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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.02.2002 52.2001.374

February 15, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,858 words·~9 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00374  

Lugano 15 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  15 ottobre 2001 di

__________ __________ __________ tutti patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 25 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4510) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 20 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia per la costruzione di uno stabile d'appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RF;

viste le risposte:

-    24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

-    29 ottobre 2001 di __________, __________, __________ e __________;

-    14 novembre 2001 del municipio di __________;

-    27 novembre 2001 dell'avv. __________, __________, __________

                                   e __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 31 luglio 2000 __________, __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile di 28 appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RF.

L'accesso all'immobile è previsto attraverso una strada privata larga m 3.50 e lunga 53, che sbocca perpendicolarmente su via __________, una strada di servizio aperta ai confinanti ed ai fornitori del vicino ospedale della __________.

Alla domanda si sono fra gli altri opposti i vicini qui resistenti, contestando la sufficienza dell'accesso.

                                  B.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 dicembre 2000 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che l'accesso si ponesse in contrasto con l'art. 49 NAPR, che impone di realizzare gli accessi in modo da consentire una buona visuale e da non ostacolare il traffico sulle strade pubbliche, dotandoli di un invito con un raggio minimo di 4 m.

                                  C.   Con giudizio 25 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti.

Esperito un sopralluogo, il Governo ha sostanzialmente condiviso la valutazione operata dal municipio circa l'adeguatezza dell'accesso.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.

Contestata la legittimazione attiva degli opponenti, gli insorgenti rilevano che l'accesso già esiste. La cifra 1 dell'art. 49 NAPR, disciplinante la formazione di nuovi accessi, sarebbe di conseguenza inapplicabile. Alla fattispecie, proseguono, sarebbe invece applicabile la cifra 2 di tale norma, che permette al municipio di esigere l'adeguamento degli accessi esistenti particolarmente pericolosi per la sicurezza del traffico; condizione, questa che in concreto non sarebbe data, perché la visuale è buona. In ogni caso, concludono, sarebbero date le premesse per la concessione di una deroga.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che verranno discussi qui appresso.

Gli opponenti __________, __________, __________ e __________ si limitano dal canto loro a riconfermarsi nelle osservazioni presentate in prima istanza, mentre gli altri opponenti rinunciano a presentare osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, direttamente interessati in qualità di richiedenti il permesso di costruzione rifiutato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza ripetere il sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato. La situazione dell'accesso ai fondi dei ricorrenti è perfettamente nota a questo Tribunale, che ha dovuto recentemente occuparsi di vertenze edilizie interessanti fondi situati nelle immediate vicinanze. Essa emerge inoltre chiaramente dai piani.

1.3. Le eccezioni sollevate dai ricorrenti in relazione alla legittimazione attiva degli opponenti possono restare indecise, poiché il ricorso deve comunque essere respinto.

                                   2.   L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT). Un fondo è urbanizzato solo se dispone, fra l'altro di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT).

Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, rifacendosi alla giurisprudenza di questo tribunale, l'esigenza di un accesso sufficiente si riallaccia a considerazioni di polizia del traffico, di polizia sanitaria e di polizia del fuoco. L'accesso deve essere tale da non compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Esso deve inoltre essere assicurato sia di fatto, sia di diritto. La sua realizzazione deve, in altri termini, essere possibile, tanto dal profilo fattuale, quanto dal profilo giuridico.

La nozione di accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione è di natura indeterminata. Il contenuto precettivo della norma va individuato caso per caso, tenendo debitamente conto della situazione locale e delle finalità perseguite da questo requisito dell'urbanizzazione. In quest'ambito, va considerato che le istanze di ricorso devono rispettare la latitudine di giudizio di cui dispone l'autorità decidente nell'interpretazione di concetti giuridici indeterminati, limitandosi a censurare quelle interpretazioni che non appaiono ragionevolmente sostenibili, in quanto sprovviste di ragioni obbiettive, fondate su considerazioni estranee alla materia o altrimenti lesive di principi fondamentali del diritto.

                                   3.   Giusta l'art. 49 cifra 1 NAPR di __________, gli accessi veicolari devono essere progettati e realizzati in modo da consentire una buona visuale e da non ostacolare il traffico sulle strade pubbliche.

In particolare, soggiunge la norma in esame, gli accessi a posteggi e autorimesse devono essere arretrati di almeno 5 m dal confine pubblico. In tale profondità, l'accesso deve avere una larghezza di almeno 5 m ed una pendenza massima del 5%. Il raggio minimo tangente alla bordura stradale deve essere almeno di 4 m per le strade dotate di marciapiede, rispettivamente di m 2.50 per le strade che ne sono sprovviste (cifra 1.1.).

Muri di cinta, siepi e scarpate devono permettere una sufficiente visuale (cifra 1.2.).

Resta riservata al municipio la facoltà di concedere deroghe per gli accessi sulle strade comunali (cifra 1.4).

La situazione degli accessi a strade private esistenti è invece disciplinata dall'art. 49 cifra 2 NAPR, che conferisce al municipio la facoltà di imporne l'adeguamento ai requisiti stabiliti dalle NAPR qualora risultino particolarmente pericolosi per la sicurezza del traffico.

La norma stabilisce anzitutto le condizioni che i raccordi di un fondo alla rete viaria devono osservare per rapporto alle esigenze della sicurezza del traffico e della fluidità della circolazione (cifra 1).

Essa regola poi gli aspetti tecnici degli accessi a posteggi ed autorimesse, imponendo un arretramento di almeno 5 m dal confine pubblico ed un raggio di curvatura minimo, variabile a seconda della presenza o meno del marciapiede, destinato a garantire che i veicoli possano immettersi nei posteggi e nelle autorimesse senza sostare sul campo stradale, rispettivamente che, uscendone, possano effettuare una sosta di sicurezza prima di inserirsi nel flusso del traffico (cifra 1.1.).

L'art. 49 NAPR disciplina infine il problema della messa in sicurezza degli accessi esistenti, abilitando il municipio ad ordinare l'adeguamento degli accessi particolarmente pericolosi (cifra 2).

                                   4.   L'accesso in contestazione è costituito da una strada privata larga m 3.50 e lunga 53 m, che collega i fondi dedotti in edificazione a via __________, nella quale si immette perpendicolarmente, passando fra le piazzuole che costituiscono gli accessi ai fondi confinanti verso N (part. n. __________) e verso S (part. n. __________). Assieme alla strada che porta al fondo dei ricorrenti, queste piazzuole formano un unico slargo, profondo da 3 a circa 10 m dal ciglio di via __________ su un fronte di oltre 15 m. Non essendo gravate da diritti di passo a favore dei fondi dedotti in edificazione, dal profilo giuridico queste piazzuole non possono tuttavia essere utilizzate dai veicoli provenienti da questi fondi intenzionati ad immettersi sulla strada pubblica. Parimenti, non possono nemmeno essere attraversate dai veicoli provenienti da via __________, che intendono imboccare la strada privata. Anche se, di fatto, possono invadere gli slarghi adiacenti, dal profilo giuridico, tanto i veicoli in entrata, quanto quelli in uscita sono costretti ad eseguire la curva sul campo stradale di via __________ con perno sui termini di confine.

Con la decisione in esame, il municipio ha ritenuto che l'accesso non fosse conforme all'art. 49 cifra 1 NAPR perché non presenta il raggio minimo di curvatura di 4 m prescritto da questa norma in caso di assenza del marciapiede.

La decisione resiste alla critica dei ricorrenti.

A torto contestano quest'ultimi l'applicabilità della norma succitata, asserendo che l'accesso già esiste, per cui tornerebbe semmai applicabile l'art. 49 cifra 2, disciplinante il risanamento degli accessi esistenti.

La conformità di un accesso va sempre esaminata per rapporto alla funzione della costruzione che è destinato a servire. È la funzione della costruzione che determina infatti l'intensità dell'uso e che permette di valutarne l'adeguatezza rispetto alle condizioni di traffico. Orbene, l'accesso in discussione serviva ad una piccola fabbrica con pochi operai, in disuso da oltre trent'anni. Non serviva uno stabile di 28 appartamenti. Esso va quindi trattato in base alle regole applicabili alla formazione di nuovi accessi, ad esclusione delle norme che disciplinano il risanamento degli accessi esistenti.

Invano sostengono poi i ricorrenti che il raggio di curvatura di 4 m prescritto dall'art. 49 cifra 1.1. NAPR si applica soltanto agli accessi a posteggi ed autorimesse e non invece agli accessi a strade private. Anche volendo accreditare questa tesi, non si potrebbe comunque rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine di giudizio che la norma gli riserva per aver ritenuto che l'accesso in contestazione sia atto ad ostacolare il traffico su via __________. Se si tiene presente che l'accesso è largo appena m 3.50 e che si immette ad angolo retto, senza alcun invito, su una strada di servizio, larga meno di 5 m e priva di marciapiede, che viene utilizzata dai fornitori di un ospedale regionale, la conclusione non appare per nulla insostenibile. Non si può invero negare che l'esigua larghezza dell'accesso e l'assenza di qualsiasi invito costringano i conducenti ad eseguire la manovra di svolta interamente sul campo stradale di via __________. Né si può negare che l'incrocio tra veicoli in entrata e veicoli in uscita in corrispondenza dell'imbocco della strada privata possa seriamente ostacolare la fluidità del traffico sulla strada pubblica. Vero è unicamente che, grazie alle piazzuole laterali di cui si è detto sopra, la visuale per i veicoli in uscita dalla strada privata può essere considerata sufficiente. L'impossibilità giuridica di utilizzare queste piazzuole per accedere alla strada privata o per inserirsi nel traffico su via __________ basta tuttavia per considerare inadeguato il controverso accesso. Per rendersene conto è sufficiente por mente alle difficoltà di manovra che due veicoli, legittimamente posteggiati sulle piazzuole in questione lungo il confine con la strada privata, provocherebbero ai veicoli in entrata o in uscita da quest'ultima. Strada, che - contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato andando oltre alle tesi del municipio nel tratto successivo all'intersezione con via __________ può altrimenti essere considerata sufficiente a servire uno stabile di 28 appartamenti.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

La tassa di giustizia è a carico dei ricorrenti in solido, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 19, 22 LPT; 49 NAPR di __________, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.

                                      3.   Intimazione a:

  __________    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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