Incarto n. 52.2001.00335
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3936) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 aprile 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di due case d'abitazione in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
- 26 settembre 2001 del municipio di __________;
- 2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
- 19 ottobre 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 marzo 2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due case d'abitazione monofamiliari contigue, su un terreno in pendio, situato in località __________ (part. n. __________ RF; zona R2). Il progetto allegato prevedeva, fra l'altro, di innalzare di m 1.50 il livello del terreno naturale a valle degli edifici.
Alla domanda si è opposto il ricorrente __________, proprietario di una casa d'abitazione (part. n. __________ RF), situata sul lato opposto della strada privata che separa i fondi delle parti in lite. L'opponente ha contestato l'intervento dal profilo della sufficienza dell'accesso, dei posteggi, delle distanze dal confine e tra edifici, nonché dell'altezza, in particolare del numero di piani ammissibili.
La __________ ha modificato la domanda a due riprese, con varianti di secondaria importanza, che hanno comunque nuovamente suscitato l'opposizione del vicino qui ricorrente.
Conseguita l'autorizzazione cantonale, il 13 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
B. Con giudizio 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato il provvedimento, rigettando a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
Disattese le eccezioni di carenza di motivazione, il Governo ha anzitutto condiviso le deduzioni dell'autorità comunale circa la sufficienza della strada privata d'accesso al fondo. Conformi alle NAPR sarebbero pure i 5 posteggi previsti e le distanze dal confine, rispettivamente dall'autorimessa che sorge sull'altro lato della strada di accesso.
Respinte le censure di natura estetica, il Consiglio di Stato ha infine ritenuto che le costruzioni rispettassero anche le norme sull'altezza massima delle costruzioni e sul numero di piani.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia.
Eccepito il mancato esperimento della visita in luogo richiesta, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza. La strada d'accesso, obietta, sarebbe da considerare aperta al pubblico transito, mentre i 5 posteggi previsti non sarebbero conformi alle norme VSS. Insufficiente sarebbe d'altro canto la distanza tra la nuova costruzione e l'autorimessa annessa alla casa che sorge sulla part. n. __________; manufatto che per altezza, dimensioni e funzione non potrebbe essere considerato accessorio.
Contestati prudenzialmente anche gli indici, l'insorgente ribadisce infine le censure di carattere estetico sollevate invano davanti alle precedenti istanze con particolare riferimento all'altezza ed alla volumetria dei controversi edifici, strutturati su tre piani in una zona paesaggisticamente delicata.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello dedotto in edificazione e già opponente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dal ricorrente non appare invero atto a procurare al Tribunale cantonale amministrativo la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. La situazione dei luoghi è sufficientemente nota a questo Tribunale, che ha già dovuto occuparsi di un'edificazione interessante questo fondo (STA 23.02.1995 in re __________). I piani forniscono d'altro canto sufficienti ragguagli sulle modalità del controverso intervento.
Infondate sono quindi le censure che l'insorgente muove all'indirizzo del Consiglio di Stato in relazione al rifiuto di esperire il sopralluogo chiesto dall'insorgente. La valutazione anticipata tratta dal Governo in ordine alla concludenza di tale prova resiste alla critica del ricorrente.
2. L'altezza degli edifici si misura a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del progetto (art. 40 cpv. 1 LE).
La sistemazione del terreno, soggiunge l'art. 41 LE, può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso edifici, la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 m (cpv. 2). Ciò significa che l'altezza del terrapieno non viene aggiunta a quella dell'edificio sovrastante alla condizione che il ciglio sia posto ad almeno 3 m dal piede della facciata e non superi il limite di m 1.50 dal terreno naturale (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 40/41 LE, n. 1222 e seg.).
3. Il progetto in esame prevede di innalzare il livello del terreno naturale mediante formazione di un terrapieno, alto al massimo m 1.50, sostanzialmente parallelo all'andamento del pendio che caratterizza il fondo. A valle della terrazza della casa W, il terrapieno inizia a degradare partendo direttamente dal piede della facciata (cfr. piano sezioni, sezione 2-2). A valle della casa E, il terrapieno presenta invece una parte piana, larga poco più di 3 m (cfr. piano facciate, facciata E).
3.1. Il tetto piano della casa W è posto alla quota di m 360.95. Il terreno naturale in corrispondenza dell'angolo NW della terrazza di questo edificio si situa alla quota di poco inferiore a m 351.00 (cfr. ingrandimento corografia del terreno). Lo sviluppo verticale dell'edificio, dedotto dalla differenza delle quote, è quindi pari a circa 10 m. Stando alla sezione 2-2, l'altezza, misurata in questo punto a partire dal terreno naturale, è di m 10.40.
Ora, è evidente che l'innalzamento di circa m 1.50 del terreno, previsto dal progetto, non permette in nessun caso di rientrare nell'altezza massima di m 7.50, fissata dall'art. 40 NAPR. Già il fatto che il terrapieno non presenti una parte piana larga almeno 3 m esclude invero che l'altezza dell'edificio possa essere misurata a partire dal terreno sistemato.
Ne discende che la costruzione della casa W non può essere autorizzata, poiché supera abbondantemente, quantomeno nell'angolo NW, l'altezza massima prescritta.
3.2. Diversa è invece la situazione della casa E. Anche il tetto di questo edificio è posto alla quota di m 360.95. In corrispondenza dell'angolo NW della terrazza il terreno naturale si situa alla quota di m 354.00 (cfr. ingrandimento corografia del terreno). Lo sviluppo verticale di quest'edificio, dedotto dalla differenza delle quote, è quindi pari a circa 7 m.
Indipendentemente dalla sistemazione del terreno, la casa E rispetta pertanto l'altezza massima fissata dall'art. 40 NAPR.
4. Accertato che la casa W non può essere autorizzata, resta da esaminare se le censure sollevate dall'insorgente, soprattutto in relazione a questa costruzione, ostino al rilascio della licenza edilizia per la casa E.
4.1. Infondate sono le eccezioni sollevate dall'insorgente in relazione all'adeguatezza dell'accesso. A tal proposito è sufficiente un rinvio alle considerazioni sviluppate nella sentenza 23 febbraio 1995 in re __________ / __________, riprese dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, anche conteggiando la casa costruita nel frattempo sulla part. __________ e quella in esame, l'art. 32 RE rimane inapplicabile, poiché la strada non serve comunque più di 10 case unifamiliari. Il piano del traffico non prevede peraltro alcun riscatto della strada in questione.
4.2. Con il diniego della licenza edilizia per la casa W, vengono a cadere nel vuoto le contestazioni riferite all'adeguatezza dei posteggi ed alle distanze dal confine e verso l'autorimessa posta sulla part. n. __________. I tre posteggi scoperti e l'autorimessa annessa alla casa E rispondono ampiamente alle esigenze poste al riguardo dall'art. 56 NAPR. La distanza (m 6.60) che separa la nuova costruzione dal confine, rispettivamente dall'autorimessa posta sul fondo contermine supera infatti quella minima (m 6.00) prescritta dagli art. 16 cpv. 1 e 37 NAPR tra edifici principali.
4.3. Manifestamente prive di fondamento sono le generiche censure di natura estetica che il ricorrente ripropone in questa sede.
La costruzione è soltanto banale.
5. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va parzialmente accolto, annullando la decisione governativa impugnata e la licenza edilizia nella misura in cui ha per oggetto la casa W.
La tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la resistente. Le ripetibili sono compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 40 NAPR; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3936) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 13 aprile 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per l'edificazione della part. n. __________ RF è annullata nella misura in cui ha per oggetto la casa W.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente e la resistente.
3. Non si assegnano ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario