Incarto n. 52.2001.00398
Lugano 21 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 novembre 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 24 ottobre 2001 (n. 4985) del Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 luglio 2001 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di allontanare tutti i cani di sua proprietà dal territorio comunale;
viste le risposte:
- 20 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
- 29 novembre 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ vive a __________. A __________ la ricorrente, proprietaria di diversi cani, alleva ovini, capre, cavalli e asini presso una stalla situata nella zona agricola di quel comune (part. n. __________).
In diverse occasioni, __________ è stata richiamata dal municipio di __________ in quanto i suoi cani, oltre a disturbare il vicinato a causa del loro frequente latrare, vagavano sovente liberi sul suolo pubblico creando pericolo alle persone, segnatamente lungo il fiume __________.
Il 27 gennaio 2000, la ricorrente è stata nuovamente invitata ad adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio alla turbativa. Della situazione è stata messa al corrente la Società Protezione Animali di __________.
Nuovamente richiamata dalle autorità locali, il 5 luglio 2001 __________ si è impegnata a fare il possibile, affinché i suoi cani non disturbassero più il vicinato (rapporto d'intervento 6 luglio 2001 della Polizia comunale di __________). Nel contempo, al municipio sono giunte ancora diverse lamentele da parte di una ventina di persone a causa del continuo latrare dei cani, soprattutto durante le ore notturne, costringendo alcuni vicini a chiudere le finestre per poter dormire (v. scritti 4 e 6 luglio 2001).
La sera del 15 luglio 2001 la polizia locale ha constatato, a più riprese, che alcuni cani di proprietà dell'insorgente abbaiavano con insistenza; altri invece vagavano liberamente all'esterno della stalla (rapporto di constatazione 16 luglio 2001).
B. a) Fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 19 luglio 2001 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di allontanare dal territorio comunale tutti i cani di sua proprietà tenuti sul mapp. n. __________ entro il 6 agosto 2001. L'ordine è stato reso sulla base dell'art. 107 LOC e impartito sotto la comminatoria delle sanzioni previste all'art. 292 CP.
b) Esperiti ulteriori accertamenti tra il 28 luglio e il 7 agosto 2001, la polizia ha constatato che la situazione di disagio persisteva (rapporto di constatazione 8 agosto 2001).
Dal canto suo, la __________ ha accertato che tre cani della ricorrente si trovavano all'interno di un recinto elettrico senza cuccia, uno era legato con una corta catena, un altro ancora si trovava all'interno di un furgone, al buio con una temperatura di oltre 35°, il quale guaiva e voleva uscire. Quest'ultimo, accaldato, è stato infine sequestrato dalla __________ e successivamente consegnato alla proprietaria alla presenza del sindaco di __________ e dell'usciere comunale. Nel luogo è stata riscontrata dell'acqua fetida e della sporcizia (rapporti d'intervento 16, 17, 18 e 19 agosto 2001).
C. Con giudizio 24 ottobre 2001, il Consiglio di Stato ha evaso come ai considerandi il ricorso interposto da __________ contro la predetta decisione municipale.
Il Governo ha ritenuto che la ricorrente avesse violato l'art. 107 LOC combinato con la normativa in materia di protezione degli animali sul modo di tenere i suoi cani e che non fosse pertanto necessario verificare la situazione di disturbo provocata dai cani alle persone, motivo posto a fondamento della risoluzione municipale impugnata.
L'Esecutivo cantonale ha tuttavia ritenuto l'ordine di allontanamento contrario al principio della proporzionalità, in quanto esponeva i cani ad un incerto destino. Lo ha quindi completato, imponendo all'interessata la consegna dei cani alla __________.
La decisione è stata resa sulla base degli art. 197 (recte: 107) LOC; 2, 3, 4 LPDA; 1, 2, 3, 4 OPAn; 5 LALPDA e 4 RLALPDA.
D. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alla controversa decisione municipale.
Eccepisce in primo luogo l'insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, dolendosi in sostanza della violazione del suo diritto di essere sentita. Rileva che la decisione, fondata sulla legislazione in materia di protezione degli animali e su fatti nuovi, non indica le ragioni per cui i suoi cani devono essere allontanati e dati in consegna proprio alla __________.
Sostiene in seguito che la misura, oltre a essere illegale, è in ogni caso sproporzionata, adducendo che i suoi cani da lavoro sono indispensabili per la sua attività di allevamento e si trovano nella zona agricola del comune, dove i rumori sono più facilmente tollerati. Per di più, soggiunge la ricorrente, l'allontanamento dei suoi cani le provocherebbe un danno economico e vi sarebbero altri animali a disturbare.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'audizione dell'insorgente non è necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
2. La ricorrente denuncia la carenza di motivazione della decisione impugnata, dolendosi in sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentita.
2.1. Giusta l'art. 26 PAmm ogni decisione deve essere motivata per iscritto. L'estensione della motivazione va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze e degli interessi del destinatario. La motivazione è in linea di massima sufficiente quando fornisce agli interessati gli elementi indispensabili per esercitare il diritto di ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 1 seg. e rimandi).
2.2. La decisione governativa in esame, che si limita a richiamare i rapporti della __________ prodotti dal municipio per ritenere che __________ abbia violato la legislazione sulla protezione degli animali, costituisce senz'altro una motivazione sufficiente. L'insorgente si è infatti resa conto della portata del giudizio impugnato, avendolo puntualmente contestato.
La violazione del diritto di essere sentito dell'interessata è quindi già stata sanata, poiché __________ ha preso posizione sulle menzionate risultanze tramite il suo gravame al Tribunale, dove avrebbe anche potuto consultare l'incarto.
Le eccezioni sollevate dalla ricorrente con riferimento alla motivazione del provvedimento censurato vanno pertanto disattese.
3. 3.1. Giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale: queste hanno tra l'altro per oggetto il mantenimento dell'ordine e della tranquillità (cfr. lett. a).
La norma in questione è essenzialmente una norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare, all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura né le modalità degli interventi ammissibili. Il contenuto delle singole misure deve invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale, oppure - dove queste mancano - dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed immediati per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi rinvii).
3.2. Secondo l'art. 2 della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), agli animali va riservato un trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità; chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze, aver cura del loro benessere. E' vietato infliggere ingiustificatamente ad animali dolori, sofferenze, lesioni o spavento. L'art. 25 cpv. 1 LPDA dispone che l'autorità interviene immediatamente se è accertato che animali sono gravemente trascurati o del tutto maltenuti. Essa può, tra l'altro, sequestrare cautelativamente gli animali e ricoverarli adeguatamente a spese del detentore.
L'art. 5 cpv. 1 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (LALPDA; RL 8.3.1.1.) prevede la competenza dei municipi, tra l'altro, a vigilare sull'osservanza della legislazione in tale materia e ad applicare le misure di polizia locale ai sensi della LOC. Tale organo può avvalersi delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento delle opere sociali, come la __________ (art. 6 lett. a LALPDA e 1 RLALPDA).
4. 4.1. In concreto, tanto nella misura in cui si fonda sulla normativa in materia di protezione degli animali, quanto nella misura in cui è sorretto dalla clausola generale di polizia, il controverso ordine di allontanamento regge perfettamente alle critiche dell'insorgente.
Esso risulta giustificato dall'inderogabile necessità di tutelare la tranquillità dei vicini dal continuo latrare dei cani, soprattutto durante le ore notturne, e l'incolumità delle persone dai gravi rischi che comporta la loro ulteriore detenzione.
Difatti, essi costituiscono una fonte di pericolo grave, diretto ed incombente per la sicurezza pubblica, quando vagano sul suolo pubblico, e una turbativa evidente, quando abbaiano insistentemente (v. rapporti d'intervento 6 e 16 luglio 2001 dell'Agt. __________; scritti 4 e 6 luglio 2001 di diversi abitanti del comune).
Per di più, alcuni di essi sono gravemente trascurati e del tutto maltenuti. Lo dimostrano gli interventi della __________ del 16, 17, 18 e 19 agosto 2001, relativi ai due cani-pastore maremmani adulti che si trovavano all'interno di un recinto elettrico senza cuccia e al cane accaldato rinchiuso in un furgone, senza dimenticare la sporcizia rilevata sul posto. Non vi è del resto motivo di dubitare dell'attendibilità di quanto constatato dalla __________ (cfr. Goetschel, Kommentar zum Eidgenössischen Tierschutzgesetz, Berna e Stoccarda 1986, ad art. 25 pagg. 179-180).
4.2. La misura in contestazione, ulteriormente precisata dal Consiglio di Stato con l'obbligo di consegna dei cani dell'insorgente alla __________, è adeguata alle circostanze. Vista anche la grave trascuratezza in cui si trovano i cani, l'adozione di altri provvedimenti meno incisivi al fine di permettere alla ricorrente di tenerli presso di sé, come il porto obbligatorio della museruola o del guinzaglio, non migliorerebbero verosimilmente la situazione.
Non permette quindi di giungere a diversa conclusione nemmeno il fatto che, attualmente, la ricorrente deterrebbe a __________ soltanto due cani pastore maremmani da lavoro (ricorso ad 4.a/e), a suo dire indispensabili per la sua attività di allevamento.
L'ordine di allontanare tutti i cani dell'insorgente, consegnandoli a un'associazione per la protezione degli animali riconosciuta come la __________, appare pertanto come l'unico rimedio atto ad eliminare una volta per tutte la turbativa agli abitanti della zona.
5. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Visti gli art. 107, 208 LOC; 2, 3, 4, 25 LPDA; 5, 6 LALPDA; 1 RLALPDA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario