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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.11.2001 52.2001.320

November 8, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·271 words·~1 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00320

Lugano 8 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

assistito dal segretario:

  Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 settembre 2001 del

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3902) che annulla la risoluzione 11 agosto 2000 con cui l'insorgente ha inflitto a __________ e __________ una sanzione pecuniaria di fr. 30'000.-per abusi edilizi;

ritenuto che il patrocinatore del municipio di __________ con scritto 5 novembre 2001 ha dichiarato di ritirare il ricorso e chiesto lo stralcio della procedura poiché le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziario e meglio:

"con riferimento ai nostri recenti colloqui telefonici ti confermo con la presente che il Municipio di __________ è disposto a ritirare il ricorso presentato in data 11.9.2001 al TRAM (inc. n. 52.2001.00320), rinunciando definitivamente all'emanazione di una sanzione pecuniaria come pure all'adozione di altre misure amministrative (in particolare quella del ripristino) nei confronti dei tuoi clienti, a condizione che a loro volta rinuncino all'assegnazione di ripetibili davanti al TRAM come pure a quelle già assegnate dal Consiglio di Stato con sentenza 28 agosto 2001.

Ti invito a volermi retrocedere il presente scritto debitamente controfirmato in segno d'accordo. Lo stesso verrà poi inviato al TRAM in annesso alla notifica di ritiro del ricorso";

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                      3.   Intimazione a:

Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Il segretario

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