Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2001.393

December 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,254 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.393 52.2002.80  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 6 novembre 2001 e (b) 20 febbraio 2002 di

__________  

Contro  

le decisioni (a) 16 ottobre 2001 (n. 4891) e (b) 30 gennaio 2002 (n. 478) del Consiglio di Stato che respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso (a) la licenza edilizia 23 ottobre 2000 e (b) 29 ottobre 2001 rilasciate dal municipio di __________ all'__________ ed all'__________ per il cambiamento provvisorio della destinazione dello stabile dell'ex Maternità (part. n. __________ RF) in aule per l'__________;

viste le risposte:

-    20 novembre 2001 del Consiglio di Stato;

-    23 novembre 2001 dell'__________;

-    11 dicembre 2001 del municipio di __________;

al ricorso sub (a)

-    28 febbraio 2002 del municipio di __________;

-      5 marzo 2002 del Consiglio di Stato;

-    11 marzo 2002 dell'__________;

al ricorso sub (b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che l'11 settembre 2000 l'__________ (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di insediare provvisoriamente, sino al 30 giugno 2001, un atelier di progettazione per l'__________ nello stabile in cui aveva sede la Maternità cantonale (part. n. __________ RF), di proprietà dell'EOC, situato in una zona che il nuovo PR destina ad attrezzature ed edifici pubblici (AEP);

che alla domanda si è opposto l'avv. __________, proprietario di fondi situati nelle immediate vicinanze, contestando fra l'altro la conformità di zona dell'intervento e l'insufficiente numero di posteggi;

che con decisione 23 ottobre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino;

che con giudizio 16 ottobre 2001, reso dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente;

che il Governo ha in sostanza ritenuto che il PR approvato con risoluzione 2 novembre 2000 riservasse la part. n. __________ a costruzioni d'interesse pubblico; ne ha quindi dedotto che l'intervento fosse conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione;

che contro il predetto giudizio governativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della controversa licenza;

che l'insorgente ha in sostanza riproposto e sviluppato in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza, rilevando in particolare che il PR destina l'immobile esclusivamente ad attività sanitarie e d'assistenza;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni;

che ad identica conclusione sono pervenuti il municipio e l'__________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente, con argomenti che per quanto necessario verranno discussi più avanti;

che, nel frattempo, il 4 settembre 2001 l'__________ ha inoltrato al municipio una nuova domanda di costruzione per protrarre il cambiamento di destinazione provvisorio sino al 30 giugno 2002;

che con decisione 29 settembre 2001 il municipio ha rilasciato una nuova licenza, respingendo la nuova opposizione dell'avv. __________, che l'aveva avversata per gli stessi motivi che l'avevano indotto ad opporsi alla precedente domanda;

che con giudizio 30 gennaio 2002, di tenore sostanzialmente identico al precedente, il Consiglio di Stato ha confermato anche questo provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'avv. __________;

che con ricorso analogo al precedente, il soccombente ha impugnato anche questo nuovo giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il Consiglio di Stato, il municipio e l'__________ hanno chiesto che anche questa impugnativa fosse rigettata;

che il 15 aprile 2002 l'__________ ha comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di aver cessato l'utilizzazione dello stabile in oggetto;

che il 30 agosto 2002 il municipio ha autorizzato la Croce Verde di __________ ad insediarsi nell'immobile;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente, proprietario di fondi situati nelle immediate vicinanze e già opponente, e la tempestività dei ricorsi sono incontestabilmente date;

che nella misura in cui la provvisorietà del controverso insediamento non emerge dalle licenze in contestazione i ricorsi non sono diventati privi d'oggetto; a maggior ragione se si considera che l'__________ chiede comunque di accertare la legittimità della controversa destinazione;

che le impugnative non sono nemmeno diventate prive d'oggetto nella misura in cui i giudizi governativi censurati condannano l'insorgente al pagamento di tasse di giustizia e di ripetibili;

che, entro questi limiti, i ricorsi vanno pertanto esaminati nel merito;

che avendo il medesimo fondamento di fatto possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire edifici o impianti può essere rilasciata soltanto se l'opera è conforme alla zona d'utilizzazione in cui sono previsti (principio della conformità di zona);

che giusta l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT le rappresentazioni grafiche del PR fissano in particolare i fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature d'interesse pubblico d'importanza locale, sovraccomunale, cantonale o federale;

che tali zone devono precisare con la massima esattezza possibile il fine perseguito, ossia l'utilizzazione prevista (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 28 LALPT n. 174), rispettivamente i parametri edilizi applicabili (art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT);

che stando al piano delle zone del PR di __________, il vasto fondo (part. n. __________ RF) su cui sorgono gli stabili dell'__________, dell'__________ (__________) e dell'ex Maternità cantonale è assegnato ad una zona AEP per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico o parapubblico;

che l'art. 53 NAPR, disciplinante queste zone, definisce in dettaglio il regime pianificatorio dei singoli fondi, disponendo in particolare:

                 ..... omissis ....

16. __________

      mapp. __________ (__________)

      destinazione: istruzione e cultura, strutture di servizio, posteggi

41. __________

      mapp. n. __________

      destinazione: sanità, assistenza

            ..... omissis ....

che la menzione (__________) posta accanto al numero (1158) del mappale su cui sorgono gli stabili dell'__________ sta ad indicare il diritto di superficie concesso dall'EOC all'__________;

che tale diritto si estende ai terreni posti a N del viale perpendicolare a via __________, che separa l'ospedale dall'università;

che la destinazione istruzione e cultura, strutture di servizio, posteggi, prevista dalla cifra 16 dell'art. 53 NAPR per il mapp. __________ (__________), si estende di conseguenza unicamente all'area gravata dal diritto superficie di cui l'__________I è titolare;

che lo stabile dell'ex Maternità cantonale non è compreso nell'area in oggetto;

che la destinazione di questo edificio può pertanto essere soltanto quella (sanità, assistenza), prevista dalla cifra 41 dell'art. 53 NAPR per l'altra parte del mappale __________, sulla quale sorge anche l'__________;

che, stando così le cose, le licenze in contestazione, accordate dal municipio all'__________ per insediare attività didattiche in un immobile destinato ad attività sanitarie ed assistenziali disattendevano manifestamente il principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT;

che i ricorsi inoltrati dall'avv. __________ contro tali provvedimenti erano quindi fondati;

che, nella misura in cui non sono diventate prive d'oggetto, le impugnative qui in esame vanno di conseguenza accolte, annullando le licenze avversate e le decisioni del Consiglio di Stato che le confermano;

che la tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'__________ secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 22 LPT; 21 LE; 53 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui non sono privi d'oggetto, i ricorsi sono accolti.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   le decisioni 16 ottobre 2001 (n. 4891) e 30 gennaio 2002 (n. 478) del Consiglio di Stato;

1.2.   le licenze edilizie 23 ottobre 2000 e 29 ottobre 2001 rilasciate dal municipio di __________ all'__________ ed __________

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico dell'__________, che rifonderà fr. 1'800.- al resistente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze e per entrambi i ricorsi.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.393 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2001.393 — Swissrulings