Incarto n. 52.2001.00332
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (no. 3945) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 18 giugno 2001 con cui il municipio di __________ ha ordinato il risanamento dell'impianto per lo smaltimento delle acque luride sito sulla part. no. __________ RF, di loro proprietà;
viste le risposte:
- 20 settembre 2001 della Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua;
- 1° ottobre 2001 del municipio di __________;
- 2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono comproprietari della part. no. __________ RF di __________ su cui, nel corso del 1994, hanno edificato la loro casa d'abitazione primaria, realizzando un pozzo perdente per lo smaltimento delle acque di scarico.
Con scritto 15 marzo 2001 il municipio di __________ ha invitato __________ e __________ a verificare il suddetto impianto di smaltimento delle acque luride, onde rimediare alla fuoriuscita di liquami riscontrata sulla sottostante part. no. __________ RF. Constatata l'inadempienza degli interessati, l'Esecutivo comunale, previa nuova sollecitazione il 20 aprile, con decisione formale 18 giugno 2001 ha ordinato il risanamento dell'installazione entro 10 giorni.
B. Con pronuncia 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto inammissibile per ragioni igienico-sanitarie che gli inconvenienti riconducibili al malfunzionamento del pozzo perdente vengano tollerati sino all'autunno 2002, quando l'abitazione dei coniugi __________ potrà essere allacciata alle canalizzazioni pubbliche.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme al controverso ordine di risanamento.
Rilevato che la tracimazione dell'impianto si verificherebbe solo in caso di precipitazioni straordinarie, gli insorgenti ne attribuiscono la causa a presunte carenze delle infrastrutture comunali, con conseguente eccessivo deflusso d'acqua verso il loro fondo.
Tra gli altri, l'ingiunzione in esame violerebbe inoltre il principio di proporzionalità, visto, in particolare, l'ormai prossimo allacciamento alla rete fognaria pubblica.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono sia la SPAA sia il municipio di __________, con argomentazione che, per quanto necessario, verranno riprese qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dai combinati disposti degli art. 124 lett. a LALIA e 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva degli insorgenti, destinatari del provvedimento impugnato, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Per i motivi meglio esposti nel seguito, il giudizio viene inoltre reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 15 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20), i detentori di impianti di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico provvedono affinché l'impiego, la manutenzione e la riparazione degli stessi siano effettuati a regola d'arte. L'autorità cantonale, soggiunge il cpv. 2 della predetta norma, assicura il controllo periodico di tali installazioni. La Legge cantonale d'applicazione della LPAc (LALIA, RU 9.1.1.2) recepisce tale principio, demandando ai municipi i compiti di vigilanza degli impianti privati e attribuendo loro la facoltà di provvedere direttamente alla manutenzione a spese del proprietario renitente (art. 62 cpv. 1 e 3 LALIA).
2.2. Al pari di qualsiasi provvedimento amministrativo, le specifiche misure adottate dagli enti pubblici nell'ambito che ci occupa devono fondarsi su una base legale, rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Ciò implica, in particolare, che il mezzo utilizzato sia idoneo a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito, rispettando il più possibile la libertà individuale, e che sussista un rapporto ragionevole tra il risultato auspicato e le restrizioni imposte agli interessati (cfr., per tutti, Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, N. 171).
3. Nel caso di specie, controversa risulta, in particolare, la proporzionalità del provvedimento. È infatti pacifico che l'avversata decisione municipale trova fondamento nelle norme di legge sopra ricordate e, d'altro canto, che è sorretta da un evidente interesse pubblico, prefiggendosi di salvaguardare la salute collettiva e la salubrità dei luoghi. Ben si comprende in effetti quali rischi sanitari e ambientali può comportare il reflusso in superficie di acque di scarico provenienti da economie domestiche.
3.1. La verifica della proporzionalità dell'ordine di risanamento impone la ponderazione dell'interesse pubblico sopra evidenziato e dei contrapposti interessi privati degli insorgenti, alla luce delle concrete circostanze del caso. All'uopo, agli atti figurano unicamente due fotografie raffiguranti dettagli del terreno a ridosso del muro di confine, in cui sono riconoscibili segni di umidità. Inoltre, sia il municipio __________ sia la SPAA si sono limitati ad osservare, a più riprese ed in forma alquanto generica, di aver constatato delle fuoriuscite di liquami maleodoranti e di ritenere proporzionato l'intervento di risanamento. Entrambe le autorità non hanno tuttavia preso partitamente posizione sulle censure sollevate dai ricorrenti.
3.2. Con tutta evidenza, le citate emergenze processuali non permettono di trarre indicazioni sufficienti per la valutazione della proporzionalità della misura.
In particolare, dagli atti non emerge, in primo luogo, alcun apprezzamento, perlomeno sommario, dell'entità e della frequenza della fuoriuscita di liquami, a fronte delle obiezioni dei ricorrenti, secondo cui tale fenomeno si manifesterebbe solo in caso di eventi meteorologici straordinari. Per la verità, non è neppure dato di sapere quante ispezioni e in quali condizioni atmosferiche siano state effettuate. In ogni caso non risulta che siano stati esperiti sopralluoghi in contraddittorio. Anzi, i proprietari confinanti, che patirebbero direttamente i disagi, non hanno avuto modo di pronunciarsi davanti alle istanze inferiori.
In secondo luogo, non sono definite, nemmeno a grandi linee, le misure di risanamento concretamente ipotizzabili né, tantomeno, i relativi costi. È comunque dubbio che si tratti di misure di ordinaria amministrazione. A tal proposito appare significativo che né l'autorità comunale né la SPAA abbiano contestato le allegazioni dei ricorrenti, laddove affermano che sarebbe stato loro imposto il rifacimento e lo spostamento del pozzo perdente (cfr. ricorso al Consiglio di Stato). Ad analoga conclusione sembra inoltre condurre la disponibilità offerta dal municipio per un'eventuale consulenza tecnica (cfr. scritto di sollecito del 20.4.2001).
In siffatte circostanze, non è possibile trarre un giudizio definitivo sulla proporzionalità dell'ordine di risanamento impartito, soprattutto se si considera che, fra pochi mesi, l'abitazione degli insorgenti potrà essere allacciata alla rete delle canalizzazioni pubbliche. È, del resto, proprio per tale motivo che, nella fattispecie, i suddetti accertamenti s'impongono con particolare rigore.
4. È pur vero che la situazione in esame potrebbe anche rivestire una certa urgenza, poiché gli inconvenienti potrebbero risultare parecchio problematici, soprattutto per i vicini. Tuttavia, non è compito del Tribunale cantonale amministrativo sobbarcarsi l'onere di accertamenti che il Consiglio di Stato elude. Lo si deduce dall'art. 65 cpv. 2 PAmm, che permette a questo Tribunale di rinviare la causa all'istanza inferiore per nuovo giudizio, qualora quest'ultima abbia accertato i fatti in modo incompleto. Nella fattispecie, il rinvio risulta imprescindibile, alla luce delle manifeste lacune istruttorie rilevate.
Non è dunque necessario esaminare in questa sede le ulteriori censure addotte dagli insorgenti, segnatamente in relazione a presunti difetti delle infrastrutture pubbliche di smaltimento delle acque meteoriche.
5. Il ricorso va dunque accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché, completata l'istruttoria, statuisca nuovamente sull'impugnativa.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e spese. Le ripetibili vanno invece poste a carico del comune di __________ (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 15 LPAc; 62 e 124 LALIA; 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 agosto 2001 (no. 3945) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti, renda una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti, in solido, fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario