Incarto n. 52.2001.00294
Lugano 8 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 2001 della
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 4 luglio 2001, no. 3204, del Consiglio di Stato, che accoglie il ricorso 12 gennaio 2001 dell'Associazione __________, Sezione del Cantone Ticino, __________, contro la licenza edilizia 7 novembre/11 dicembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di un nuovo __________ con autosilo ai mappali no. __________, __________, __________ e __________ di __________;
preso atto che il 5 novembre 2001 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso e chiesto lo stralcio della causa senza spese e senza assegnazione di ripetibili;
ritenuto che la resistente si è avvalsa di un legale iscritto all'albo per presentare l'allegato di risposta, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
La ricorrente rifonderà alla resistente l'importo di fr. 800.-- a titolo di indennità per ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario