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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.08.2001 52.2001.35

August 16, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,812 words·~9 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00035  

Lugano 16 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Michele Patuzzo, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  31 gennaio 2001 di

__________  

contro  

la decisione 16 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 221) che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la decisione / comunicazione 18 luglio 2000 dell'Ufficio patriziale di __________ relativa alla posa di una barriera per regolamentare il traffico sulla strada forestale ai Monti in località __________;

viste le risposte:

-    13 febbraio 2001 del Patriziato di __________;

-    14 febbraio 20001 del Consiglio di Stato;

-    15 febbraio 2001 della Sezione forestale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Nell'autunno 1999 l'Ufficio patriziale di __________ ha licenziato un messaggio chiedente l'autorizzazione alla posa di una barriera per regolamentare il traffico sulla strada forestale ai Monti, rispettivamente per definirne l'ubicazione (al confine di __________ o preferibilmente in località __________). La Commissione della gestione il 22 novembre 1999 ha emesso un rapporto favorevole alla proposta. L'Assemblea patriziale nella seduta ordinaria 9 dicembre 1999 ha esaminato il messaggio risolvendo con 12 favorevoli su 18 presenti la posa della barriera e la sua ubicazione in località __________.

                                  B.   Le risoluzioni in parola sono state pubblicate all'albo patriziale dal 10 dicembre 1999 giusta gli art. 76 cpv. 2 LOP e 54 del Regolamento patriziale. Con ulteriore pubblicazione, affissa all'albo patriziale l'11 luglio 2000 e pubblicata sul FU __________ del __________, l'Ufficio patriziale ha comunicato alla popolazione l'intenzione di procedere alla posa della barriera come da decisione assembleare.

                                  C.   Il 25 luglio 2000 il qui ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato postulando l'annullamento del provvedimento, contestandone la legittimità e la procedura seguita. A fronte del gravame l'Ufficio patriziale ne ha postulato la reiezione per tardività, mentre la Sezione forestale ha confermato la correttezza della decisione di posa della barriera nella forma e nel merito, rilevando che sulla strada già vige un divieto generale di circolazione.

                                  D.   Con sentenza 16 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il gravame irricevibile, ponendo a carico del ricorrente tasse e spese l'importo di complessivi fr. 300.-. L'esecutivo ha ritenuto che la comunicazione 11/18 luglio dell'Ufficio patriziale non costituisse una decisione di un organo patriziale impugnabile ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 LOP, trattandosi di una semplice comunicazione alla popolazione che verrà messa in pratica la risoluzione 9 dicembre 1999 del legislativo patriziale già cresciuta in giudicato. Il ricorrente avrebbe quindi potuto impugnare unicamente ed a tempo debito quella decisione, che doveva essergli nota siccome pubblicata all'albo patriziale.

                                  E.   Contro tale decisione __________ insorge davanti a questo tribunale postulandone l'annullamento. Dopo aver precisato che gli atti impugnati (pubblicazioni 11/18 luglio 2000) non indicavano mezzi e termini di ricorso, che egli è patrizio di __________ e che usufruisce della cascina della sorella sui monti in questione, l'insorgente invoca la nullità assoluta della decisione ex art. 148 e 151 LOP, siccome il Cantone sarebbe l'unica autorità competente per la posa di barriere sulle strade forestali. Sostiene che le decisioni di esecuzione dell'Ufficio patriziale pur non essendo decisioni ai sensi dell'art. 5 LPA sarebbero impugnabili ex art. 146 LOP. Nel merito, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito, invoca anche l'annullabilità della decisione, sostenendo che la pubblicazione all'albo della decisione dell'Assemblea del 9 dicembre 1999 in assenza di un'ulteriore pubblicazione sul FU non avrebbe fatto decorrere i termini di ricorso per chi non ha ricevuto una notifica personale, per cui tale decisione non sarebbe cresciuta in giudicato. Chiede un sopralluogo e protesta spese e ripetibili.

                                  F.   Il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e l'Ufficio patriziale di __________, con argomenti di cui si dirà se necessario in seguito, hanno chiesto la reiezione del ricorso, mentre la Sezione forestale si è limitata a ribadire il buon fondamento della posa della barriera sulla strada forestale senza entrare nel merito delle questioni di ricevibilità.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza di questo tribunale è data dall'art. 146 LOP. Il ricorso, tempestivo e ricevibile in ordine, può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 151 LOP, 8 segg. e 18 PAmm). In particolare il postulato sopralluogo non pare atto a fornire elementi utili e rilevanti per il giudizio.

                                   2.   Al di là dell'ipotesi di nullità assoluta di cui si dirà più avanti, il ricorrente non contesta che l'assemblea ha deliberato la posa della barriera in località __________ nel legittimo esercizio delle sue competenze ex art. 68 LOP. La validità delle risoluzioni da essa adottate nel dicembre del 1999 è pure incontestata, così come il fatto che tali risoluzioni siano state regolarmente pubblicate all'albo nelle forme e nei modi previsti dall'art. 76 cpv. 2 LOP. Dal canto suo, l'Ufficio patriziale ha la competenza di eseguire o fare eseguire le decisioni prese dall'Assemblea (art. 92 lett. d LOP). Contro le decisioni degli organi patriziali è dato ricorso al Consiglio di Stato e successivamente al Tribunale cantonale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOP) nel termine di 15 giorni dall'intimazione o dalla pubblicazione della decisione (art. 151 cpv. 2 LOP).

                                   3.   Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato contro le decisioni di un organo patriziale, ossia contro provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii da queste autorità in un caso concreto, per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi o per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione oppure per respingere o dichiarare inammissibili domande volte a costituire, modificare, annullare od accertare diritti od obblighi (cfr. art. 5 PA; RDAT 1994 II n. 8; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 n. 4 a; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 35 B I; Knapp, Précis de droit administratif, IV. ed., n. 958). Il ricorso è il mezzo di impugnazione volto ad ottenere l'annullamento o la modifica della decisione censurata da parte di un'istanza superiore, che è chiamata ad esprimere un sindacato di legittimità sul provvedimento censurato.

                                   4.   4.1. Come rettamente ha considerato il Consiglio di Stato, il provvedimento impugnato non costituisce una decisione, ed in particolare non contribuisce a costituire, modificare o annullare diritti od obblighi del ricorrente, ma si limita ad informare della imminente concretizzazione della decisione (impugnabile) assunta il precedente mese di dicembre dall'Assemblea patriziale.

4.2. La tesi del ricorrente secondo cui la decisione Assembleare non pubblicata sul foglio Ufficiale non sarebbe cresciuta in giudicato è del tutto priva di fondamento, in quanto né la legge né il Regolamento prevedono un tale obbligo. L'art. 76 cpv. 2 LOP si limita infatti a prevedere unicamente la pubblicazione all'albo, che è regolarmente avvenuta.

4.3. Il ricorrente, patrizio, sostiene inoltre che chi non è stato raggiunto dalla convocazione all'Assemblea patriziale non ha potuto esprimersi e ricorrere. A prescindere dal fatto che egli non sostiene espressamente che questo sia il suo caso, l'art. 51 cpv. 2 LOP prevede che per la convocazione alle assemblee il patrizio domiciliato fuori dal comune sede del patriziato deve eleggere un suo recapito, che deve notificare all'Ufficio patriziale, presso un patrizio domiciliato nel comune, a meno che faccia esplicita richiesta ad essere convocato personalmente. Quindi qualsiasi patrizio può mettersi nelle condizioni di ricevere le convoche alle Assemblee patriziali. Per queste regioni il ricorrente non può comunque dolersi di una ipotetica mancata convocazione. Inoltre l'art. 76 cpv. 2 LOP impone la pubblicazione all'albo delle risoluzioni entro 5 giorni dall'assemblea, per cui ogni patrizio, potendo sapere quando si tengono le assemblee, può pure stabilire con certezza quando consultare l'albo per conoscere le deliberazioni che sono state adottate e valutare nei termini dell'art. 151 LOP se impugnarle o meno.

4.4. Per questi motivi il ricorso del ricorrente nella misura in cui è proposto contro la comunicazione 18 luglio 2000 dell'Ufficio patriziale di __________ è irricevibile per carenza di decisione impugnabile, mentre nella misura in cui è teso a contestare la decisione dell'Assemblea del dicembre del 1999 è tardivo in quanto presentato a oltre 6 mesi di distanza dallo scadere della pubblicazione, iniziata il 10 dicembre 1999. Resta quindi unicamente da esaminare se la decisione adottata dall'assemblea nel dicembre 1999 sia eventualmente inficiata da nullità assoluta giusta i combinati art. 148 e 151 cpv. 1 LOP, e pertanto impugnabile in ogni tempo.

                                   5.   Sono nulle e di nessun effetto le decisioni in materia patriziale emanate da un organo incompetente a decidere (art. 148 LOP). L'assemblea patriziale esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato (art. 68 lett. n LOP). Il ricorrente sostiene che la posa della barriera sarebbe stata di esclusiva competenza del Cantone, mentre non asserisce (giustamente) che tale decisione potesse essere di competenza di altro organo patriziale.

Dalle tavole processuali emerge chiaramente che proprietario della strada in questione è il patriziato.

Per diritto federale, i veicoli a motore possono circolare su strade forestali soltanto a fini forestali; i Cantoni possono ammettervi altre categorie d'utenti purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano; essi provvedono alla segnaletica ed ai controlli e se ciò insufficiente possono installare barriere (art. 15 cpv. 1 e 2 LFo).

In applicazione di questa norma il Canton Ticino ha stabilito che sulle strade forestali è ammesso il traffico con veicoli a motore unicamente per scopi forestali, agricoli e di interesse pubblico; il proprietario della strada, che può rilasciare un’autorizzazione eccezionale, provvede ad un’adeguata segnaletica e collabora con il comune ai necessari controlli (art. 13 LCFo). In concreto quindi il Cantone ha delegato al proprietario (in casu il patriziato) il diritto di regolamentare il traffico sulla strada forestale, per cui la competenza del patriziato a decidere in merito è data.

Come rettamente indica il patriziato nelle proprie osservazioni al ricorso e come il ricorrente stesso ammette, l'art. 20 del Regolamento prevede espressamente che il patriziato possa chiudere la strada forestale al traffico per lavori di manutenzione od esbosco o per motivi di polizia. La tesi secondo cui la posa della contestata barriera esulerebbe dalle competenze del patriziato si rivela quindi infondata, per cui la decisione della sua posa non è nulla e non può pertanto essere contestata dopo la scadenza dei termini di ricorso dell'art. 151 cpv. 2 LOP.

                                   6.   Per questi motivi il ricorso deve essere respinto ed il giudizio impugnato tutelato, senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure, invero oltremodo confuse e di dubbia pertinenza, sollevate dall'insorgente. Tasse e spese seguono la soccombenza. Al patriziato, non assistito da un legale, non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 5 LPA, 1, 4, 8 segg., 18 PAmm, 1, 5, 51, 68, 76 cpv. 2, 92, 146, 148, 150, 151 LOP, 20, 22, 54, 62a del Regolamento patriziale, 15 LFo, 13 LCFo, 2, 8, 26, 82 Cost;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le tasse e le spese per complessivi fr. 600.- sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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