Incarto n. 52.2001.00366
Lugano 20 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4411) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 luglio 2001 con cui la delegazione del Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni ha deliberato alla ditta __________ il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il periodo 2001-2004;
viste le risposte:
- 12 ottobre 2001 del Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni;
- 18 ottobre 2001 della __________;
vista l'istanza di misure cautelari e supercautelari 18 ottobre 2001 della __________ e le risposte:
- 22 ottobre 2001 del Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni;
- 24 ottobre 2001 del Presidente del Consiglio di Stato;
- 24 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
- 2 novembre 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 7 novembre 2000 (FU n. __________) il Consorzio raccolta rifiuti Rivera e dintorni (CRRRD) ha indetto un pubblico concorso per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il periodo 2001-2004;
che al concorso hanno partecipato otto ditte, fra cui la __________ e la ditta individuale __________;
che il 3 luglio 2001 è stata costituita la __________, che ha ripreso l'attivo ed il passivo della ditta individuale __________;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 17 luglio 2001 la delegazione del CRRRD ha deliberato il servizio alla __________;
che contro questa risoluzione la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi che non mette conto di illustrare;
che con giudizio 8 ottobre 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa dichiarandola irricevibile per carenza di legittimazione attiva, in considerazione del fatto che l'insorgente non avrebbe interesse all'esito di un concorso, al quale non ha partecipato;
che contro questo giudizio la __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito;
che l'insorgente rivendica la legittimazione attiva negatale dal Consiglio di Stato sottolineando di essere subentrata a titolo particolare con effetto universale nei diritti e negli obblighi della cessata ditta individuale __________, che ha partecipato al concorso;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e la __________, che contesta invece in dettaglio le tesi dell'insorgente;
che la delegazione del CRRRD dal canto suo si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 2 lett. g LCCom, 208 LOC e 47 LCPubb;
che nella misura in cui contesta il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, la legittimazione attiva della __________ è certa;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 43 PAmm hanno diritto di ricorso le persone e gli enti direttamente lesi nei loro interessi legittimi della decisione impugnata;
che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolare, atto a distinguere la loro situazione da quella degli altri membri della collettività e che sia nel contempo portatore di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi dell'atto censurato per il pregiudizio che questo effettivamente gli arreca;
che alla ricorrente, subentrata alla ditta individuale __________, di cui ha rilevato attivi e passivi, andava senz'ombra di dubbio riconosciuta la legittimazione attiva a contestare l'esito del concorso indetto dal CRRRD;
che, essendo succeduta in diritto alla predetta ditta individuale, l'insorgente, pur non avendo partecipato al concorso, appartiene chiaramente a quella limitata e qualificata cerchia di persone legate all'oggetto della delibera da un rapporto particolare, atto a distinguere la sua situazione da quella degli altri membri della comunità;
che non si può d'altro canto negare che la ricorrente, attuale assuntrice del servizio messo a concorso, sia portatrice di un interesse personale, attuale e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo le arreca;
che il giudizio impugnato va quindi annullato siccome manifestamente lesivo del diritto;
che gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratale dalla __________ (65 PAmm);
che la tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della __________ secondo soccombenza;
visti gli art. 21 LCCom; 208 LOC; 47 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4411) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nel merito del ricorso 6 agosto 2001 inoltratogli dalla __________.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico della __________, che rifonderà fr. 900.-alla __________ a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario