Incarto n. 52.2001.00367
Lugano 18 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 18 settembre 2001 (n. 4365) del Consiglio di Stato, che ha accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 17 luglio 2000 del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, in materia di scioglimento del rapporto di lavoro, e ha rinviato le parti al competente foro civile;
rilevato che in occasione dell’udienza 22 gennaio 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti di transare la vertenza mediante il seguente accordo:
"versamento da parte dello Stato di un'indennità di fr. 5'000.– a tacitazione di ogni pretesa.
In caso di accoglimento della proposta la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese,
riservato l'esito della domanda di assistenza giudiziaria per quel che riguarda le spese
di patrocinio.
In caso di rifiuto della proposta il tribunale statuirà in via pregiudiziale sulla propria competenza.
Alle parti è assegnato un termine di 15 giorni da oggi per pronunciarsi sulla proposta";
preso atto che il 5 febbraio 2002, il ricorrente, e il 6 febbraio 2002, il Dipartimento dell'istruzione e della cultura, hanno aderito alla proposta di cui sopra;
ritenuto che il procedimento è così esaurito;
considerato che la richiesta di assistenza giudiziaria pedissequa al gravame dev'essere accolta, in quanto __________ adempie il requisito dell'indigenza e che la transazione dà parziale soddisfazione all'insorgente (art. 30 PAmm);
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
§. Di conseguenza il patrocinatore del ricorrente è invitato a tra-smettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale limitatamente alla procedura avanti a questa sede.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario