Incarto n. 52.2001.278
Lugano 4 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 luglio 2001 del
__________
contro
la risoluzione 10 luglio 2001 (n. 3338) del Consiglio di Stato, che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da __________ avverso la decisione 15 maggio 2001 con cui l'insorgente gli ha ordinato di demolire la copertura in rame del posteggio situato sul fondo n. __________ RF;
viste le risposte:
- 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
- 27 settembre 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il qui resistente __________ è proprietario del mappale n. __________ RF, situato nella zona residenziale molto estensiva (R2b) di __________, in località __________, sul quale è stato realizzato, tra l'altro, un posteggio;
che il 27 luglio 1987 e 11 giugno 1992, il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per realizzare, rispettivamente modificare, una pergola destinata a proteggere parzialmente il parcheggio, a condizione che "sulla travatura" fosse "fatto correre il verde, escludendo la posa di ogni copertura impermeabile";
che senza chiedere alcun permesso nel 2000 __________ ha coperto il parcheggio chiuso su tre lati con un rivestimento in rame;
che, constatato l'abuso, il municipio ha invano intimato a più riprese al resistente di sospendere i lavori;
che con risoluzione 15 maggio 2001 l'autorità comunale ha quindi ordinato a __________ di demolire entro 30 giorni la copertura in rame posata abusivamente; l'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'esecuzione effettiva e dell'art. 292 CP in caso d'inosservanza;
che, il provvedimento era giustificato dal fatto che con la copertura dell'autorimessa l'indice di occupazione (25.19%) superava il massimo consentito nella zona (20%);
che con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha evaso come ai considerandi il ricorso interposto da __________ contro il predetto ordine di demolizione, annullandolo e rinviando gli atti al municipio, affinché invitasse il proprietario dell'opera abusiva ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la violazione materiale del diritto dovesse essere preventivamente accertata nell'ambito di un procedimento di rilascio del permesso a posteriori;
che contro la predetta pronunzia il municipio di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rileva la flagrante disattenzione della condizione alla quale era stata sottoposta la copertura del posteggio nelle precedenti licenze edilizie, sottolineando che con il rivestimento in rame la costruzione supera l'i.o. autorizzato, non è più un accessorio, non rispetta le distanze dalla strada e risulta dotata di un tetto piano, contrario all'art. 13 NAPR, che impone tetti a falde;
che, a mente del ricorrente, il manufatto violerebbe pertanto il diritto applicabile in maniera talmente evidente da non esigere l'esperimento di una procedura di rilascio del permesso in sanatoria;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni;
che a identica conclusione perviene __________, che contesta invece dettagliatamente la tesi del ricorrente con argomenti di cui si dirà, se del caso, in seguito;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 e 45 LE;
che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte (RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di Mendrisio, STA 27 novembre 2001 in re municipio di Chiasso; ZBl 1995, 474);
che il ricorso va quindi respinto in ordine siccome irricevibile;
che, benché soccombente, il comune può andare esente da tassa di giustizia, ma deve rifondere al resistente, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo, un adeguato importo a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Il comune di __________ rifonderà al resistente fr. 400.– a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario