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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.04.2002 52.2001.435

April 16, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·684 words·~3 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00435  

Lugano 16 aprile 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  5/6 dicembre 2001 di

__________  

Contro  

la decisione 20 novembre 2001 (n. 5436) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 1. giugno 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato l'immediato scarico del bestiame dall'alpe __________;

viste le risposte:

-    18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;

-    21 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;

-    9 gennaio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

vista la replica 28 gennaio 2002 e le dupliche:

-   19 febbraio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;

-   20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

-   28 febbraio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________;

che tale decisione è stata confermata, dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5 dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2 agosto 2001 della stessa commissione;

che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato l'alpe __________ con i suoi ovini;

che, presone atto, con decisione 25/30 maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni immobili di proprietà del patriziato;

che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla;

che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di ricorso DFE;

che, con risoluzione 20 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso;

che, con gravame 5/6 dicembre 2001, assistito da una replica, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito ed ampliato gli argomenti sottoposti all'istanza inferiore;

che il Governo e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che la sezione dell'agricoltura ha espresso delle considerazioni circa l'estivazione degli ovini;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);

                                         che all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP, 43 PAmm);

che in effetti, al momento dell'inoltro del gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe;

che il ricorrente non aveva pertanto più un interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2);

che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;

che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto nel merito;

che - come questo Tribunale aveva già considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo;

                                         che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.

                                        3.   Intimazione a:

    __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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