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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.08.2002 52.2001.277

August 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,013 words·~5 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00277  

Lugano 20 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  23 luglio 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 4 luglio 2001, no. 3213, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 aprile 2001, con cui il municipio di __________ lo ha condannato a rifondere le spese per la demolizione d'ufficio delle opere realizzate abusivamente sulla part. no. __________ RF, pari a fr. 3'262.45;  

viste le risposte:

-    25 luglio 2001 del municipio di __________;

-    22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel corso degli anni 1992/1993 __________, proprietario della part. no. __________ RF di __________, ubicata fuori dalla zona edificabile, ha sostituito una vecchia baracca insistente sul fondo con una costruzione dissimile dalla precedente per altezza e forma;  

che con decisione 13 novembre 2000 (inc. no. 52.98.264), cresciuta in giudicato, il Tribunale cantonale amministrativo ha infine accertato che il suddetto manufatto non poteva beneficiare di un permesso di costruzione in sanatoria e che la violazione commessa richiamava l'adozione di misure di ripristino;

che, dando seguito a tale decisione, il 24 novembre 2000 il municipio di __________ ha ordinato al qui ricorrente la demolizione dell'edificio entro il 31 gennaio 2001, con l'avvertenza che, dopo tale data, vi avrebbe provveduto direttamente, ponendo le spese a suo carico;

che, dopo svariate diffide, constatata l'inadempienza dell'insorgente, il 30 marzo 2001 l'autorità comunale ha fissato quale termine ultimo per attuare i provvedimenti di ripristino il 6 aprile, disponendo l'eventuale demolizione d'ufficio per il 9 aprile 2001;

che, eseguita la demolizione in tale data da parte di una ditta incaricata dal municipio, con risoluzione 24 aprile 2001 l'esecutivo comunale ha posto a carico del ricorrente le relative spese, pari a fr. 3'262.45; 

che con giudizio 4 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso tale risoluzione, ritenendo che quest'ultimo non potesse richiamarsi con successo al principio della buona fede, come peraltro già sancito da questo Tribunale nella citata decisione, in relazione all'ordine di demolizione;

che contro la predetta pronuncia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, in via subordinata previa sospensione del procedimento, onde rivendicare dinanzi al foro competente i crediti vantati nei confronti del comune di __________;

che egli considera inammissibile che debba sopportare i costi per la rimozione di un intervento eseguito in buona fede, attenendosi alle modalità costruttive indicategli dal comune, ritenuto perciò responsabile del danno patito;

che all'accoglimento dell'impugnativa si oppongono il municipio di __________ e il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni; 

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 e 45 LE), la legittimazione del ricorrente (art. 21 cpv. 2 e 45 LE) e la tempestività dell'impugnativa (art. 46 PAmm) sono certe;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che nell'ambito di una procedura di esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (art. 43 cpv. 3 LE e 34 cpv. 3 lett. b PAmm), la decisione con cui l'autorità chiede il rimborso dei costi sostenuti può essere contestata unicamente dal profilo dell'adeguatezza degli stessi (cfr. Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 6 ad art. 34; Merkli / Aeschlimann / Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, N. 16 ad art. 117);

che in tale stadio procedurale non può per contro venir rimessa in discussione la legittimità del provvedimento eseguito; su questo aspetto, la suddetta risoluzione costituisce in effetti una decisione d'esecuzione, a carattere meramente confermativo di obblighi già precedentemente sanciti (cfr. Borghi / Corti, ibidem; Merkli / Aeschlimann / Herzog, ibidem);

che, in concreto, l'esigenza di procedere alla demolizione è stata stabilita da questo Tribunale con giudizio definitivo 13 novembre 2000;

che, considerata l'inadempienza dell'insorgente nonostante le svariate diffide intimategli dal municipio, l'esecuzione forzata per sostituzione, con il carico dei relativi costi all'astretto, è risultata una conseguenza diretta e ineludibile di tale giudicato, atta a garantirne l'effettività;  

che l'insorgente non eccepisce l'incongruità della dettagliata fattura emessa dall'impresa di costruzioni __________, la quale risulta peraltro inferiore ai due preventivi di spesa fatti allestire dal municipio; 

che le censure riguardanti l'accollamento degli oneri di ripristino al comune, appellandosi al principio dell'affidamento, esulano dal contesto di una semplice procedura di esecuzione di obbligazioni già giudizialmente definite in precedenza e risultano pertanto improponibili in questa sede;

che per gli stessi motivi l'esito di un'eventuale azione in responsabilità promossa nei confronti dell'ente pubblico, di competenza del giudice civile ordinario (art. 22 cpv. 1 LResp), non si impone come una questione pregiudiziale di decisivo rilievo nel contesto della presente procedura;

che, di conseguenza, non si giustifica la sospensione del procedimento ed il rinvio dell'interessato al foro civile, ai sensi dell'art. 7 PAmm (cfr. Borghi / Corti, op. cit., N. 2b ad art. 7; Kölz / Bosshart / Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed, § 1 N. 33);   

che la compensazione delle rispettive pretese è esclusa già per il fatto che, giusta l'art. 125 cfr. 3 CO, le obbligazioni derivanti dal diritto pubblico verso gli enti pubblici non possono estinguersi mediante compensazione, contro la volontà del creditore; 

che, qualora i motivi di ricorso addotti esulino da quelli proponibili nel contesto del relativo gravame, il ricorso deve essere giudicato irricevibile, difettando di un presupposto processuale (cfr. Bovay, Procédure administrative, p. 392 e 397; Kölz / Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, ed. 1998, N. 617);

che, in esito a quanto precede, nella misura in cui è ricevibile, il gravame va respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 125 CO; 21, 43, 45 LE; 22 LResp; 3, 7, 18, 28, 34, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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