Incarto n. 52.2001.00376
Lugano 5 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2001 della ditta
__________ patr. da: studio legale __________
contro
la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano che delibera alla ditta __________ le opere da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione straordinaria del __________;
viste le risposte:
- 25 ottobre 2001 della __________;
- 29 ottobre 2001 del municipio di Lugano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il __________ il municipio di Lugano ha indetto un pubblico concorso per le opere da impresario costruttore relative agli interventi di manutenzione straordinaria del __________ (FU n. __________);
che le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state "aggiudicate al miglior offerente" (R 191.100);
che in tempo utile sono pervenute al committente 8 offerte, fra cui quella della ricorrente di fr. 84'077.55 e quella della resistente __________ di fr. 86'782.65;
che con decisione 2 ottobre 2001 il municipio ha deliberato la commessa alla __________;
che contro questa decisione la Ing. __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente sostiene di essere la miglior offerente; nulla giustificherebbe la scelta operata dal municipio;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, asserendo che la scelta sarebbe giustificata dalla modica differenza di prezzo e dal domicilio fiscale dell'aggiudicataria, ottima contribuente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 e 37 lett. d LCPubb;
che la ricorrente, che ha partecipato senza successo al concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo, è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa, determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico;
che i criteri di aggiudicazione devono essere indicati nei documenti del bando in ordine di importanza, ossia con l'indicazione del relativo fattore di ponderazione (art. 32 cpv. 2 LCPubb; 42 cpv. 3 RLCPubb);
che l'aggiudicazione può pertanto aver luogo soltanto sulla base dei criteri preventivamente indicati; sono viziate le delibere che precedono da altri criteri;
che, in concreto, le prescrizioni di concorso stabilivano che le opere sarebbero state "aggiudicate al miglior offerente";
che siffatto criterio di aggiudicazione, in mancanza di specificazioni riferibili ad altri aspetti della commessa e suscettibili di facilitare l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa, può essere ricondotto soltanto al prezzo;
che, in tali circostanze, la commessa poteva essere affidata soltanto alla ricorrente che aveva inoltrato l'offerta più bassa di tutti i concorrenti;
che, comunque, il criterio del domicilio fiscale dell'aggiudicataria, invocato dal municipio a posteriori per giustificare la scelta operata non può entrare in considerazione, perché, oltre a non essere stato indicato dal bando, disattende il divieto di discriminazione sancito dall'art. 9 LMI;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera censurata;
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono suddivise in parti uguali fra il committente e la resistente;
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 2 ottobre 2001 del municipio di Lugano è annullata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra il comune di Lugano e la resistente.
3. Il comune e la resistente rifonderanno ciascuno fr. 400.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario