Incarto n. 52.2001.00039
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 5 febbraio 2001 di
__________ rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 gennaio 2001, no. 195, del Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione municipale 10 gennaio 2000 con la quale gli venne negata la licenza edilizia per approvvigionamento d'acqua al mapp. no. __________ di __________ (zona agricola);
viste le risposte:
- 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;
- 12 marzo 2001 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è affittuario della particella no. __________ del comune di __________, di proprietà di __________. Su tale fondo, di circa 7000 mq e situato fuori zona edificabile (zona agricola), __________ fa pascolare quattro capi di bestiame: due vacche e due manzette.
In data 8 ottobre 1999 il ricorrente ha inoltrato una domanda di costruzione per la realizzazione di un pozzo di captazione e di una tubazione sotterranea, onde convogliare l'acqua dalla sorgente alla vasca di riserva sita all'interno del deposito attrezzi esistente.
B. Il 10 novembre 1999 __________ e __________, hanno presentato opposizione, successivamente ritirata in data 27 giugno 2000. Con preavviso 23 dicembre 1999 il Dipartimento del territorio si è a sua volta opposto all'intervento prospettato.
Visto il preavviso del Dipartimento del territorio, con decisione 10 gennaio 2000 il municipio di __________ ha negato al ricorrente il rilascio della licenza edilizia.
C. Con decisione 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto da __________ contro la decisione del municipio, ritenendo che l'intervento progettato non fosse conforme con la destinazione agricola della zona e pertanto non potesse beneficiare di un permesso di costruzione ordinario ex art. 22 LPT; a detta del Governo l'opera in oggetto non poteva neppure essere autorizzata in via eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT, in quanto non era dato il requisito dell'ubicazione vincolata.
D. Contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento: ribadite le finalità agricole della costruzione, lamenta un accertamento inesatto della fattispecie, in particolare a causa di un mancato adeguato coinvolgimento della Sezione dell'agricoltura, il cui parere - recepito dal Dipartimento del territorio nella propria opposizione sarebbe stato travisato dal Governo.
E. Il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito. __________ e __________ non hanno formulato osservazioni. Il municipio di __________ osserva invece di essersi limitato ad adeguarsi al parere vincolante del Dipartimento, e ritiene comunque positivo un approvvigionamento d'acqua nella zona interessata, purché garantito a tutti i confinanti.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm: il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
2. La decisione del Consiglio di Stato va censurata sotto il duplice profilo dell'accertamento dei fatti e dell'applicazione del diritto.
2.1. Di principio l'autorità amministrativa accerta d'ufficio i fatti e non è vincolata alle domande di prova delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm), tuttavia l'autorità deve accertare in modo esatto e completo tutti quei fatti che sono rilevanti per il giudizio.
L'accertamento dei fatti da parte del Consiglio di Stato appare lacunoso laddove si fonda principalmente sul parere della Sezione dell'agricoltura, per dedurre la non conformità dell'opera alla funzione agricola della zona; nella decisione impugnata, il Governo ha affermato che "tanto la Sezione dell'agricoltura, quanto l'Ufficio domande di costruzione hanno d'altra parte osservato che la citata costruzione non persegue scopi agricoli" (p. 7). Tale affermazione non trova conferma negli atti: in realtà la Sezione dell'agricoltura, nella propria lettera 21.4.2000 (prodotta dal Dipartimento del territorio con la risposta 3.5.2000 in sede di ricorso al Consiglio di Stato), ha avuto modo di precisare di non aver formalmente richiesto di opporsi al rilascio della licenza edilizia, bensì di aver unicamente proposto l'applicazione dell'art. 24 LPT, dal momento che, per il ritardo col quale le furono trasmessi gli atti, essa non aveva potuto procedere ad un accertamento approfondito:
"di regola in casi analoghi la nostra Sezione chiede all'istante un complemento d'informazione che comprovi la necessità agricola dell'intervento previsto. Nel caso specifico, visto il ritardo nella richiesta di preavviso, abbiamo dovuto valutare la domanda di costruzione unicamente sui dati allegati".
Sulla base dell'incartamento non è neppure possibile stabilire se sia data una finalità agricola che giustifichi l'esecuzione dei lavori prospettati. L'autorità inferiore non poteva quindi pronunciarsi con piena cognizione di causa sulla fattispecie.
2.2. Il 1° settembre 2000 sono entrate in vigore la modifica della Legge sulla pianificazione del territorio del 20 marzo 1998 (nLPT) e la nuova Ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 (nOPT). Giusta l'art. 52 cpv. 2 nOPT, le procedure di ricorso pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legislazione sono giudicate secondo il vecchio diritto, a meno che il nuovo diritto sia più favorevole al richiedente.
Orbene, il Consiglio di Stato, essendosi limitato a richiamare gli articoli 22 e 24 vLPT e nLPT e ad asserire che, nel caso concreto, il nuovo diritto non sarebbe più favorevole al ricorrente, non ha in realtà chiarito quale sia il diritto applicabile. Pertanto la decisione governativa appare carente sul punto e, come tale, va annullata. Per la valutazione della fattispecie in esame, la verifica in via preliminare della conformità con la funzione agricola da parte dell'opera progettata (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, in correlazione con gli art. 16 e 16a LPT) si palesa, inoltre, essenziale (cfr. sub 2.1).
3. Giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto o non è entrata nel merito.
Verificandosi in concreto entrambe tali ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i necessari accertamenti e chiarito quale sia il diritto applicabile, statuisca nuovamente nel merito del ricorso.
4. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 16, 16a, 22, 24 LPT; 52 OPT; 18 cpv. 1, 43, 46, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 2001, no. 195, del Consiglio di Stato è annullata.
1.2. gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria