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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.11.2001 52.2001.334

November 12, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,127 words·~6 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00334  

Lugano 12 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  18 settembre 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 4 settembre 2001 (n. 4057), con  cui il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla funzione e lo ha privato dello stipendio nella misura del 30%;

vista la risposta 5 ottobre 2001 della Sezione delle risorse umane;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente __________ lavora dal 1982 alle dipendenze dello Stato quale laboratorista presso l'Istituto batteriosierologico cantonale di __________;

che il 7 agosto 2001 il Procuratore pubblico l'ha posto in detenzione preventiva con l'accusa di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

che con decisione 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla funzione, privandolo nel contempo dello stipendio nella misura del 30% per tempo indeterminato;

che contro la predetta risoluzione __________, tuttora in carcere, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere reintegrato nella funzione e nello stipendio;

che secondo l'insorgente il provvedimento sarebbe prematuro e disattenderebbe la presunzione di innocenza; ometterebbe inoltre di considerare l'inappuntabilità del servizio prestato a favore dello Stato, la funzione subalterna che ricopre e la difficile situazione economica in cui verrebbe a trovarsi;

che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato con argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. a LOrd; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che se l'interesse dell'amministrazione o dell'inchiesta disciplinare promossa a carico di un dipendente cantonale lo esige, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospenderlo anche immediatamente dalla carica e privarlo totalmente o parzialmente dello stipendio (art. 38 cpv. 1 LOrd);

che la sospensione dalla carica è una misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto (cfr. Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);

che la privazione temporanea dallo stipendio, abbinata all’esonero provvisorio dalla funzione, serve invece a tutelare gli interessi economici dell'ente pubblico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione; essa presuppone quindi che la trasgressione addebitata al dipendente, se confermata dall’inchiesta, sia atta a dar luogo ad un licenziamento disciplinare (cfr. RDAT I-1996 N. 3);

che tanto la sospensione provvisoria dalla carica, quanto la privazione temporanea dello stipendio non presuppongono che la violazione di doveri di servizio sia già stata compiutamente accertata; trattandosi di misure cautelari è sufficiente che il quadro della trasgressione ipotizzata risulti sommariamente tracciato;

che il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità in ordine all'adozione di tali provvedimenti, pur essendo particolarmente esteso, non è assoluto; anche la sospensione dalla carica e la privazione dello stipendio devono rispettare il principio di proporzionalità; esse devono quindi porsi in un rapporto adeguato con gli interessi che intendono salvaguardare;

che per la sospensione dalla carica basta che la misura risulti giustificata dalla necessità di garantire un'indisturbata assunzione delle prove e di assicurare l’ordinato andamento del servizio;

che per la privazione totale o parziale dello stipendio, occorre invece che il provvedimento appaia giustificato dalla prospettiva di un possibile licenziamento disciplinare e dalla conseguente necessità di salvaguardare gli interessi economici del datore di lavoro;

che la privazione totale o parziale dello stipendio non può quindi fondarsi soltanto sulla sospensione provvisionale dalla carica; anche questo provvedimento ha infatti valore di misura cautelare; non è una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della prestazione lavorativa subita dall'ente pubblico in seguito all’esonero temporaneo dal servizio (STA inedite  20.12.1999 in re B. e 18.2.2000 in re B.); il dipendente sospeso mantiene per principio il diritto allo stipendio che gli viene trattenuto; lo perde solo se il procedimento disciplinare sfocia nella destituzione; se il dipendente viene invece prosciolto o punito con una sanzione meno grave, lo stipendio trattenuto deve invece essergli versato (cfr. Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 111);

che la privazione temporanea dello stipendio è quindi soltanto una misura cautelare volta ad evitare al datore di lavoro di versare al dipendente uno stipendio che in caso di licenziamento disciplinare difficilmente potrebbe ripetere (cfr. RDAT I-1996 N. 3; STA inedita 16.2.2000 in re B.);

che, nell'evenienza concreta, il controverso provvedimento di sospensione dalla carica e di privazione parziale dello stipendio è stato adottato a seguito dell'incarcerazione del ricorrente, disposta dal Procuratore pubblico che procede penalmente nei suoi confronti per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;

che già l'accusa promossa dal Procuratore pubblico nei confronti del ricorrente legittima la sospensione dalla funzione per violazione del dovere di comportamento irreprensibile nella vita privata sancito dall'art. 23 cpv. 1 LOrd; le esigenze di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione verso l'esterno giustificano ampiamente il provvisorio allontanamento dal servizio, pur tenendo conto della funzione subalterna ricoperta dal ricorrente;

che altrettanto giustificata è la parziale privazione dello stipendio; il provvedimento, destinato a tutelare gli interessi economici dello Stato nel caso in cui il procedimento disciplinare sfoci in un licenziamento, regge alla critica del ricorrente;

che contrariamente a quanto questi assume, la parziale riduzione dello stipendio, disposta a titolo provvisionale dal Consiglio di Stato, non viola la presunzione d'innocenza di cui questi beneficia;

che al pari della detenzione preventiva a scopo d'inchiesta, anche la parziale privazione dello stipendio, costituisce un semplice provvedimento cautelare, dettato dalla necessità di tutelare gli interessi economici dello Stato, che non scalfisce minimamente la suddetta presunzione;

che la prospettiva di un licenziamento in caso di condanna penale appare inoltre tutt'altro che remota;

che l'entità dalla riduzione (30%) appare infine modesta, rispettosa del principio di proporzionalità e adeguatamente commisurata al fabbisogno esistenziale dell'insorgente e della sua famiglia;

che, peraltro, lo stato di detenzione dell'insorgente potrebbe addirittura giustificare la privazione totale del salario, essendo egli impossibilitato per sua colpa a fornire la propria prestazione lavorativa (cfr. decisione 23.10.1998 della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale, in GAAC 63.43);

che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giustizia, commisurata alle condizioni economiche del ricorrente, segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 23, 38, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-- è carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.334 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.11.2001 52.2001.334 — Swissrulings