Incarto n. 52.2001.00400
Lugano 26 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 novembre 2001 di
__________
contro
la decisione 24 ottobre 2001 (n. 4980) del Consiglio di Stato, che annulla la licenza edilizia rilasciatale dal municipio di __________ per ampliare una casa d'abitazione situata nel nucleo del paese (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 26 novembre 2001 del municipio di __________;
- 27 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
- 29 novembre 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ è proprietaria di una casa d'abitazione situata nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF). L'edificio è strutturato su due piani. A pianterreno v'è un soggiorno, un locale cucina, una lavanderia ed un locale doccia. Al primo piano, sopra la cucina ed il soggiorno, vi sono invece due camere.
Il 15 settembre 2000, la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di ampliare la costruzione in orizzontale ed in verticale, aggiungendo, a PT, in contiguità con i locali della lavanderia e della doccia, un vano ripostiglio per la legna, ed al primo piano, sopra i predetti locali un'ulteriore camera da letto.
Alla domanda si è opposta la vicina __________, proprietaria della sovrastante part. n. __________ RF, sostenendo che l'ampliamento superava i limiti fissati dall'art. 28 NAPR.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 31 luglio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
C. Con giudizio 24 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla vicina opponente. In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'aggiunta non potesse essere configurata alla stregua di un piccolo ampliamento dettato da reali bisogni tecnici e funzionali, rientrante nei limiti fissati dall'art. 28 NAPR.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di ripristinare la licenza annullata.
In sostanza, l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver travalicato i limiti del suo potere di cognizione, sostituendosi al municipio nell'esercizio del potere d'apprezzamento che l'art. 28 NAPR riserva all'autorità comunale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e la vicina opponente, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiaria della licenza annullata di cui chiede il ripristino.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La visita in luogo, sollecitata dall'insorgente, non appare invero idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di fatto rilevanti per il giudizio. La situazione dell'oggetto della contestazione e gli estremi del controverso intervento emergono invero chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti.
2. La zona del nucleo di __________ si propone di salvaguardare i valori architettonici e tradizionali (art. 28 cpv. 1 NAPR).
In quest'ottica eminentemente conservativa, soggiunge la norma in questione (cpv. 2), sono ammessi soltanto interventi di riattamento, ossia di risanamento senza ampliamenti (lett. a), di trasformazione, ossia di cambiamento di destinazione senza ampliamenti (lett. b), di ricostruzione, ossia di ripristino di un edificio demolito o distrutto, senza ampliamento (lett. c).
"Piccoli ampliamenti", conclude il capoverso, "possono essere concessi se dettati da reali bisogni tecnici e funzionali, tali da non snaturare l'edificio e il suo ambiente" (lett. d).
La volontà del legislatore comunale di escludere nuove costruzioni e di ammettere soltanto modici ampliamenti è chiara ed evidente. Piccoli sono soltanto gli ampliamenti che dal profilo quantitativo non alterano in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente.
Decisive, ai fini del giudizio sull'ammissibilità degli ampliamenti, non sono inoltre le esigenze personali e soggettive dei proprietari pro tempore, bensì le necessità oggettive che scaturiscono dalla destinazione dell'edificio. Possono quindi essere autorizzati soltanto gli interventi, che oltre ad essere contenuti dal profilo quantitativo, risultano effettivamente indispensabili per assicurare la continuazione dell'utilizzazione dell'immobile e per adeguarne la fruibilità agli standard abitativi comunemente riconosciuti. Un'estensione sostanziale delle preesistenti possibilità di utilizzazione è di principio esclusa.
Tanto il concetto di "piccolo ampliamento", quanto la nozione di "reale bisogno tecnico o funzionale" sono di natura indeterminata (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N 66 B I seg.). In quanto tali, essi riservano all'autorità comunale una certa latitudine di giudizio ai fini dell'individuazione del loro contenuto precettivo. Nella misura in cui appartengono ad una norma del diritto autonomo comunale, l'autorità superiore è tenuta a rispettare questo margine d'interpretazione. Essa può scostarsi dall'interpretazione data dal municipio soltanto quando questa appare insostenibile, sprovvista di valide ragioni o lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussista una simile violazione del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale. Irrilevante al riguardo è il fatto che l'interpretazione data dall'autorità di ricorso al concetto giuridico indeterminato appaia altrettanto sostenibile di quella attribuitagli dall'autorità comunale (DTF 96 I 369 seg, consid. 4, STA 27.03.2000 in re D.).
3. Nell'evenienza concreta, la ricorrente intende ampliare la sua casa d'abitazione, occupando il minuscolo appezzamento di terreno ancora inedificato, situato a ridosso della facciata NW, al fine di realizzare un'ulteriore camera da letto al primo piano.
Attualmente, l'edificio dispone di una superficie utile di circa 97 mq [ PT: (9.15 x 4.63) + (3.18 x 2.26) + (2.37 x 2.14) = 54.61; I° P: (9.10 x 4.63) = 42.13) ].
L'aggiunta è di circa 40 mq [ PT: (2.83 + 2.74 + 0.60) x (4.40 : 2) - (0.6 x 2.26) = 12.21; I° P: (5.80 + 5.60) x (4.94 : 2) = 28.15 ]. In termini percentuali, l'aumento della superficie disponibile supera quindi il 40%.
Leggermente meno consistente, ma non per questo trascurabile, è l'aumento della volumetria. Stando ai dati forniti dalla ricorrente, esso sarebbe di soli 88 mc; misura che, rapportata ai 379 mc della costruzione esistente, corrisponderebbe ad un incremento del 23%. In realtà, l'aumento si aggira attorno al 30%, poiché già il volume aggiunto al primo piano ammonta a circa 84 mc [ (5.80 + 5.60) x (4.94 : 2) = 28.15 mq, superficie che moltiplicata per un'altezza di 3.00 m da un volume di 84.45 mc], mentre il volume della legnaia è di circa 40 mc [ (2.83 + 2.74 + 0.60) x (4.40 : 2) - (0.6 x 2.26) = 12.21 mq, superficie che moltiplicata per l'altezza di m 3.50 da un volume di 42.73 mc ].
Orbene, contrariamente a quanto assume l'insorgente, un simile ampliamento non può essere considerato piccolo ai sensi dell'art. 28 NAPR. È ben vero che in termini assoluti l'aggiunta appare contenuta in pochi metri quadrati. Il concetto di "piccolo ampliamento" non va tuttavia inteso in termini assoluti, ma per rapporto alle dimensioni della costruzione esistente. Pur non potendosi affermare che snaturi l'ambiente, dal profilo quantitativo, non v'è dubbio che l'aggiunta determini una significativa alterazione dell'identità della costruzione esistente. Come la stessa ricorrente rileva, sottolineando i pregi dell'intervento nell'ottica di un riordino della sostanza edilizia esistente, anche dal profilo qualitativo, l'ampliamento modifica in misura ragguardevole l'aspetto architettonico dell'attuale costruzione. Se fosse valutato secondo i criteri applicabili alle costruzioni fuori della zona edificabile (art. 24 cpv. 2 vLPT), non potrebbe essere autorizzato (cfr. DTF 112 Ib 94 seg.).
L'aggiunta non risulta inoltre sorretta da esigenze tecniche o da bisogni funzionali. L'attuale costruzione, anche se minuscola, è in grado di assolvere convenientemente la sua funzione abitativa. Essa dispone in effetti di un soggiorno, di un locale cucina/pranzo, di due camere da letto e di adeguati servizi (doccia/WC; lavanderia). È piccola, ma non le manca nulla per essere utilizzata a scopo residenziale anche primario. Privo di rilevanza, da questo profilo, è il fatto che possa essere utilizzata soltanto da una o due persone. Anche ammettendo che la formazione di un bagno possa rispondere ad una necessità oggettiva di adeguare le condizioni di abitabilità dell'edificio agli standard comunemente ammessi, si deve tuttavia negare che l'aggiunta di un'ampia camera da letto (25 mq) sia dettata da un bisogno oggettivo, riconducibile all'attuale situazione dell'immobile. A non averne dubbio, l'aggiunta di un simile locale appare destinata a soddisfare soltanto particolari esigenze personali della ricorrente. Non scaturisce dalle condizioni di fruibilità dell'edificio. Considerato che l'edificio dispone di uno scantinato, ancor meno giustificata, dal profilo del requisito relativo all'esistenza di reali bisogni tecnici e funzionali, appare infine la formazione dell'ampia legnaia (12 mq), prevista a pianterreno.
4. In esito alle considerazioni che precedono, non si può rimproverare al Consiglio di Stato di aver travalicato i limiti del suo potere cognitivo, interpretando l'art. 28 NAPR in modo lesivo dell'autonomia comunale. Tanto meno gli si può rimproverare di non aver corretto il progetto, riconducendo l'aggiunta nei limiti di un ampliamento ammissibile. Trattandosi di un difetto che non può essere facilmente corretto, non v'è spazio per ripristinare la licenza annullata subordinandola a determinate condizioni.
Il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 28 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario