Incarto n. 52.2001.00030
Lugano 7 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 4 febbraio 2000 di
__________, __________ e __________, patr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 17 dicembre 1998, no. E 695, con la quale la Sezione degli stranieri (ora Sezione dei permessi e dell'immigrazione) ha negato loro il rilascio del permesso di dimora;
viste le risposte:
- 14 febbraio 2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 23 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 21 novembre 2000 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1988 al 1991 __________, cittadino iugoslavo, è entrato nel nostro paese per lavorare durante brevi periodi quale aiuto cucina. Dal 1992 egli ha esteso la propria attività lavorativa a nove mesi all'anno ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora per stagionali "A"; dal 1996 è titolare di un permesso di dimora "B". Il __________ si è unito in matrimonio con la cittadina italiana __________, che il __________ ha dato alla luce i gemelli __________ e __________. In un primo tempo la famiglia ha vissuto separata: il padre in Svizzera e la madre con i figli in Italia. Nell'autunno 1998 questi ultimi hanno raggiunto __________ nel nostro paese ed il 7 ottobre 1998 hanno postulato il rilascio di un permesso di dimora. Con decisione 17 dicembre 1998 la Sezione degli stranieri ha respinto la richiesta, sottolineando che i richiedenti non potevano vantare alcun diritto al rilascio del permesso in parola e che non vi erano garanzie finanziarie sufficienti per il loro mantenimento. Il 10 dicembre 1999 __________ ha ottenuto la cittadinanza italiana.
B. Il 25 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________, __________ e __________ avverso la decisione dipartimentale. Secondo l'Esecutivo cantonale i ricorrenti non disponevano di un diritto al ricongiungimento familiare né in virtù della legislazione interna né di trattati internazionali, ritenuto che il capofamiglia non disponeva di un reddito sufficiente per far fronte al mantenimento di tutta la famiglia né di un appartamento adeguato per il suo alloggio.
C. Il 4 febbraio 2000 __________, __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro tale pronuncia, postulandone l'annullamento ed il rilascio del permesso di dimora. Hanno sostenuto che in virtù dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese del 22 aprile 1965 (in seguito: Accordo), __________ avrebbe avuto diritto al rilascio del permesso di domicilio, avendo egli soggiornato in Svizzera in modo regolare ed ininterrotto per almeno sei anni, permesso che egli aveva già provveduto a richiedere. Pertanto il gravame sarebbe stato ricevibile ed il ricongiungimento familiare sarebbe stato dato sulla base dell'art. 17 LDDS o quantomeno dell'art. 13 dell'Accordo. Hanno affermato che __________ disponeva dei mezzi finanziari sufficienti per provvedere al loro mantenimento, ritenuto che le entrate mensili dei coniugi __________ ammontavano a fr. 3'500.-- ed il fabbisogno della famiglia assommava a fr. 3'402.--. Per quanto concerneva l'alloggio, hanno sottolineato di aver solo voluto attendere che la situazione venisse chiarita, prima di cercare una sistemazione più confacente.
D. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ed il Consiglio di Stato hanno proposto la reiezione del gravame.
E. Con giudizio 25 aprile 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile l'impugnativa, ritenendo che né la legislazione federale né un trattato internazionale conferisse agli insorgenti un diritto al rilascio del permesso richiesto.
F. Il 21 novembre 2000 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto pubblico interposto dagli interessati, annullando la predetta sentenza e rinviando la causa a questo tribunale affinché la esaminasse nel merito. L'Alta Corte federale ha in sostanza ritenuto che i ricorrenti fossero legittimati ad invocare l'art. 13 dell'Accordo sopracitato e che, di conseguenza, avendo essi di principio diritto al ricongiungimento famigliare e dunque al rilascio del permesso di dimora, il gravame presentato davanti a questo tribunale era ricevibile: donde il presente giudizio.
G. Su richiesta del giudice delegato, i ricorrenti hanno precisato che la famiglia __________ abita sempre nell'appartamento di 2 1/2 locali di via __________ a __________, per il quale versa una pigione mensile di fr. 900.--, comprese le spese accessorie. Al sostentamento della famiglia provvede il marito con un salario di fr. 3'154.20 netto, al quale va aggiunto il diritto alla 13. mensilità, mentre la moglie si occupa della prole e della casa. La moglie dispone inoltre di un reddito da sostanza immobiliare in Italia di mensili Lit. 300.000 e di buoni del tesoro per un valore di Lit. 20 mio che fruttano fr. 100.-- mensili. L'avere bancario di __________ al 31.12.2000 era di fr. 27'241.55.
Considerato, in diritto
1. In merito alla competenza di questo tribunale ed alla legittimazione a ricorrere degli insorgenti, si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione prolata il 21 novembre 2000 dalla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio di cui si è detto in fatto (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Secondo l'art. 13 dell'Accordo, nonché del § II delle Dichiarazioni comuni (cfr. FF 1964 II 2184 seg.), le autorità svizzere autorizzeranno la moglie ed i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera, dal momento in cui il soggiorno e l'impiego di tale lavoratore potranno essere considerati sufficientemente stabili e durevoli (cifra 1); affinché l'autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato (cifra 2).
3. 3.1. Il Tribunale federale ha già stabilito che il soggiorno e l'impiego di __________ sono da considerare come sufficientemente stabili e durevoli (cfr. sentenza citata, consid. 3h, pag. 13). Resta pertanto soltanto da esaminare se la famiglia __________ dispone di un alloggio confacente alle sue esigenze. Tale requisito va valutato in modo meno rigoroso di quanto richiederebbe l'applicazione dell'art. 39 cpv. 1 lett. b OLS, disposizione che nella fattispecie non è concretamente applicabile.
3.2. Dall'istruttoria risulta che la famiglia __________ vive in un appartamento di 2 1/2 locali, alloggio che il Consiglio di Stato ha ritenuto non adatto alle esigenze di due adulti e due bambini, tanto più che il contratto di locazione prevede che l'appartamento funga da abitazione per una sola persona. In effetti lo spazio a disposizione appare piuttosto esiguo. Tuttavia non vi è ragione di ritenere che motivi igienici si oppongano alla permanenza della famiglia __________ in tale alloggio o che la sistemazione disturbi la moralità o l'ordine pubblici. Inoltre la pigione da essi pagata, di fr. 900.-- mensili, appare sufficiente per permettere, in un prossimo futuro, la locazione un appartamento più grande. In considerazione delle limitate capacità finanziarie dei coniugi __________ la decisione di attendere l'esito della domanda di ricongiungimento prima di cercare un'altra sistemazione appare giustificata (cfr. STF 28 aprile 2000 in re S.F., consid. 4b, pag. 11). Va infine sottolineato che il reddito complessivo della famiglia __________ di cui si è detto sub G, pur essendo modesto, permette alla stessa di sostenersi autonomamente, senza dover ricorrere all'aiuto statale.
4. Sulla scorta di tali considerazioni l'impugnativa va accolta e gli atti ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rilasci i permessi di dimora richiesti. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm). Lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino rifonderà alla ricorrente la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13 dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani nel nostro paese del 22 aprile 1965; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 25 gennaio 2000, no. 301, del Consiglio di Stato;
1.2. la decisione 17 dicembre 1998, no. E 695, della Sezione degli stranieri.
§§. Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rilasci a __________ ed ai suoi due figli __________ e __________, entrambi nati il __________, un permesso di dimora.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino rifonderà ai ricorrenti la somma di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria