Incarto n. 52.2001.00334
Lugano 12 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 4 settembre 2001 (n. 4057), con cui il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla funzione e lo ha privato dello stipendio nella misura del 30%;
vista la risposta 5 ottobre 2001 della Sezione delle risorse umane;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ lavora dal 1982 alle dipendenze dello Stato quale laboratorista presso l'Istituto batteriosierologico cantonale di __________;
che il 7 agosto 2001 il Procuratore pubblico l'ha posto in detenzione preventiva con l'accusa di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;
che con decisione 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha sospeso il ricorrente dalla funzione, privandolo nel contempo dello stipendio nella misura del 30% per tempo indeterminato;
che contro la predetta risoluzione __________, tuttora in carcere, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando di essere reintegrato nella funzione e nello stipendio;
che secondo l'insorgente il provvedimento sarebbe prematuro e disattenderebbe la presunzione di innocenza; ometterebbe inoltre di considerare l'inappuntabilità del servizio prestato a favore dello Stato, la funzione subalterna che ricopre e la difficile situazione economica in cui verrebbe a trovarsi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato con argomenti che saranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 67 cpv. 1 lett. a LOrd; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che se l'interesse dell'amministrazione o dell'inchiesta disciplinare promossa a carico di un dipendente cantonale lo esige, il Consiglio di Stato ha la facoltà di sospenderlo anche immediatamente dalla carica e privarlo totalmente o parzialmente dello stipendio (art. 38 cpv. 1 LOrd);
che la sospensione dalla carica è una misura cautelare volta a salvaguardare gli interessi della pubblica amministrazione e quelli specifici dell'inchiesta; essa si giustifica nei casi in cui v’è da temere che la permanenza in servizio del dipendente possa rendere più difficile la conduzione delle indagini o pregiudicare l’interesse del servizio coinvolto (cfr. Guido Corti, Illecito penale, procedimento disciplinare e sospensione provvisionale del dipendente durante l'inchiesta, RDAT II 1998, 453 seg.);
che la privazione temporanea dallo stipendio, abbinata all’esonero provvisorio dalla funzione, serve invece a tutelare gli interessi economici dell'ente pubblico nel caso in cui il procedimento disciplinare si concluda con la destituzione; essa presuppone quindi che la trasgressione addebitata al dipendente, se confermata dall’inchiesta, sia atta a dar luogo ad un licenziamento disciplinare (cfr. RDAT I-1996 N. 3);
che tanto la sospensione provvisoria dalla carica, quanto la privazione temporanea dello stipendio non presuppongono che la violazione di doveri di servizio sia già stata compiutamente accertata; trattandosi di misure cautelari è sufficiente che il quadro della trasgressione ipotizzata risulti sommariamente tracciato;
che il potere d'apprezzamento di cui dispone l'autorità in ordine all'adozione di tali provvedimenti, pur essendo particolarmente esteso, non è assoluto; anche la sospensione dalla carica e la privazione dello stipendio devono rispettare il principio di proporzionalità; esse devono quindi porsi in un rapporto adeguato con gli interessi che intendono salvaguardare;
che per la sospensione dalla carica basta che la misura risulti giustificata dalla necessità di garantire un'indisturbata assunzione delle prove e di assicurare l’ordinato andamento del servizio;
che per la privazione totale o parziale dello stipendio, occorre invece che il provvedimento appaia giustificato dalla prospettiva di un possibile licenziamento disciplinare e dalla conseguente necessità di salvaguardare gli interessi economici del datore di lavoro;
che la privazione totale o parziale dello stipendio non può quindi fondarsi soltanto sulla sospensione provvisionale dalla carica; anche questo provvedimento ha infatti valore di misura cautelare; non è una sanzione e non è nemmeno destinata a compensare la perdita della prestazione lavorativa subita dall'ente pubblico in seguito all’esonero temporaneo dal servizio (STA inedite 20.12.1999 in re B. e 18.2.2000 in re B.); il dipendente sospeso mantiene per principio il diritto allo stipendio che gli viene trattenuto; lo perde solo se il procedimento disciplinare sfocia nella destituzione; se il dipendente viene invece prosciolto o punito con una sanzione meno grave, lo stipendio trattenuto deve invece essergli versato (cfr. Bellwald, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, pag. 111);
che la privazione temporanea dello stipendio è quindi soltanto una misura cautelare volta ad evitare al datore di lavoro di versare al dipendente uno stipendio che in caso di licenziamento disciplinare difficilmente potrebbe ripetere (cfr. RDAT I-1996 N. 3; STA inedita 16.2.2000 in re B.);
che, nell'evenienza concreta, il controverso provvedimento di sospensione dalla carica e di privazione parziale dello stipendio è stato adottato a seguito dell'incarcerazione del ricorrente, disposta dal Procuratore pubblico che procede penalmente nei suoi confronti per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio;
che già l'accusa promossa dal Procuratore pubblico nei confronti del ricorrente legittima la sospensione dalla funzione per violazione del dovere di comportamento irreprensibile nella vita privata sancito dall'art. 23 cpv. 1 LOrd; le esigenze di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione verso l'esterno giustificano ampiamente il provvisorio allontanamento dal servizio, pur tenendo conto della funzione subalterna ricoperta dal ricorrente;
che altrettanto giustificata è la parziale privazione dello stipendio; il provvedimento, destinato a tutelare gli interessi economici dello Stato nel caso in cui il procedimento disciplinare sfoci in un licenziamento, regge alla critica del ricorrente;
che contrariamente a quanto questi assume, la parziale riduzione dello stipendio, disposta a titolo provvisionale dal Consiglio di Stato, non viola la presunzione d'innocenza di cui questi beneficia;
che al pari della detenzione preventiva a scopo d'inchiesta, anche la parziale privazione dello stipendio, costituisce un semplice provvedimento cautelare, dettato dalla necessità di tutelare gli interessi economici dello Stato, che non scalfisce minimamente la suddetta presunzione;
che la prospettiva di un licenziamento in caso di condanna penale appare inoltre tutt'altro che remota;
che l'entità dalla riduzione (30%) appare infine modesta, rispettosa del principio di proporzionalità e adeguatamente commisurata al fabbisogno esistenziale dell'insorgente e della sua famiglia;
che, peraltro, lo stato di detenzione dell'insorgente potrebbe addirittura giustificare la privazione totale del salario, essendo egli impossibilitato per sua colpa a fornire la propria prestazione lavorativa (cfr. decisione 23.10.1998 della Commissione federale di ricorso in materia di personale federale, in GAAC 63.43);
che, in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto; la tassa di giustizia, commisurata alle condizioni economiche del ricorrente, segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 23, 38, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.-- è carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario