Incarto n. 52.2001.00028
Lugano 1 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 gennaio 2001 di
__________
contro
la comunicazione 6 gennaio 2001 della responsabile dell'ufficio postale di __________ in materia di disdetta del rapporto d'impiego;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
che dal giugno 1998 __________ è impiegata presso l'ufficio postale di __________ in qualità di portalettere;
che il 23 dicembre 2000 la responsabile dell'ufficio __________ le ha comunicato la disdetta del rapporto d'impiego con effetto a partire dal 31 marzo 2001, adducendo inadempienze professionali;
che il 27 dicembre 2000 l'interessata ha contestato la disdetta presso la direzione della Posta regionale;
che con lettera 6 gennaio 2001 __________ ha annullato il precedente scritto e nel contempo ha notificato all'interessata il licenziamento per ragioni di ristrutturazione interna dell'ufficio postale;
che contro tale comunicazione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; delle argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;
che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);
che nessuna legge prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia di contestazione del rapporto d'impiego del personale della Posta;
che il ricorso inoltrato da __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile;
che dato l'esito non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria