei contribuiti SUVA, Cassa malati e Cassa pensioni.

Le offerte sono state valutate come segue:

Al2 O3

__________

__________

__________

Valore

punti

valore

punti

valore

Punti

Prezzo: ct/kg

29.50

58.78

28.90

60.00

32.00

54.19

Qualità: % Al2 O3

18.00

20.00

17.00

18.89

18.00

20.00

Termini: giorni

 3.00

20.00

  7.00

  8.57

  5.00

12.00

Totale

98.78

87.46

86.19

Fe SO4

__________

__________

valore

punti

valore

punti

Prezzo:  ct/kg

13.95

59.35

13.80

60.00

Qualità:  % Al2 O3

17.50

17.50

20.00

20.00

Termini:  giorni

 5.00

20.00

  5.00

20.00

Totale

96.85

100.00

Sulla scorta delle predette valutazioni, il 30 novembre 2001 la delegazione del CDAB ha aggiudicato alla __________ la fornitura del solfato di ferro ed alla ditta __________ quella del policloruro d’alluminio. Le decisioni indicavano che era data facoltà di ricorso nei modi e nei termini previsti dalla LOC.

                                  C.   Contro le predette delibere la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Eccepita la correttezza dell’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso fornita dai provvedimenti, l'insorgente rileva che l'offerta della __________, al momento dell'apertura, difettava dei documenti attestanti le capacità tecniche, che sono stati prodotti soltanto in un secondo tempo. A quella dell'ing. __________ non erano invece allegate le dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri relativi a SUVA, Cassa malati, Cassa pensioni e imposte alla fonte. Ne deduce che le offerte avrebbero dovuto essere scartate siccome incomplete.

L'annullamento, prosegue, s'imporrebbe comunque anche perché i criteri di aggiudicazione non sono stati indicati dal bando, rispettivamente perché le decisioni impugnate non sono state motivate.

La sua offerta per il policloruro di alluminio, conclude la ricorrente, sarebbe infine più conveniente di quella dell'ing. __________, mentre l'offerta per il solfato di ferro, anche se più onerosa, sarebbe qualitativamente migliore.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il CDAB, negando che la mancata produzione della documentazione tecnica da parte della __________ comportasse l'esclusione dell'offerta. Trattandosi di una ditta individuale, l'offerta dell'ing. __________ non avrebbe inoltre dovuto essere corredata da dichiarazioni comprovanti il pagamento dei premi SUVA, CM e LPP.

La __________, dal canto suo, rileva di non aver prodotto i documenti relativi alle capacità tecniche, poiché già da tempo è fornitrice del CDAB.

L'ing. __________ osserva di non avere dipendenti e di non essere pertanto tenuto a versare i contributi SUVA, CM e LPP. Evidenzia come la sua offerta sia migliore di quella dell'__________ dal profilo delle concentrazioni di policloruro d'alluminio.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb, applicabile alla fattispecie in forza degli art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1 e 2 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal CDAB.

Le decisioni di aggiudicazione sono considerate provvedimenti impugnabili (art. 37 lett. d LCPubb).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   L'erronea indicazione dei mezzi di ricorso fornita dalle decisioni impugnate non è atta a giustificarne l'annullamento. L'errore non ha invero pregiudicato la ricorrente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

                                   3.   Infondate sono pure le censure riferite alla mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione nel bando pubblicato sul FU. L'indicazione di tali criteri nel capitolato e modulo d'offerta, ossia nella documentazione di gara, è sufficiente (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb).

                                   4.   4.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 LCPubb, la decisione di aggiudicazione deve indicare succintamente i motivi che hanno condotto all'esclusione di determinati offerenti o offerte, i criteri di aggiudicazione adottati e i rimedi di diritto. L'obbligo di motivazione è fra l'altro destinato a garantire l'esercizio del diritto di ricorso. Il difetto di motivazione può essere sanato in sede di ricorso quando all'insorgente è data facoltà di prendere posizione sui motivi addotti dall'autorità decidente con la risposta (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1 seg.).

4.2. In concreto, il CDAB si è limitato a comunicare alla ricorrente di aver aggiudicato le commesse alle ditte qui resistenti. I motivi che l'hanno indotto a preferire le offerte di queste ditte sono stati addotti soltanto con la risposta al ricorso. L'insorgente si è limitata a prenderne atto senza replicare. Se ne può quindi dedurre che la motivazione difettosa non l'abbia menomata nell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

La censura di carenza di motivazione non comporta pertanto l'annullamento delle delibere.

                                   5.   5.1. L'art. 5 lett. c LCPubb impone fra l'altro ai committenti di aggiudicare le commesse unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte.

La norma mira a garantire le conquiste sociali (Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT 2001 I pag. 446) e ad assicurare una concorrenza efficace, impedendo agli operatori economici di procurarsi un indebito vantaggio sui concorrenti differendo il pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

L'art. 30 RLCPubb, entrato in vigore dopo l'apertura del concorso, ma prima della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, impone quindi ai concorrenti di comprovare, pena l'esclusione (art. 25 lett. c LCPubb), di aver fatto fronte ai loro obblighi in questo campo, allegando all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti oneri sociali:

·         AVS/AI/IPG

·         SUVA

·         Cassa Pensioni (LPP)

·         Contributi professionali

·         Imposte alla fonte

·         Imposte cantonali e comunali

Va da sé che tale obbligo sussiste soltanto nella misura in cui il concorrente è effettivamente astretto al pagamento degli oneri summenzionati.

5.2. Nel caso in esame, l'insorgente rimprovera in sostanza al CDAB di non aver escluso l'offerta inoltrata dalla ditta dell'ing. __________, alla quale era allegata soltanto la dichiarazione comprovante il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

A torto, tuttavia, perché questa ditta - non avendo personale alle sue dipendenze - non è assoggettata agli obblighi contributivi in questione. Né la LAINF, né la LAMal, né la LPP obbligano infatti il suo titolare e proprietario ad assicurarsi contro gli infortuni professionali, contro la perdita di guadagno in caso di malattia o a costituirsi un fondo di previdenza del secondo pilastro.

Né si può pretendere che questo concorrente allegasse alla sua offerta una dichiarazione di istituti previdenziali attestante che non è assoggettato al pagamento dei contributi in discussione.

                                   6.   6.1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, per verificare l'idoneità dei concorrenti, il committente può esigere dai concorrenti la prova della loro idoneità finanziaria, economica o tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità. Possono essere richieste, soggiunge la norma, le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione (cpv. 2).

A comprova delle capacità tecniche, precisa l'art. 20 LCPubb, il committente può fra l'altro chiedere ai concorrenti di produrre una dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa (lett. b) o l'elenco dei lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione (lett. c). Questi atti sono destinati a permettere al committente di valutare le attitudini del singolo concorrente. Non servono a valutare la bontà della relativa offerta. I criteri di idoneità vanno quindi chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I concorrenti che non adempiono i criteri di idoneità vanno pertanto esclusi dalla procedura indipendentemente dalla bontà della loro offerta (art. 25 lett. a LCPubb).

                                         6.2. Secondo l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, le offerte devono essere inoltrate per iscritto in modo completo e tempestivo. L'offerta è completa se contiene tutti gli atti e le indicazioni richieste dalla legge, dal regolamento di applicazione e dalle prescrizioni di gara, che possono imporre ai concorrenti l’ossequio di condizioni supplementari.

Il capitolato d'appalto, dispone l'art. 31 cpv. 1 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con l'esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Se richiesti, precisa il cpv. 3 di tale norma, gli allegati devono pervenire alla committenza contemporaneamente all'offerta.

6.3. In concreto, il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare

“i documenti a comprova delle capacità tecniche (art. 22 LCPubb)  quali:

1.   Capacità in personale e mezzi tecnici per lo svolgimento       della commessa (elenco del personale e dei mezzi),

2.   Elenco delle referenze in lavori e/o forniture analoghe“.

La succitata prescrizione di gara lascia in sostanza ai concorrenti una certa libertà nella scelta delle prove da addurre per dimostrare le proprie capacità tecniche. Lo si deduce chiaramente dalla forma esemplificativa (cfr. quali) con la quale è espressa.

Anche se potevano produrre semplici autocertificazioni, i concorrenti erano comunque tenuti ad allegare all'offerta i documenti necessari per comprovare la loro idoneità dal profilo delle capacità tecniche. Non potevano ritenersi liberi di dimostrarla semmai in un secondo tempo. Il committente, dal canto suo, era libero di procedere ad eventuali verifiche sull'attendibilità delle indicazioni fornite dai concorrenti. Non era tuttavia libero di dare per scontata la prova dell'idoneità di un singolo concorrente. Né poteva invitare un concorrente a completare un'offerta del tutto priva di qualsiasi indicazione volta ad attestarne le capacità. Lo esclude il principio della parità di trattamento che governa la procedura di assegnazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. c LCPubb).

6.4. La __________ non ha allegato alla sua offerta alcun documento a comprova delle sue capacità tecniche, ritenendo sufficiente il fatto di essere già fornitrice del CDAB. Soltanto dopo l'apertura delle offerte, analogamente sollecitata dal committente, ha prodotto un elenco dei suoi veicoli, una distinta dei suoi dipendenti ed una dichiarazione in cui si afferma di fornire gran parte dei consorzi di depurazione delle acque del cantone.

La __________ rimprovera al CDAB di non aver escluso la ditta __________ per mancata produzione dei documenti richiesti a comprova delle sue capacità tecniche. L'eccezione si traduce in sostanza nel rimprovero rivolto al consorzio di aver valutato l’idoneità dell’aggiudicataria sulla base di documenti prodotti soltanto dopo l’apertura delle offerte. La censura è fondata.

Dopo la scadenza del termine per inoltrare le offerte, il completamento degli atti che i concorrenti sono chiamati ad allegare per comprovare la loro idoneità è per principio escluso, poiché si traduce in definitiva in una disparità di trattamento. Ammessa è soltanto la verifica, da parte del committente, dell’attendibilità delle referenze addotte dai singoli concorrenti.

La vecchia prassi dell'autorità cantonale, alla quale si richiama il CDAB per giustificare il proprio operato, non sana il difetto. Tanto meno impedisce alla ricorrente di eccepire l’inammissibilità della produzione tardiva. Né giova alla causa della __________ il fatto che l’art. 31 cpv. 3 RLCPubb sia entrato in vigore soltanto dopo la scadenza del termine per inoltrare le offerte. In quanto corollario del divieto di discriminazione, il divieto di completare le offerte carenti faceva stato già prima che la norma in questione esplicitasse l'obbligo di produrre gli allegati richiesti contemporaneamente all'offerta.

Estromessi gli atti prodotti tardivamente, il riconoscimento dell'idoneità della __________ appare sostanzialmente ingiustificato. In assenza di qualsiasi documento volto a comprovarne le capacità tecniche, manca invero qualsiasi prova in grado di suffragare la valutazione operata dal committente. Il fatto di essere già fornitrice del CDAB, addotto dalla __________, ma non dal committente, non può essere preso in considerazione fintanto che non viene almeno indicato dal concorrente a titolo di referenza suscettibile di essere verificata anche da parte degli altri concorrenti.

Nella misura in cui ha per oggetto la delibera a favore della __________, il ricorso della __________ va quindi accolto.

                                   7.   Resta da verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla ditta dell'ing. __________ possano essere accolte. La risposta a questo interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura.

Nella misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di alluminio il ricorso va quindi disatteso.

                                   8.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione 30 novembre 2001 del CDAB nella misura in cui aggiudica alla __________ la fornitura di solfato di ferro. Il provvedimento va invece confermato nella misura in cui delibera alla ditta __________ la fornitura di policloruro d'alluminio. Non essendovi altri concorrenti, la commessa relativa alla fornitura di solfato di ferro va deliberata alla __________ (art. 41 cpv. 1 LCPubb).

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente e della __________ proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.   la decisione 30 novembre 2001 del CDAB è:

·        annullata nella misura in cui aggiudica alla __________ la fornitura di solfato di ferro;

·        confermata nella misura in cui aggiudica alla ditta __________ la fornitura di policloruro d'alluminio.

1.2.   la commessa relativa alla fornitura di solfato di ferro è deliberata alla ricorrente.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.-- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la resistente __________.

                                   3.   La __________ rifonderà fr. 600.- all'ing. __________ a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

Appunti

La __________ rimprovera al CDAB di non aver escluso la ditta __________.

La censura è fondata.

L'insorgente può senz'altro pretendere l'estromissione degli atti inoltrati dalla __________ dopo l'apertura delle offerte al fine di documentare le sue capacità tecniche. In assenza di una prescrizione di gara che riservi al committente la facoltà di sollecitare i concorrenti a produrre ulteriore documentazione, il completamento delle offerte dopo la scadenza del termine per inoltrarle non è di principio ammesso, perché si traduce in ultima analisi nella concessione di un trattamento a favore di un singolo concorrente. La prassi contraria dell'autorità cantonale addotta dal CDAB per giustificare il proprio operato non impedisce alla ricorrente di contestarne con successo la legalità. Ammessa è soltanto la verifica da parte del committente delle referenze addotte dal concorrente.

Espulsi gli atti prodotti tardivamente, il riconoscimento dell'idoneità della __________ appare sostanzialmente ingiustificato. In assenza di qualsiasi documento volto a comprovarne le capacità tecniche, manca in effetti qualsiasi prova in grado di suffragare la valutazione operata dal committente. Le positive esperienze che il CDAB avrebbe fatto con questa concorrente non possono essere prese in considerazione fintanto che non vengono richiamate dal concorrente a titolo di referenza.

Nella misura in cui ha per oggetto la delibera a favore della __________, il ricorso della __________ va quindi accolto.

                                   7.   Resta da verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla ditta dell'ing. __________ possano essere accolte. La risposta a questo interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura.

Nella misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di alluminio il ricorso va quindi disatteso.

                                   8.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione 30 novembre 2001 del CDAB nella misura in cui aggiudica alla __________ la fornitura di solfato di ferro. Il provvedimento va invece confermato nella misura in cui aggiudica alla ditta __________ la fornitura di policloruro d'alluminio.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente e della __________ proporzionalmente al grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 30 novembre 2001 del CDAB è:

1.1.   annullata nella misura in cui ha aggiudica alla __________ la fornitura di solfato di ferro;

1.2.   confermata nella misura in cui aggiudica alla ditta __________ la fornitura di policloruro d'alluminio.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è suddivisa in parti uguali fra la ricorrente e la resistente __________.

                                   3.   La __________ rifonderà fr. 600.- all'ing. __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

Nemmeno questa censura può essere accolta.

L'insorgente poteva al massimo pretendere l'estromissione degli atti inoltrati dalla __________ dopo l'apertura delle offerte, censurando in seguito la valutazione delle sue capacità tecniche, operata dal committente sulla base delle esperienze fatte con questa ditta. La censura non avrebbe tuttavia avuto successo, non potendosi di certo rimproverare al CDAB di aver abusato del potere d'apprezzamento che gli compete in tema di valutazione delle capacità tecniche, per aver ritenuto idonea una ditta come la concorrente sulla base della propria esperienza diretta.

In quanto volto a contestare la delibera per la fornitura del solfato di ferro, il ricorso va quindi respinto.

                                   7.   Resta da verificare se le eccezioni riferite alla qualità del prodotto offerto dalla ditta dell'ing. __________ possano essere accolte. La risposta a questo interrogativo è negativa, poiché la valutazione tecnica, riprodotta in narrativa, indica una leggera superiorità nel rapporto prezzo/prestazione del prodotto offerto dalla resistente. La differenza di prezzo è infatti compensata dalla concentrazione di alluminio e dai minori tempi di fornitura.

Il ricorso va quindi disatteso anche nella misura in cui contesta la delibera relativa alla fornitura del policloruro di alluminio.

                                   8.   La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 20, 22, 26, 36 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 600.- all'ing. __________ a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

APPUNTI

4.2. Nell'evenienza concreta, la resistente __________ ha omesso di produrre contestualmente all'offerta i documenti chiesti dal capitolato per provare le sue capacità tecniche. Atti che la ditta in questione ha prodotto soltanto dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte.

Il difetto comportava l'esclusione dell'offerta.

A torto ha ritenuto il CDAB che si trattasse di un difetto sanabile. L'esigenza di produrre questi documenti con l'offerta era fissata in modo chiaro ed univoco dalle prescrizioni di gara. Irrilevante è quindi il fatto che il RLCPubb sia entrato in vigore soltanto dopo l'apertura del concorso.

4.3. Diversa è invece la conclusione che si impone per quel che concerne la delibera a favore della ditta __________.

E' ben vero che questa ditta ha omesso di produrre le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi SUVA, CM ed LPP. Trattandosi di una ditta individuale senza dipendenti, il titolare non è tuttavia astretto al pagamento di tali contributi. Non poteva quindi nemmeno produrre attestazioni comprovanti il loro pagamento. Da questo profilo, il ricorso non può quindi essere accolto.

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