Incarto n. 52.2001.00453
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
il bando del concorso 29 novembre 2001, indetto dal patriziato di Isone per le opere da impresario costruttore relative alla trasformazione della casa patriziale;
vista la risposta 20 dicembre 2001 dell'Ufficio patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 novembre 2001 il patriziato di Isone ha indetto un pubblico concorso per le opere da impresario costruttore relative alla trasformazione della casa patriziale (FU n. __________ del __________).
Il bando stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri:
- economicità (70%)
- struttura, esperienze lavorative e referenze del committente (30%);
B. Contro il bando di concorso è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'impresa di costruzione __________, chiedendone l'annullamento. L'insorgente contesta in sostanza l'eccessivo peso attribuito al criterio di aggiudicazione dell'economicità (prezzo). A tal proposito, richiama l'art. 42 cpv. 3 RLCPubb, secondo cui "di regola, la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe superare il 50%".
C. All'accoglimento del ricorso si oppone l'amministrazione patriziale, rilevando che la LCPubb lascia ai committenti ampia libertà di attribuire ai criteri di aggiudicazione i fattori di aggiudicazione che ritiene più confacenti. Il valore del 50%, fissato dall'art. 42 cpv. 3 RLCPubb, travalicherebbe i limiti di una semplice norma di attuazione della legge.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, attiva nel campo dell'edilizia e quindi potenziale concorrente.
Il ricorso, tempestivamente interposto contro un atto impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale ed il valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv. 2). Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, conclude l'art. 32 LCPubb, l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del criterio del minor prezzo (cpv. 3).
Il principio della trasparenza esige che i criteri di aggiudicazione vengano determinati già al momento dell'apertura del concorso, al fine di evitare che in sede di aggiudicazione il committente li stabilisca a piacimento per giustificare una determinata scelta. In quest'ottica, l'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb prescrive che ad ogni criterio e/o sottocriterio di aggiudicazione venga attribuito anche il relativo fattore di ponderazione. Esigenza, questa, che è ribadita dall'art. 42 cpv. 3 prima frase RLCPubb.
Al fine di evitare che un singolo criterio di aggiudicazione, in particolare il prezzo, diventi determinante, l'art. 42 cpv. 3 seconda frase RLCPubb stabilisce che "di regola, nello spirito dell'art. 32 della legge, la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe superare il 50%".
Questa disposizione ha più che altro il valore di semplice raccomandazione. Lo attesta l'uso della forma verbale condizionale (dovrebbe), che - al di là della riserva di deroga impedisce alla norma di assurgere al rango di prescrizione vincolante. Per costringere il committente ad assegnare ai singoli criteri di aggiudicazione un valore di ponderazione inferiore al 50%, il legislatore delegato si sarebbe altrimenti avvalso della forma verbale indicativa (deve).
3. Nel caso in esame, il patriziato di __________ ha assegnato al criterio di aggiudicazione dell'economicità (prezzo) un peso preponderante (70%) rispetto a quello della qualità (30%). Il committente non si è quindi attenuto alla raccomandazione sancita dall'art. 42 cpv. 3 (RLCPubb). Contrariamente a quanto assume l'insorgente, in questa inosservanza non sono ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto suscettibile di inficiare la validità del concorso, perché il limite del 50% sancito dall'art. 42 cpv. 3 seconda frase RLCPubb non ha valore di prescrizione vincolante.
Identica sarebbe comunque la conclusione anche nel caso in cui si volesse ravvisare nella disposizione succitata gli estremi di una norma imperativa temperata da una riserva di deroga. La limitata importanza della commessa (ristrutturazione di un modesto edificio esistente) permetterebbe in effetti di giustificare un'eccezione alla regola sancita dall'art. 42 cpv. 3 LCPubb.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario