Incarto n. 52.2001.00280
Lugano 5 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Lorenzo Anastasi
assistito dal segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 luglio 2001, no. 3353, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 7 maggio 2001 dell'insorgente contro la decisione 20 aprile 2001 del municipio di __________, che le ordina di sospendere l'uso del camino e di presentare un progetto di risanamento o la messa fuori uso;
preso atto che il 1. ottobre 2001 la ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
rilevato che la resistente si è avvalsa del patrocinio di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
ritenuto pure che il Tribunale ha dovuto far capo all'assistenza dell'ing. __________ in occasione dell'udienza di sopralluogo 27 settembre 2001, per cui le relative spese vanno poste a carico della ricorrente;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Le spese di consulenza di fr. 269.-- sono a carico della ricorrente, che rifonderà l'importo di fr. 700.-- a titolo di ripetibili alla resistente.
3. Intimazione a:
Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo
Il segretario