Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 52.2001.397

November 21, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,178 words·~6 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00397  

Lugano 21 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sull'istanza di restituzione in intero 8 novembre 2001 del

Comune di __________ patr. da: avv. __________    

allo scopo di poter essere ammesso a ricorrere contro  

la risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2746) con cui il Consiglio di Stato ha respinto la sua opposizione inoltrata il 17 aprile 2000 nell'ambito della costituzione del consorzio obbligatorio per la realizzazione delle opere di arginatura lungo il fiume __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Dopo aver fatto allestire dallo studio __________ un progetto definitivo di sistemazione del fiume __________ in data giugno 1998/febbraio 2000 ed aver raccolto i necessari preavvisi favorevoli, con decreto 1 marzo 2000, adottato in applicazione dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons), il Consiglio di Stato ha approvato le opere di arginatura contemplate dal menzionato progetto e dichiarato la loro pubblica utilità in vista della costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio ai sensi della stessa legge, il quale provvedesse alla loro realizzazione (cfr. dispositivi n. 1, 2, 3). Una volta eseguite le opere, queste sarebbero state cedute agli esistenti consorzi di manutenzione delle arginature dell'__________ ed il costituendo consorzio sarebbe stato sciolto (dispositivo n. 4). Nel contempo il Consiglio di Stato ha ordinato il deposito degli atti, composti dalla relazione tecnica, dal preventivo di costo e relativa chiave di riparto tra gli interessati, dai piani e dal rapporto di impatto ambientale (cfr. dispositivo n. 5).

                                  B.   a) Contro il menzionato decreto sono state inoltrate svariate opposizioni. Tra queste figurava quella del 17 aprile 2000 del comune di __________, patrocinato dall'avv. __________, che ha chiesto la modifica della chiave di riparto per il finanziamento delle opere e dei piani del progetto definitivo di sistemazione, oltre all'approfondimento ed al completamento del rapporto sull'impatto ambientale.

                                         b) Con risoluzione 12 giugno 2001 (n. 2743) resa dietro proposta del dipartimento del territorio, il Consiglio di Stato, preso atto che la dichiarazione di pubblica utilità delle opere era cresciuta in giudicato, ha disposto la costituzione del consorzio obbligatorio per la realizzazione delle stesse, ne ha determinato i membri e le relative interessenze. Tutte le opposizioni, nella misura in cui non erano divenute prive di oggetto, sono state respinte: il dispositivo n. 2 specificava che queste sarebbero state evase con decisioni separate, dichiarate parte integrante del decreto. Il dispositivo n. 9 dello stesso indicava la possibilità di aggravarsi contro lo stesso dinanzi a questo Tribunale in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 32 cpv. 2 LCons. Il decreto in rassegna è stato pubblicato sul Foglio Ufficiale cantonale di venerdì __________ (n. __________, pag. __________ segg.) ed intimato agli interessati, tra cui il comune di __________, e per esso al suo municipio.

                                         c) Con risoluzione di stessa data (n. 2746) il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione del comune di __________. Quest'ultima, anch'essa notificata al municipio del comune, non specificava la facoltà di insorgere dinanzi a questo Tribunale.

                                  C.   a) Con ricorso di diritto amministrativo 26 luglio 2001 il comune di __________ è insorto innanzi al Tribunale federale avverso la risoluzione governativa n. 2746, chiedendo il suo annullamento e la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato affinché completasse il rapporto d'impatto ambientale e procedesse ad una nuova pubblicazione.

                                         b) Con sentenza 24 settembre 2001, intimata successivamente e ricevuta dal patrocinatore del comune il 30 ottobre 2001, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'impugnativa per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l'art. 98a OG ed inoltre perché, giusta l'art. 32 cpv. 2 LCons, contro il giudizio governativo era preliminarmente esperibile un ricorso dinanzi a questo Tribunale.

                                  D.   L'8 novembre 2001 il comune di __________ ha inoltrato al Tribunale un'istanza di restituzione in intero allo scopo di poter essere ammesso a ricorrere contro la decisione governativa 12 giugno 2001.

Il Tribunale non ha proceduto a scambio di allegati (art. 12 cpv. 2 PAmm).

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La restituzione in intero contro il lasso del termini è data per i motivi e nei termini previsti dalla procedura civile (art. 12 cpv. 1 PAmm). Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio (art. 12 cpv. 2 PAmm).

                                   2.   2.1. La competenza del Tribunale è data (art. 12 cpv. 2 PAmm, 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). L'istanza è inoltre tempestiva (art. 12 cpv. 1 PAmm, 139 CPC).

2.2. Giusta l'art. 137 CPC, applicabile attraverso l'art. 12 cpv. 1 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, comparire, o di chiedere un rinvio: a) perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza; b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto a un fatto grave, che non poteva essere evitato.

In concreto, non è soddisfatta nessuna delle suddette ipotesi; segnatamente, non ricorre la prima ipotesi affacciata alla lettera a) dell'art. 137 CPC. La decisione 12 giugno 2001 (n. 2746), con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'opposizione del comune __________, non menzionava la possibilità di ricorrere contro la stessa dinanzi a questo Tribunale in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 LCons e come imponeva, del resto, l'art. 98a OG (cfr. inoltre l'art. 6 cpv. 3 del DLALPAmb). Quest'omissione disattendeva pertanto l'art. 26 cpv. 2 PAmm, giusta cui ogni decisione dev'essere munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso. L'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare alle parti alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammesso ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono la sentenza 24 settembre 2001 del Tribunale federale consid. 2b con rinvii). Ora, come ha concluso l'alta Corte federale nella sentenza 24 settembre 2001, "sia l'art. 98a OG sia le norme di diritto cantonale sopra citate portavano chiaramente alla conclusione che la decisione impugnata non era d'ultima istanza cantonale." (cfr. consid. 2b in fine). Bisogna pertanto negare che la scadenza del termine per ricorrere contro la risoluzione governativa 12 giugno 2001 dinanzi a questo Tribunale sia stata, in concreto, ignorata senza colpa della parte ricorrente, che si è fatta assistere da un legale.

                                   3.   L'istanza, palesemente infondata, dev'essere respinta. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico del comune di __________, intervenuto a tutela di interessi economici propri (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 32 LCons, 208 LOC, 3, 12, 28 PAmm, 137, 139 CPC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del comune di __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.397 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2001 52.2001.397 — Swissrulings