Incarto n. 52.2001.00405
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 ottobre 2001 di
__________ rappr. da: __________ e __________, contitolari della __________
contro
la decisione 9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4766, che respinge l'istanza di accertamento 24 settembre 2001 inoltrata dalla __________ in materia di autorizzazioni a gestire esercizi pubblici;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 6 luglio 2000 l'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento istituzioni ha autorizzato __________, titolare della patente d'esercizio pubblico riferita alla propria mensa aziendale, ad assumerne anche la gestione, affidata, sino a quel momento, alla __________;
che contro questa decisione la __________, titolare della patente di un esercizio pubblico, situato a __________ in prossimità della suddetta industria, è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 5 dicembre 2000, dichiarato definitivo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in ordine per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;
che con istanza 24 settembre 2001 la __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di accertare la nullità del predetto giudizio;
che con decisione 9 ottobre 2001 il Governo ha respinto l'istanza per motivi che non occorre qui riassumere;
che contro la predetta risoluzione governativa __________, amministratrice della __________, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento di succitati giudizi governativi;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 48 PAmm "l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato";
che, in concreto, l'impugnativa va respinta in ordine già perché la ricorrente non ha veste di parte nel pregresso procedimento ricorsuale;
che con il giudizio qui impugnato il Consiglio di Stato ha, in effetti, respinto un'istanza inoltratagli dalla __________;
che ricorrente in questa sede è invece __________, amministratrice della società; non v'è quindi identità fra la parte soccombente in prima istanza e l'insorgente davanti a questo tribunale;
che il ricorso sarebbe comunque stato senz'altro respinto nel merito anche se fosse stato ricevibile in ordine;
che è invero di meridiana evidenza che la decisione 5 dicembre 2000 del Consiglio di Stato non era nulla, ma semmai soltanto annullabile;
che sconfina nella temerarietà pretendere di rimediare alle conseguenze della mancata impugnazione di una decisione sfavorevole, chiedendo, nove mesi più tardi, all'autorità decidente di accertarne la nullità;
che la tassa di giustizia è a carico della ricorrente;
visti gli art. 48, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario