Incarto n. 52.2001.00287
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 agosto 2001 del
__________
contro
la decisione 26 giugno 2001 del Consiglio di Stato (no. 3027), che annulla la licenza edilizia 17 aprile 2000, rilasciata dal municipio di __________ a __________, __________, per la ristrutturazione del rustico insistente sulla part. no. __________ RT;
viste le risposte:
- 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
- 24 settembre 2001 dell'Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;
- 25 settembre 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 febbraio 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso per la riattazione e il cambiamento di destinazione, da deposito a casa d'abitazione, del rustico sito sulla part. no. __________ RT, nella zona del nucleo di __________;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, adducendo motivi di sicurezza, dal momento che il sedime si troverebbe in zona a forte pericolo valangario (zona rossa);
che, nonostante l'opposizione, il 17 aprile 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta;
che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio, annullando il permesso di costruzione;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, per motivi che qui non occorre riassumere;
che il ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato, sia dall'UDC, mentre che __________ ha rimarcato di condividere le argomentazioni ricorsuali e ribadito il proprio interesse ad effettuare i lavori di ristrutturazione in esame;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE e 46 cpv. 1 PAmm;
che, per costante giurisprudenza, al comune non è riconosciuto il diritto di ricorrere contro una decisione che annulla una licenza edilizia, se l'interessato non insorge contro siffatto provvedimento (cfr. RDAT 1990 N. 44; da ultimo: STA inedita 17.9.2001 in re comune di S.; Scolari, Commentario, II ed., N. 957);
che, di conseguenza, al ricorrente va negata la legittimazione attiva, siccome __________, beneficiario della licenza, ha rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lui sfavorevole, per sollecitare il ripristino della licenza stessa;
che tale conclusione non può essere sovvertita dall'adesione al ricorso manifestata dall'istante in licenza in sede di osservazioni, atteso che la procedura amministrativa non conosce l'istituto del ricorso adesivo (cfr. RDAT, loc. cit.);
che l'impugnativa potrebbe persino venir dichiarata priva d'oggetto, ove si considerasse che il beneficiario della licenza, rinunciando ad aggravarsi in questa sede, abbia disposto dell'oggetto della lite con effetto vincolante per tutte le parti interessate (cfr. RDAT loc. cit.; Scolari, loc. cit.);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia, essendo il comune comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario