Incarto n. 52.2001.00381
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 2 ottobre 2001 (n. 4679) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 27 giugno 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
- 6 novembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
- 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il cittadino italiano __________, originario della provincia di __________, ha iniziato a lavorare in Svizzera nel luglio 1970 come frontaliero. Il 12 marzo 1971 egli ha ottenuto un permesso di dimora per stagionali e, alla fine del medesimo anno, un'autorizzazione di soggiorno annuale. Il __________ il ricorrente si è sposato a __________ (prov. di __________) con la connazionale __________. Per questo motivo, quest'ultima è stata posta al beneficio di un permesso di dimora per vivere insieme al marito in Svizzera. Il 12 marzo 1981, le autorità hanno rilasciato ai coniugi __________ un permesso di domicilio, con prossimo termine di controllo fissato per il 12 marzo 2002. Dalla loro unione è nata __________.
b) __________ ha lavorato come tecnico edile presso la __________ di __________, successivamente fallita, dove ricopriva la carica di direttore. Dal 1994 il ricorrente non ha più svolto attività lucrativa; nella seconda metà degli anni '90, egli ha ottenuto una rendita intera AI. __________ è insegnante a __________ (prov. di __________), dove la figlia __________ ha frequentato le scuole dell'obbligo.
c) Il 18 giugno, 8 settembre e 7 ottobre 1999 l'Ufficio esecuzioni di __________ ha invano tentato di notificare a __________ e a __________ diversi precetti esecutivi, con l'intervento della Polizia cantonale, che in data 13 ottobre e 31 dicembre 1999 ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il seguente rapporto di segnalazione:
"La famiglia __________ (con permesso C) risulta domiciliata a __________ in via __________, in realtà da anni abita in Italia nella zona di confine. Non ci è comunque noto il loro indirizzo. A __________ in via __________ hanno solo una bucalettere che gli è stata messa a disposizione dalla sorella di lui, proprietaria dello stabile. A quanto ci risulta la figlia, che dovrebbe frequentare le scuole medie, non è iscritta a nessuna delle nostre scuole".
B. a) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 27 giugno 2000 il Dipartimento delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di __________, __________ e __________, perché non soggiornavano in Svizzera da oltre sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS). La risoluzione, spedita per raccomandata, non è stata ritirata dall'insorgente.
b) Il 21 agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha comunicato all'Istituto delle assicurazioni sociali (in seguito: IAS), il quale dal gennaio 2000 non riusciva più a versare la rendita mensile al ricorrente presso il suo domicilio di __________, che __________ aveva un recapito in Italia a __________, in via __________.
c) Il 12 febbraio 2001 l'insorgente ha informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________, il locale municipio e l'IAS, che incombenti di ordine legale lo obbligavano a rimanere in Italia al fine di seguire direttamente le vicende giudiziarie che lo riguardavano e che era sua intenzione conservare il domicilio in Svizzera.
d) Il 17 luglio 2001 __________ è venuto formalmente a conoscenza della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione tramite una comunicazione dell'IAS.
C. Adìto il 26 luglio/10 settembre 2001 da __________, il 2 ottobre successivo il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il suo ricorso. Il Governo ha considerato tardivo il gravame, in quanto inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che non vi erano elementi oggettivi che potessero dar luogo a un riesame del caso.
D. Contro la predetta pronunzia, ma solo nella misura in cui concerne la decadenza del suo permesso di domicilio, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che il termine per impugnare la decisione decorresse dal 17 luglio 2001, momento in cui egli ha preso conoscenza del provvedimento adottato dall'autorità di prime cure. Asserisce di non aver ritirato tempestivamente la raccomandata, in quanto assente durante un breve periodo all'estero e non doveva certo aspettarsi di ricevere una decisione così incisiva circa il suo permesso. Sostiene che la dichiarazione di sua sorella, già versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato, non fa altro che confermare i suoi argomenti. Nel merito, ritiene che la decisione impugnata sia corredata da prove insufficienti. In particolare, la Polizia cantonale non avrebbe dimostrato la sua assenza all'estero durante sei mesi.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG) o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti necessario richiamare presso l'IAS l'incarto AI del ricorrente, in quanto non appare idoneo a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio.
2. 2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).
Per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato quanto segue. Quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario. L'invio è considerato validamente notificato, se viene successivamente ritirato presso l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come precedentemente sancito dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste (Osp 1) e ora dalle Condizioni generali della posta (cifra 4.6 litt. b 1° periodo, nella versione, qui di rilievo, del 1° gennaio 1999). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di formalismo. Tale finzione risponde infatti ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso, riconoscere in base a criteri oggettivi che una decisione sia cresciuta in giudicato (da ultimo: DTF 127 I 35, consid. 2b).
2.2. In concreto, la decisione 27 giugno 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente (via __________, a __________), il quale non l'ha ritirata. E' stato quindi emesso un avviso di ritiro nella bucalettere dell'interessato; dopodiché l'invio è stato retrocesso al mittente. I 15 giorni per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 5 luglio 2000, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, e sono scaduti, tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il 21 agosto 2000, il giorno precedente essendo festivo (v. art. 10 cpv. 3 e 13 PAmm). Ne consegue che la decisione di decadenza del permesso di domicilio di __________, __________ e __________ adottata dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 22 agosto 2000. Il ricorso 26 luglio/10 settembre 2001 al Consiglio di Stato era dunque manifestamente tardivo. A ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame.
2.3. Il ricorrente sostiene che, a causa della sua assenza all'estero, è venuto a conoscenza del provvedimento in parola soltanto il 17 luglio 2001, in occasione di una comunicazione dell'IAS. In queste circostanze, soggiunge __________, siccome non doveva aspettarsi un provvedimento così incisivo, egli non era tenuto a prendere tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata durante la sua assenza. Sostiene inoltre che la seguente dichiarazione del 7 settembre 2001 di sua sorella __________, versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato (v. doc. B), non fa altro che confermare i suoi argomenti:
"Ho dato in uso a mio fratello un appartamento sito nel mio immobile di via __________ a __________ sino alla primavera dell'anno 2000. In seguito ho richiesto a mio fratello che avesse a trasferirsi nel nostro appartamento, sito nel medesimo immobile, ove disponevamo di una stanza per lui. Confermo altresì che mio fratello nel periodo dacché ha vissuto in via __________ (prima da solo, poi nel mio appartamento) ha sempre risieduto in Svizzera, quantunque di tanto in tanto si trasferisse in Italia presso la moglie, che abita la zona di confine. In effetti la moglie, con la quale i rapporti con mio fratello sono ultimamente difficili, anche a cagione della situazione personale di mio fratello, ha deciso di trasferirsi nella zona di confine poiché voleva stare vicino alla mamma anziana, bisognosa di cure. Dopo di che, per l'appunto, mio fratello è giunto ad abitare nella nostra casa. Confermo e ribadisco che nel corso dell'ultimo anno e mezzo, dacché mio fratello è giunto a vivere nel nostro appartamento, ha soggiornato circa la metà del tempo (approssimativamente) in Svizzera. Il suo soggiorno fuori dalla Svizzera, in modo seguito, non è mai durato oltre due mesi. Ciò è occorso in occasione di due/tre volte nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Espressamente richiesta, confermo che nel corso del mese di giugno/luglio 2000, mio fratello non risiedeva in Svizzera. Mi ricordo a tale proposito un suo soggiorno in Italia presso la moglie, bisognosa di cure in quel periodo a motivo dei postumi del suo grave incidente della circolazione".
Gli argomenti dell'insorgente non possono essere condivisi. Egli non pretende di non aver ricevuto l'apposito formulario di invito al ritiro della raccomandata, con la quale il dipartimento aveva dichiarato decaduto il suo permesso di domicilio, che è stato compilato oltre un anno prima dell'inoltro del ricorso al Governo. Inoltre, __________ non ha fatto altro che ribadire la lunga assenza dalla Svizzera di suo fratello. Orbene, in siffatte circostanze, __________ non poteva certo escludere che eventuali atti giudiziari o amministrativi gli venissero recapitati entro breve tempo all'indirizzo di __________. Tanto più che egli aveva già interessato diverse autorità amministrative e giudiziarie, sia in Italia che in Svizzera (v. ricorso 26 luglio 2001 trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e l'allegata documentazione). Di conseguenza, il ricorrente non ha agito con diligenza prendendo tutte quelle misure necessarie affinché la corrispondenza gli potesse essere regolarmente notificata tramite terza persona; ad esempio sua sorella presso la quale l'interessato aveva il recapito. Infine, l'insorgente non invoca nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAmm).
2.4. Il Consiglio di Stato ha pertanto correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da __________ lo ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Per il resto, è sufficiente rinviare alle pertinenti motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato.
3. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario