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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.01.2002 52.2001.425

January 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·985 words·~5 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00425-470  

Lugano 29 gennaio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 16 novembre 2001 e (b) 18 dicembre 2001 della

__________  

contro  

a) la decisione 2 novembre 2001 del municipio di Savosa che delibera alla __________ la fornitura di contenitori interrati per rifiuti;   b) la decisione 12 dicembre 2001 del municipio di Savosa, che annulla il concorso indetto per la suddetta commessa;

viste le risposte:

-    18 dicembre 2001 della __________;

-    9 gennaio 2002 della __________;

al ricorso sub a)

-      9 gennaio 2002 della __________;

-    16 gennaio 2002 del municipio di Savosa;

al ricorso sub b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il __________ (FU n. __________, pag. __________), il municipio di Savosa ha indetto un pubblico concorso per la fornitura e la posa di contenitori interrati per rifiuti;

che il capitolato d'appalto stabiliva fra l'altro:

- "che l'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa di contenitori   da interrare";

- "che le offerte devono essere complete senza modifiche né aggiunte. Riserve varianti ed osservazioni vanno notificate con   scritto allegato";

- "che trattandosi di lavori la cui esecuzione permette la ripartizione   tra diversi imprenditori, il committente si riserva il diritto di deliberarli nella loro totalità, o a uno solo o di suddividerli in lotti fra diversi concorrenti",

- "che la delibera avverrà al miglior offerente se così parrà e piacerà al committente. Per migliore offerente si intenderà non solo chi   presenterà i prezzi più vantaggiosi, ma bensì chi offrirà le migliori   garanzie di capacità e di serietà";

che in tempo utile sono state inoltrate le seguenti offerte:

Ditta

Tipo

Fornitura

Posa

Totale

__________

Eco Top Line

49'700.00

23'285.00

76'961.20

__________

Eco Top Line

49'300.00

26'435.00

81'490.90

__________

Eco Top Line

49'100.00

28'225.00

83'201.70

__________

Eco Top Line

49'700.00

31'015.00

84'243.55

__________

Villiger

54'700.00

---

---

__________

Bammens

53'888.00

24'555.00

84'404.70

__________

Molok

42'677.00

18'605.00

65'939.45

__________

---

92'800.00

---

---

__________

a noleggio

---

30'985.00

--che con decisione 2 novembre 2001 il municipio ha deliberato la fornitura alla __________;

che contro la predetta delibera è insorta davanti al Consiglio di Stato la __________, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ha in sostanza contestato l'ammissibilità della suddivisione della commessa in due parti (fornitura e posa) attuata dal municipio, rilevando nel contempo di essere la migliore offerente;

che la Cancelleria dello Stato ha trasmesso il ricorso al Dipartimento del territorio (Ufficio lavori sussidiati e appalti; ULSA) che si è limitato a girarlo al Tribunale cantonale amministrativo con un semplice foglio d'accompagnamento;

che, invitato a prendere posizione sull'impugnativa, il 12 dicembre 2001 il municipio di Savosa ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di aver deciso di annullare il concorso e di indirne uno nuovo, in considerazione dei progressi fatti nel frattempo dalla tecnologia;

che con osservazioni del 18 dicembre 2001 la __________ ha contestato la decisione del municipio di annullare il concorso, ritenendo che i motivi addotti non potessero essere considerati importanti ai sensi dell'art. 34 LCPubb;

che, invitato a pronunciarsi su questa nuova contestazione, il municipio ha chiesto la conferma della decisione di annullare il concorso, negando l'applicabilità della LCPubb e richiamandosi alla clausola del capitolato con cui si era riservato di deliberare "come parrà e piacerà";

che la __________ ha chiesto la conferma della delibera per motivi che non occorre qui riassumere;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 47 LCPubb;

                                         che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso indetto dal municipio;

                                         che sia il ricorso inoltrato contro la delibera, sia il ricorso proposto contro l'annullamento della gara, retti ancora dalla LOC, sono tempestivi;

che entrambi sono dunque ricevibili in ordine; avendo il medesimo fondamento, possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente;

che in sede di risposta al ricorso inoltrato dalla __________ contro la delibera il municipio ha dichiarato di annullare il concorso; con questa dichiarazione esso ha implicitamente aderito alla domanda di annullamento della delibera;

che, avendo il municipio aggiudicato la commessa ad un'offerta incompleta, in quanto contemplante soltanto la fornitura dei contenitori per i rifiuti, l'annullamento della delibera era comunque inevitabile, poiché la riserva di deliberare i lavori ad un solo concorrente o di suddividerli fra più concorrenti, contenuta nel capitolato, non dispensava comunque i concorrenti dall'obbligo - esplicitamente sancito - di inoltrare offerte complete;

che ripristinata la situazione precedente la delibera, resta da verificare se il municipio potesse prescindere da una nuova delibera ed annullare il concorso in quanto tale;

che nei concorsi retti dalla LOC il municipio non era tenuto a procedere ad un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrategli;

che a differenza di quanto prevede oggi l'art. 34 LCPubb, richiamato dalla ricorrente, non occorreva che la rinuncia alla delibera fosse giustificata da importanti motivi (RDAT 1990 n. 4);

che, considerato il margine discrezionale riservato all'autorità comunale dalla clausola del capitolato, che le permetteva di aggiudicare la commessa "come parrà e piacerà", non presta il fianco a critiche la decisione del municipio di annullare l'intera procedura di concorso, peraltro viziata da un capitolato difettoso, per indire una nuova gara, meglio rispondente alle necessità del comune;

che, così stando le cose, il ricorso inoltrato contro la delibera va dichiarato privo d'oggetto, mentre quello proposto contro l'annullamento del concorso va respinto;

che, data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

visti gli art. 47 LCPubb; 208 LOC; 3, 4, 28, 50, 51, 60, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso di cui sub a è privo d'oggetto.

                                   2.   Il ricorso di cui sub b è respinto.

                                   3.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      4.   Intimazione a:

  ___________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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