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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2002 52.2001.329

July 17, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,215 words·~6 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00329  

Lugano 17 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  15 settembre 2001 di

__________  

contro  

la decisione 4 settembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 4172) che annulla la licenza edilizia 30 maggio 2001 rilasciata all'insorgente dal municipio di __________ per trasformare in grottino il ripostiglio annesso alla casa d'abitazione che sorge sulla part. n. __________ RF;

viste le risposte:

-    26 settembre 2001 del municipio di __________;

-      2 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

-      2 ottobre 2001 della comunione dei comproprietari del condominio __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La ricorrente __________ è proprietaria di una casa d'abitazione monofamiliare, situata a __________ in località __________ (part. n. __________ RF). Nell'angolo NW del fondo, a confine con le part. n. __________ (lato W) e __________ (lato N), sorge un ripostiglio lungo m 8.20 e largo m 3.20.

Il 29 novembre 2000, la ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di ampliare il manufatto, aggiungendo un'ala di m 7.40 x 2.20 sul lato N e prolungando il manufatto di m 2.80 sul lato W.

                                            part. 68

                       < 3.20 ><        7.40               >

< 2.80 ><       8.20      >

                                                             part. 480

                                                                                  N

Il 10 gennaio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che l'ampliamento potesse beneficiare di deroghe (non previste dalle NAPR) alla lunghezza massima delle costruzioni accessorie (m 10.00) ed alla distanza minima dagli edifici principali (m 3.00).

Il 26 aprile 2001 __________ ha chiesto al municipio il permesso di trasformare il ripostiglio così ampliato in un grottino, chiudendone le aperture ed inserendovi un blocco per cucinare.

Alla domanda si è opposta la comunione dei comproprietari del condominio __________, obiettando che con la trasformazione il manufatto perdeva le caratteristiche di costruzione accessoria e doveva pertanto rispettare le distanze dal confine prescritte per le costruzioni principali.

Con decisione 30 maggio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.

                                  B.   Con giudizio 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto degli insorgenti.

                                  C.   Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.

L'insorgente rileva che il grottino non si presta ad un uso abitativo, poiché è privo di finestre, di riscaldamento e di servizi igienici. La presenza di un blocco cucina e di un caminetto non lo renderebbe abitabile.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il municipio rinuncia a presentarne, mentre la comunione dei comproprietari del condominio __________ si limita a chiedere la conferma del giudizio impugnato.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa ed incontestata è la legittimazione attiva dell'insorgente. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 8.5 NAPR di __________e, sono considerate accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che non sono destinate all'abitazione o al lavoro, che non hanno una funzione industriale, artigianale o commerciale e che non sono più lunghe di 10 e più alte di 3 m.

Se presentano queste caratteristiche, le costruzioni accessorie possono sorgere a distanze inferiori a quelle altrimenti prescritte dal confine e da edifici (art. 9.3 NAPR). Per beneficiare di questa facilitazione, le costruzioni accessorie devono essere prive di una destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla costruzione principale (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978, n. 52; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).

2.2. Un edificio è destinato all'abitazione quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole, soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il tempo libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo di impianti di servizio che permettano di far fronte alle esigenze dei suoi utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura dell'igiene (bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste esigenze sono considerati abitabili e vanno conteggiati come SUL ai fini del calcolo dell'i.s.

                                   3.   Nell'evenienza concreta, il controverso intervento è volto a permettere alla ricorrente di utilizzare come grottino un manufatto che era sinora destinato a deposito. La trasformazione comporta soltanto la posa di un piccolo blocco per cucinare e di un caminetto. Le aperture, come ha precisato la ricorrente soltanto in questa sede, rimarrebbero prive di serramenti. Il fabbricato non verrebbe dotato di servizi igienici e continuerebbe ad essere privo di riscaldamento. La nuova destinazione consiste essenzialmente nell'uso del manufatto per trascorrervi parte del tempo libero da impegni di lavoro, soggiornandovi temporaneamente a scopo ricreativo durante la bella stagione.

Così com'è prospettata, la nuova funzione del fabbricato è da considerare almeno parzialmente abitativa. Anche se temporaneo, il soggiorno - a scopo di ristoro - di persone all'interno del grottino presenta invero le connotazioni tipiche dell'uso residenziale degli edifici. Il fatto che vi si possa soggiornare soltanto durante la bella stagione, per passare alcune ore del tempo libero da impegni di lavoro, non permette di giungere a diversa conclusione circa la destinazione del fabbricato. Per considerare destinato all'abitazione un fabbricato minore, annesso ad una casa d'abitazione, non occorre che sia in grado di soddisfare tutte le esigenze che caratterizzano la funzione residenziale. È sufficiente che risponda all'una od all'altra di queste esigenze. La funzione residenziale, in questi casi, va ritenuta anche se si limita ad alcuni aspetti caratteristici dell'abitare, quali la consumazione di pasti, la lettura, l'ascolto di musica od il semplice riposo. Un fabbricato, utilizzato come foresteria al servizio di una casa d'abitazione, ha una destinazione residenziale anche se non dispone di una cucina propria e di servizi igienici autonomi. Anche se la sua funzione è subalterna a quella dell'edificio principale, non può quindi esserle riconosciuta la qualifica di costruzione accessoria. Parimenti non potrebbe essere considerata tale una piccola costruzione nella quale sono sistemati i servizi igienici di un edificio principale utilizzato come abitazione.

Analogamente, non può essere disconosciuta la vocazione abitativa ad un manufatto come quello in discussione, destinato a permettere il soggiorno temporaneo e la ristorazione occasionale delle persone che risiedono nella casa d'abitazione da cui dipende. La natura subalterna e complementare non basta per riconoscergli la qualifica di costruzione accessoria, perché il fabbricato assolve una funzione abitativa. La mancanza di serramenti, di un impianto di riscaldamento e di servizi igienici non impedisce quindi di considerarlo destinato all'abitazione. Non a caso, del resto, il municipio ha conteggiato la sua superficie come SUL nel calcolo dell'i.s.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.

La tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 8.3 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.00 è a carico della ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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