Incarto n. 52.2001.00435
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5/6 dicembre 2001 di
__________
Contro
la decisione 20 novembre 2001 (n. 5436) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 1. giugno 2001 dell'insorgente avverso la risoluzione 25/30 maggio 2001 con cui l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato l'immediato scarico del bestiame dall'alpe __________;
viste le risposte:
- 18 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
- 21 dicembre 2001 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
- 9 gennaio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;
vista la replica 28 gennaio 2002 e le dupliche:
- 19 febbraio 2002 dell'ufficio patriziale di __________;
- 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
- 28 febbraio 2002 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che, dopo vicissitudini che non occorre riassumere, ma comunque conosciute dagli interessati, con decisione 2/4 marzo 2000 l'ufficio patriziale di __________ ha deliberato l'affitto dell'alpe __________ per il periodo 2000/2005 a __________;
che tale decisione è stata confermata, dietro ricorso del qui insorgente, dal Consiglio di Stato, con decisione 5 dicembre 2000, e da questo Tribunale, con sentenza 30 marzo 2001; il gravame inoltrato da __________ il 30 aprile 2001 contro questa pronuncia dinanzi alla commissione di ricorso DFE è stato dichiarato irricevibile con decisione 2 agosto 2001 della stessa commissione;
che il 24 maggio 2001 __________ ha caricato l'alpe __________ con i suoi ovini;
che, presone atto, con decisione 25/30 maggio 2001 l'ufficio patriziale di __________ gli ha ordinato di procedere all'immediato scarico del bestiame dall'alpe e di non accedere ed occupare beni immobili di proprietà del patriziato;
che con ricorso 1. giugno 2001 __________ ha impugnato la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla;
che, in sostanza, l'insorgente ha sostenuto di poter caricare l'alpe, in quanto già co-affittuario della stessa, sintanto che non fosse stata definitivamente decisa la contestazione circa l'aggiudicazione del nuovo affitto, a quel momento ancora pendente dinanzi alla commissione di ricorso DFE;
che, con risoluzione 20 novembre 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso;
che, con gravame 5/6 dicembre 2001, assistito da una replica, __________ è insorto dinanzi a questo Tribunale contro la decisione suddetta, postulandone l'annullamento; l'insorgente ha ribadito ed ampliato gli argomenti sottoposti all'istanza inferiore;
che il Governo e l'ufficio patriziale hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa, mentre che la sezione dell'agricoltura ha espresso delle considerazioni circa l'estivazione degli ovini;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (146 cpv. 1 LOP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che all'insorgente fa tuttavia difetto la legittimazione a ricorrere (art. 147 LOP, 43 PAmm);
che in effetti, al momento dell'inoltro del gravame, egli aveva già proceduto - ancorché a fine stagione - allo scarico dell'alpe;
che il ricorrente non aveva pertanto più un interesse pratico ed attuale a contestare l'ordine impartitogli dall'ufficio patriziale (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 n. 2);
che il gravame va pertanto dichiarato irricevibile;
che, se ricevibile, esso avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinto nel merito;
che - come questo Tribunale aveva già considerato nel giudizio 28 settembre 2001, relativo all'effetto sospensivo del gravame inoltrato dinanzi al Consiglio di Stato contro l'ordine dell'ufficio patriziale - l'insorgente aveva caricato l'alpe senza alcun titolo autorizzativo;
che la tassa di giudizio dev'essere posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale deve altresì essere tenuto a rifondere al patriziato, assistito da un legale, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 6, 7, 12 segg., 81, 92, 93, 146 LOP, 1 segg. LAAgr, 1, 6 segg. LCAA, 13, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario