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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.02.2001 52.2001.28

February 1, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·347 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00028  

Lugano 1 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  22 gennaio 2001 di

__________  

contro  

la comunicazione 6 gennaio 2001 della responsabile dell'ufficio postale di __________ in materia di disdetta del rapporto d'impiego;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                         che dal giugno 1998 __________ è impiegata presso l'ufficio postale di __________ in qualità di portalettere;

che il 23 dicembre 2000 la responsabile dell'ufficio __________ le ha comunicato la disdetta del rapporto d'impiego con effetto a partire dal 31 marzo 2001, adducendo inadempienze professionali;

che il 27 dicembre 2000 l'interessata ha contestato la disdetta presso la direzione della Posta regionale;

che con lettera 6 gennaio 2001 __________ ha annullato il precedente scritto e nel contempo ha notificato all'interessata il licenziamento per ragioni di ristrutturazione interna dell'ufficio postale;

che contro tale comunicazione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; delle argomentazioni addotte si dirà all'occorrenza;

che giusta l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

che prima di entrare nel merito di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è fissata secondo il sistema enumerativo e non per clausola generale;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è quindi dato soltanto nei casi previsti dalla legge (art. 60 PAmm);

che nessuna legge prevede il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo in materia di contestazione del rapporto d'impiego del personale della Posta;

che il ricorso inoltrato da __________ deve pertanto essere dichiarato irricevibile;

che dato l'esito non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 4, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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