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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.03.2002 52.2001.358

March 13, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·3,124 words·~16 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00358  

Lugano 13 marzo 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Michele Patuzzo, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  7 ottobre 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 11 settembre 2001 del Consiglio di Stato, no. 4324, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 28 giugno 2001 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, statuendo su istanza di riesame della revoca a tempo indeterminato della licenza di condurre, ha annullato tale provvedimento autorizzando l'interessato a richiedere una licenza di allievo conducente per sottoporsi agli esami teorici e pratici, imponendogli un periodo di controllo della totale astinenza e stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche;

vista la risposta 16 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   L'11 settembre 1997 la Sezione della circolazione ha ritirato la licenza di condurre veicoli a motore a __________ a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di marzo dell'anno 1999 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto del Servizio ticinese di cura dell'alcolismo (STCA, ora: Ingrado) attestanti l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.

                                  B.   L'insorgente si è sottoposto al periodo di controllo di astinenza dall'alcool a partire dall'aprile 1999, presentando un'istanza di riammissione alla guida nell'ottobre 2000. L'autorità ha quindi prolungato cautelativamente di ulteriori sei mesi il periodo di controllo, al termine del quale il signor __________ ha ripresentato la propria domanda corredata dei necessari giustificativi.

                                  C.   Il 28 giugno 2001 la Sezione della circolazione, preso atto del rapporto Ingrado 14 maggio 2001 e del certificato medico 17 aprile 2001, ha annullato la decisione 11 settembre 1997, e richiamandosi alla prassi vigente in caso di lunga assenza di esercizio alla guida ha stabilito che il signor __________ potrà richiedere il rilascio di una licenza di allievo conducente per potersi sottoporre agli esami di guida teorici e pratici e che dovrà presentare ogni tre mesi per la durata di un anno un rapporto di Ingrado ed un certificato medico attestanti la stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche.

                                  D.   __________ è insorto contro tale decisione contestando l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida.

                                  E.   Con sentenza 11 settembre 2001 il Consiglio di Stato, richiamati gli art. 14 cpv. 3 LCStr e 24 cpv. 1 e 2 OAC, ha respinto il gravame. Per l'esecutivo, alla luce del lungo periodo durante il quale il ricorrente è rimasto senza condurre veicoli a motore e visto che l'interessato aveva conseguito la licenza solo il 9 gennaio 1990, l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida costituiva una condizione legittima, adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità.

                                  F.   Contro tale decisione il ricorrente si aggrava ora davanti a questo tribunale, contestando che possano esistere fondati dubbi sulla sua idoneità alla guida. La sua esperienza di guida sarebbe comunque di sette anni ed il periodo di astinenza dalla guida di quattro anni circa, senza problemi giudiziari o di tossicodipendenza. La sua situazione sarebbe quindi più favorevole secondo questi criteri non solo rispetto ai casi in cui la giurisprudenza ha confermato l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, ma persino migliore di un caso in cui il Tribunale amministrativo del Canton Ginevra ha considerato una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC una misura più appropriata rispetto all'obbligo di nuovi esami. Inoltre l'insorgente tra il 1990 ed il 1997 avrebbe avuto un'intensa esperienza di guida, e dopo tale data sarebbe rimasto in contatto con il mondo della circolazione stradale, segnatamente quale passeggero; essendo giovane, non vi sarebbe motivo di ritenere che abbia dimenticato le regole o gli automatismi della circolazione stradale, tantopiù che non avrebbe commesso infrazioni (a parte l'ebrietà) che lascino supporre che non conosca le norme della circolazione. Imporgli nuovi esami di guida non sarebbe quindi necessario e violerebbe il principio della proporzionalità. Chiede l'audizione personale sua e di sua moglie "per deporre sulla frequenza dei viaggi con l'autoveicolo in __________ ed in __________ ". Protesta infine tasse, spese e ripetibili.

                                  G.   Il consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza presentare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'audizione del ricorrente e di sua moglie, destinata a dimostrare in particolare la frequenza dei viaggi all'estero compiuti sino al 1996, non è infatti necessaria, in quanto non appare idonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto, ciò che il ricorrente ha potuto fare diffusamente con l'inoltro del gravame in rassegna (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvio; 117 II 132 consid. 3b, pag. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).

1.2. Nel caso di specie, trattandosi della fissazione delle condizioni di riammissione alla guida in funzione della sicurezza del traffico, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   2.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti. Qualora il conducente non adempia le condizioni impostegli o venga meno in altro modo alla fiducia in lui riposta, la licenza deve essere nuovamente revocata.

2.2. La licenza di condurre è rilasciata solo se il richiedente conosce le norme della circolazione e sa condurre con sicurezza i veicoli della categoria per la quale essa vale (art. 14 cpv. 1 LCStr). La licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate se il richiedente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l’idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr). Esso deve essere ordinato se il conducente ha commesso infrazioni che permettono di dubitare delle sue conoscenze delle norme di circolazione, della loro applicazione o della tecnica di guida (art. 24 cpv. 1 OAC). Il nuovo esame può vertere sulla parte teorica o sulla parte pratica o su entrambe; se esso è ordinato in relazione con una revoca della licenza di condurre può aver luogo il più presto un mese dopo la scadenza della revoca; in questo caso deve essere rilasciata all’interessato una licenza per allievo conducente (art. 24 cpv. 2 OAC). Se esistono dubbi sull’idoneità alla guida di un conducente, può essere ordinata una corsa di controllo per determinare i provvedimenti necessari (art. 24a cpv. 1 OAC).

                                   3.   3.1. __________, classe 1968, ha conseguito la licenza di condurre (all'estero, convertendola in una licenza di svizzera nel 1994) nel gennaio 1990. Da allora nel nostro paese egli ha commesso diverse infrazioni alle legislazione sulla circolazione stradale che hanno comportato l'adozione nei suoi confronti di diverse misure amministrative. In particolare egli è stato oggetto di due ammonimenti per superamento del limite di velocità in autostrada, nel 1994 per un eccesso di 20 km/h e nel settembre 1996 di 27 km/h. Nel novembre 1996 gli è stata revocata la licenza di condurre per la durata di tre mesi e mezzo per circolazione in stato di ebrietà (alcolemia di 1.29‰). Tale provvedimento è stato scontato dal 9 dicembre 1996 al 23 marzo 1997. Il 29 marzo 1997, neppure una settimana dopo la sua restituzione, la licenza di condurre del ricorrente è stata sequestrata dalla polizia per circolazione in stato di ebrietà (1.28‰). Per questi fatti l'11 settembre 1997, dopo perizia, la licenza di condurre dell'insorgente gli è stata revocata a tempo indeterminato, subordinando la riammissione alla guida ad un periodo di controllo di 12 mesi, con primo possibile termine di riesame nel marzo 1999 (ciò che avrebbe implicato di iniziare il periodo di controllo al più tardi nel marzo 1998).

3.2. Il ricorrente ha iniziato il periodo di controllo dell'astensione dall'alcool nell'aprile del 1999, 19 mesi dopo l'adozione del provvedimento amministrativo a suo carico. Il rapporto Ingrado del 30 ottobre 2000, allestito dopo 18 mesi di controlli, non ha espresso preavviso favorevole ad un'eventuale riammissione alla guida a causa di valori CDT fuori norma. Dopo un ulteriore periodo di controllo di 6 mesi, il 15 maggio 2001 Ingrado ha emesso un preavviso positivo, sulla cui base la Sezione della circolazione ha adottato la risoluzione 28 giugno 2001 all'origine della presente procedura.

3.3. Da questo istoriato emerge che il ricorrente dal 9 dicembre 1996 ad oggi è stato in possesso della licenza di condurre per meno di una settimana, facendo astrazione della quale al 28 giugno 2001, data della decisione di imporgli di sottoporsi a nuovi esami, il periodo di forzata astensione dalla guida era durato oltre quattro anni e mezzo (54 mesi), saliti a quattro anni e nove mesi (57 mesi) al momento dell'emanazione della decisione del Consiglio di Stato qui oggetto di impugnativa.

                                   4.   Il ricorrente insiste sul fatto che la durata dell'astensione alla guida, confrontata alla sua settennale esperienza di conducente, non sarebbe tale da giustificare l'obbligo di ripetere gli esami di guida, e postula quindi che l'autorità si accontenti si sottoporlo ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC.

4.1. Il ricorrente insiste sul fatto che dispone di un'esperienza di guida di sette anni, ma dagli atti non risulta se e con quale intensità tra il 1990 ed il 1996 egli abbia condotto veicoli a motore. A dispetto di quanto l'insorgente vorrebbe dedurne, la dichiarazione del datore di lavoro in atti sub doc. B pur confermando che a suo tempo l'insorgente doveva spostarsi su vari cantieri non attesta che egli guidasse quotidianamente un autoveicolo, ma conferma solo l'utilizzo saltuario dei furgoni della ditta. Del resto il rapporto __________ del luglio 1997 indica che la revoca della licenza non influiva sull'attività professionale di selciatore dell'interessato, che quindi poteva sicuramente lavorare senza guidare. Infine la circostanza che il signor __________ abbia iniziato il periodo di controllo solo 13 mesi dopo il momento in cui avrebbe dovuto farlo per poter chiedere nei tempi più brevi la propria riammissione alla guida, come pure il fatto che egli abbia chiesto il riesame della decisione dopo che il periodo di controllo minimo era già stato completato da 6 mesi, sono ulteriori indizi che il ricorrente non aveva necessità di condurre regolarmente veicoli a motore, ciò che può lasciare dubitare che prima della revoca egli conducesse regolarmente autovetture. Si tratta comunque di aspetti che possono essere lasciati aperti siccome in concreto ininfluenti sull'esito del gravame in rassegna. Parimenti non occorre soffermarsi sull'argomento secondo cui il ricorrente sarebbe rimasto a contatto con la circolazione stradale quale passeggero, dato che come verrà esposto in seguito determinante è l'esperienza di guida e gli automatismi che con essa si sviluppano.

4.2. Come il ricorrente rettamente sostiene, per determinare l'obbligo di sostenere nuovi esami di guida non è possibile schematizzare le soluzioni e le situazioni, ma bisogna tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto (DTF 118 Ib 518 c. 2b e 3b; 108 Ib 62 c. 3b; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a; Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III, Die Administrativmassnahmen, n. 2219). In ogni caso tale obbligo deve essere dettato dalla salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3. ed., Losanna, 1996, ad art.  14 LCStr n. 7.2.1 e citazioni).

4.3. Se è vero che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale qualora la durata di astinenza dalla guida supera largamente la durata dell'esperienza di guida vi è motivo di dubitare della capacità pratica di condurre di un utente della strada (SJ 1991 pag. 531 n. 94 e citazioni; DTF 108 Ib 62), ciò non vuol dire che l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami si giustifichi solo in fattispecie analoghe. Anche se la durata dell'astensione dalla guida è inferiore alla durata della pratica nella circolazione, la giurisprudenza ha ritenuto che i mutamenti delle norme della circolazione, l'aumento del traffico e la perdita degli automatismi necessari ad una guida sicura sono elementi che possono giustificare l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di conducente (SJ 1991 pag. 21 n. 11; DTF 108 Ib 62 pag. 64), come pure un periodo molto lungo di astinenza dalla guida può giustificare tale decisione (Schaffhauser, ibid. n. 2219, 2467 e citazioni; LGVE 1998 II n. 24 c. 3a-b). Tale obbligo è stato quindi confermato dalla giurisprudenza anche in altre variegate situazioni oltre a quelle citate dal ricorrente, segnatamente: dopo un'astinenza alla guida di 18 mesi (DTF 118 Ib 518) rispettivamente di 12 mesi (SJ 1991 pag. 531) preceduta da breve esperienza, dopo 4 anni di astinenza a fronte di 7 anni di esperienza (ZR 1990 n. 11 pag. 21), dopo un'astensione di 7 anni dalla guida di veicoli della categoria B malgrado una guida regolare di veicoli agricoli di categoria G (Bussy, op. cit. ad art. 14 LCStr n. 7.2.3 lett. b e citazioni), dopo 6 anni e mezzo di astinenza con 25 anni di esperienza (LGVE 1998 II n. 24), e persino dopo tre anni di astinenza malgrado un'esperienza di guida di ben 25 anni (JdT 1995 pag. 664 n. 15). Se ne deve dedurre che nel caso concreto il fatto di avere considerato un'astinenza dalla guida ampiamente superiore a quattro anni come astinenza di lunga durata e quindi tale da giustificare un obbligo di sottoporsi a nuovi esami di guida, indipendentemente dalla precedente esperienza di guida cui si è accennato sopra (consid. 4.1.), appare pienamente in linea con la prassi e la dottrina sopra esposte e nei limiti del potere cognitivo di questo tribunale (supra consid. 1.2) regge alle censure sollevate dal ricorrente.

                                    5.  Il ricorrente in luogo e vece dell'obbligo di sottoporsi a nuovi esami chiede di venire astretto ad una corsa di controllo ai sensi dell'art. 24a OAC.

                                         5.1. Mentre l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami in caso di dubbi sull'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 3 LCStr, 24 cpv. 1 OAC) costituisce una misura amministrativa data qualora sia già stato accertato che il conducente non adempiva (più) alle condizioni per essere ammesso alla circolazione, la corsa di controllo (art. 24a OAC) costituisce invece uno strumento di verifica della situazione di fatto laddove vi è incertezza sulla circostanza a sapere se un conducente sia idoneo o meno a circolare in modo da potere poi se del caso adottare i provvedimenti che si impongono (Schaffhauser, op. cit. n. 2662 segg.; AGVE 2000 pag. 121 seg. c. 3b). Si tratta quindi di due strumenti specifici che si applicano a due ambiti distinti e con scopi diversi.

5.2. Dopo una revoca di sicurezza della licenza di condurre a tempo indeterminato, la licenza può essere restituita solo sulla base di una nuova decisione, nel cui ambito l'istante ha l'onere di provare o rendere verosimile che è venuto meno il motivo che aveva giustificato la pronuncia del provvedimento amministrativo (Schaffhauser, op. cit., n. 2221 seg.; LGVE 1998 II n. 24 c. 2). Nell'ambito di tale decisione va tenuto conto in primo luogo della sicurezza della circolazione; in caso di mancata riammissione alla guida è possibile assortire il provvedimento amministrativo di nuove condizioni (Schaffhauser, op. cit., n. 2224 pag. 150 i.i.).

5.3. Con la crescita in giudicato della revoca di sicurezza a tempo indeterminato pronunciata nei confronti del ricorrente, questi è stato ritenuto inidoneo alla guida per la sua dedizione al bere; già allora è stato stabilito che egli non riempiva (più) le condizioni per disporre di una licenza di condurre. Inoltre la sua lunga astinenza dalla guida (ben superiore ai 4 anni) consente di ritenere che egli abbia perso almeno in parte i relativi automatismi. Pertanto non vi è nessuna ulteriore necessità di ordinare una corsa di controllo dato che l'inettitudine alla guida è già stata stabilita e la fattispecie in tal senso non presenta zone d'ombra. Spetterà quindi unicamente all'interessato che vuole ottenere nuovamente la licenza dimostrare di disporre (nuovamente) di tutti i requisiti richiesti e di adempiere pertanto alle condizioni poste dalla legge e dall'autorità, tra le quali è stato sancito - in conformità con la giurisprudenza sopra ampiamente citata -  l'obbligo di nuovi esami a ragione della lunga astinenza dalla guida per verificare che alla luce delle sua attuali capacità una sua nuova ammissione alla guida sia compatibile con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale (cfr. LGVE 1998 II n. 24 c. 3c).

                                   6.   Per questi motivi la decisione impugnata resiste alle critiche dell'insorgente e deve essere confermata. Il ricorso va quindi respinto con seguito di tasse e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 14, 16 cpv. 1, 17 LCStr, 24 cpv. 1 e 2, 24a OAC, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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