Incarto n. 52.2001.00299
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 agosto 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 10 luglio 2001 (n. 3358) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 28 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 4 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
- 18 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 27 marzo 1995 la cittadina dominicana __________ (1961) si è sposata nel suo Paese d'origine con il cittadino elvetico __________ (1968);
che il 30 agosto 1998 la ricorrente è giunta nel nostro Paese, dove ha ottenuto diversi permessi di dimora temporanei (L) per lavorare come artista in alcuni locali notturni della Svizzera tedesca;
che il 10 gennaio 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha concesso a __________ un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza 9 gennaio 2002, per vivere insieme a suo marito a __________;
che dal 1° maggio 1999 l'interessata ha esercitato nuovamente l'attività di ballerina in diversi locali notturni della __________ interna tramite successivi consensi mensili (einverständnis) rilasciati dalle diverse autorità cantonali competenti in materia di stranieri (art. 8 cpv. 2 LDDS);
che il 1° marzo 2000 i coniugi __________ hanno notificato il loro arrivo a __________;
che nel gennaio 2001 l'interessata ha sottoscritto a suo nome un contratto di locazione per un appartamento a __________ e ha dichiarato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ (in seguito: URS) che suo marito risiedeva da un paio di mesi a __________ (__________), ma che sarebbe rientrato in __________ nel corso del mese di febbraio;
che il 27 febbraio 2001 la ricorrente ha formalmente chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel suo permesso di soggiorno;
che l'8 maggio 2001 essa ha ribadito all'URS l'assenza di suo marito all'estero;
che il 28 maggio 2001 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a __________ in quanto non viveva più insieme a suo marito, fissandole un termine con scadenza al 31 luglio 2001 per lasciare il territorio cantonale;
che l'autorità ha in sostanza rilevato che non sussistevano più le condizioni per le quali era stato concesso alla ricorrente un permesso per soggiornare in Ticino e che essa poteva comunque richiedere una nuova autorizzazione di soggiorno nel cantone dove svolgeva la propria attività lucrativa o nel luogo in cui suo marito era domiciliato (art. 4, 7, 9, 12, 16 e LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU);
che, con giudizio 10 luglio 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la ricorrente abusasse in maniera manifesta invocando il suo matrimonio per poter continuare a beneficiare di un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Cantone;
che contro la predetta pronunzia governativa __________, nel frattempo trasferitasi a __________, si è aggravata davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento;
che la ricorrente ha sostenuto che suo marito era nel frattempo tornato a vivere insieme a lei e che dalla loro precedente separazione, durata nove mesi per motivi di lavoro, non era ammissibile dedurre l'inesistenza di una relazione matrimoniale effettivamente vissuta;
che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che l'8 novembre 2001 la ricorrente ha comunicato al Tribunale di essersi trasferita da una settimana nel canton __________ unitamente a suo marito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva di __________ sono date dagli art. 101 lett. d OG, in relazione con l'art. 100 lett. b n. 3 OG, 10 lett. a LALPS e 43 PAmm;
che il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora;
che il permesso può - tra l'altro - essere negato in caso di abuso di diritto, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4), sempre che vi sia stato effettivamente connubio;
che scopo dell'art. 7 LDDS è di permettere al coniuge straniero di vivere in Svizzera insieme al coniuge elvetico;
che, nell'evenienza concreta, nell'ottobre 2000 il marito della ricorrente si è trasferito in __________, apparentemente per lavoro, dove è rimasto quantomeno fino al mese di agosto 2001;
che i coniugi __________ hanno quindi vissuto separati per almeno nove mesi;
che, durante questo periodo, l'insorgente si è richiamata abusivamente e in modo manifesto a detto matrimonio per vivere in Svizzera;
che l'asserita ripresa della comunione domestica dei coniugi, documentata tramite la conclusione di un contratto di locazione per un appartamento a __________, non permette certo di sovvertire tale conclusione; tale accorgimento non è ancora sufficiente per rendere verosimile che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale e che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale;
che questa conclusione appare ancor più fondata se si considerano il pregresso decorso della relazione matrimoniale e il ritorno del marito presso l'insorgente solo dopo la procedura ricorsuale, che appare escogitato per puri fini di causa;
che la ricorrente non ha del resto più interesse a conseguire un permesso di dimora in Ticino, dal momento che ha documentato di risiedere dal 1° novembre 2001 nel canton __________;
che, nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, il ricorso dev'essere quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente siccome soccombente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 500.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario