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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.05.2001 52.2001.27

May 9, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,282 words·~6 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00027  

Lugano 9 maggio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  19 gennaio 2001 di

__________ __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 22 dicembre 2000 (n. 5801) del Consiglio di Stato, che  ha evaso ai sensi dei considerandi il ricorso 2 agosto 2000 del comune di __________ contro la decisione 7 luglio 2000 con cui la sezione dell'agricoltura ha autorizzato l'impianto di un vigneto di 10'000 mq per la produzione commerciale di vino al mapp. __________ di quel comune;

viste le risposte:

-    24 gennaio 2001 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;

-    31 gennaio 2001 del Dipartimento finanze e economia, Sezione agricoltura;

-    01 febbraio 2001 del Dipartimento del territorio, Sezione pianificazione urbanistica;

-    06 febbraio 2001 del municipio di __________;

-    14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 19 aprile 2000 la __________, ha chiesto al dipartimento delle finanze e dell'economia, sezione dell'agricoltura, l'autorizzazione ad impiantare un vigneto di circa 10'000 mq per la produzione commerciale di vino al mapp. __________ di __________, di proprietà di __________. Il 7 luglio successivo la sezione dell'agricoltura ha rilasciato l'autorizzazione.

                                  B.   Con ricorso 2 agosto 2000 il comune di __________ è insorto contro la menzionata decisione dinanzi al Consiglio di Stato, adducendo che una variante della strada di aggiramento del comune, i cui studi pianificatori si trovavano nella fase conclusiva, avrebbe interessato proprio la porzione del mapp. __________ ove era previsto l'impianto del vigneto.

                                  C.   Con decisione 22 dicembre 2000 il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa. In ordine il Governo ha ammesso la legittimazione del comune; ad ogni buon conto ha ritenuto di doversi occupare della contestazione quale autorità di vigilanza. Nel merito ha rilevato che l'autorizzazione dipartimentale non fosse di natura edilizia, ma che questa fosse necessaria per poter impiantare il controverso vigneto. Gli effetti della pianificazione della strada di aggiramento del comune sulla possibilità di realizzazione del vigneto avrebbero pertanto dovuto essere esaminati in quella sede, cui ha rinviato l'istante. Il Consiglio di Stato ha anche sancito l'obbligo di coordinare l'autorizzazione dipartimentale con la licenza edilizia che avrebbe dovuto essere chiesta.

                                  D.   Con ricorso 19 gennaio 2001 __________ e la __________ hanno impugnato il giudicato governativo dinanzi a questo tribunale, al quale chiedono di annullarlo. Gli insorgenti contestano sia il riconoscimento della legittimazione ricorsuale al comune di __________, sia l'obbligo di dover conseguire una licenza edilizia per l'impianto del vigneto.

Il municipio di __________ si rimette al giudizio del Tribunale. Circa le risposte della altre autorità interpellate si dirà, per quanto necessario, in diritto.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3).

                                         1.2. In concreto l'autorizzazione dipartimentale 7 luglio 2000 è stata rilasciata in applicazione dell'art. 60 della legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998 (LAgr) e 2 cpv. 2 dell'ordinanza federale concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 7 dicembre 1998 (ordinanza sul vino). Giusta l'art. 1 del regolamento cantonale sulla viticoltura del 28 maggio 1997 l'applicazione del diritto federale e cantonale sulla viticoltura spetta alla sezione dell'agricoltura. Il regolamento cantonale sulla viticoltura del 28 maggio 1997 stabilisce, all'art. 37 cpv. 1, che contro le decisioni della sezione dell'agricoltura è dato ricorso al Consiglio di Stato. Il menzionato regolamento cantonale non prevede invece la facoltà di ulteriormente aggravarsi al Tribunale amministrativo. Dal momento tuttavia che la decisione dipartimentale è fondata sul diritto pubblico federale ed è, di conseguenza, impugnabile sino al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale va tuttavia ammessa ai fini dell'attuazione del diritto federale (art. 98a OG; inoltre in concreto art. 33 cpv. 4 LPT).

1.3. Nell'ambito dell'evasione del gravame del comune di __________, il Governo ha altresì ritenuto di dover affrontare la controversia in veste di autorità di vigilanza. Nella misura in cui la vigilanza ha come oggetto l'applicazione della legislazione edilizia da parte del municipio di __________, la competenza del Tribunale è invece data dall'art. 48 cpv. 5 LE e relativo rinvio all'art. 207 cpv. 2 LOC.

1.4. Il ricorso è inoltre tempestivo e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm, 207 cpv. 2 LOC). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Gli insorgenti contestano, anzitutto, il riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della legittimazione ricorsuale ex art. 43 PAmm al comune di __________ ad impugnare l'autorizzazione dipartimentale 7 luglio 2000. Il quesito non merita tuttavia una risposta, dal momento che il Consiglio di Stato ha esaminato ed evaso l'impugnativa del comune anche in veste di autorità di vigilanza. Del resto l'autorizzazione 7 luglio 2000 non è stata rimessa in discussione dal comune ricorrente con riferimento alla legislazione agricola nella stessa applicata e tantomeno è stata annullata da parte del Governo. Quest'ultimo ha semplicemente accertato che il controverso impianto del vigneto sottostava anche all'obbligo del permesso di costruzione e che, di conseguenza, la testé menzionata autorizzazione doveva essere coordinata con tale permesso.

                                   3.   Gli insorgenti contestano in seguito l'obbligo di dover conseguire una licenza edilizia per l'impianto del vigneto. A torto, tuttavia. In effetti, la realizzazione di un vigneto su di un'area prativa di 10'000 mq dev'essere annoverata tra gli impianti ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT e 1 cpv. 1 LE (cfr. sul concetto Ruch, Kommentar RPG, ad art. 22 n. 24 con rinvii alla giurisprudenza del Tribunale federale; DFGP/UPT, Commento LPT, Berna 1981, ad art. 22 n. da 5 a 7; inoltre Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 635). L'intervento, che abbraccia un'ampia superficie, è difatti volto a creare, attraverso un importante investimento di danaro, una modifica duratura dell'utilizzazione agricola del terreno, che ne muta inoltre in misura significativa l'aspetto e che viene altresì attuata mediante l'impiego determinante di materiali edili di vario tipo, predisposti secondo un piano predefinito, infissi nel terreno, rispettivamente tesi sopra lo stesso (pali, fili ecc.) e che, nel complesso, denunciano delle dimensioni ragguardevoli. Appare pertanto pienamente giustificato di sottoporre alla procedura del permesso di costruzione l'impianto del vigneto in rassegna onde permetterne la preventiva verifica di conformità con il diritto applicabile in quella sede: segnatamente quello edilizio, pianificatorio, di tutela dell'ambiente, delle acque, della natura e del paesaggio (Ruch, op. cit., ad art. 22 n. 23; Scolari, op. cit., ad art. 1 LE n. 634).

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il gravame dev'essere respinto. La tassa di giudizio dev'essere posta a carico degli insorgenti (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 98a OG, 60 LAgr, 2 ordinanza sul vino, 22, 33 LPT, 1, 48 LE, 67 LALPT, 207 LOC, 3, 18, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia, di fr. 800.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.

                                   3.   Nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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