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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.07.2001 52.2001.242

July 16, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,309 words·~7 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

n. 52.2001.00242  

Lugano 16 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  25 giugno 2001 di

__________ patr. da: dr.iur. __________  

contro  

la decisione 6 giugno 2001 del municipio di __________ che affida alla __________ il servizio di smaltimento degli scarti vegetali raccolti nel comune;

viste le risposte:

-    5 luglio 2001 del municipio di __________;

-    5 luglio 2001 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Sino al 1999 a __________ il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali era appaltato ad una ditta, che li depositava nell’apposito centro comunale di compostaggio. In seguito alla soppressione di questo centro, a partire da quell’anno si è reso necessario appaltare anche lo smaltimento. Previa licitazione privata tra la ditta ricorrente e la __________, per l’anno 2000 il municipio ha assegnato questo servizio alla prima.

                                  B.   Il 13 luglio 2000 il municipio ha nuovamente invitato la ditta __________ e la __________ ad inoltrare un'offerta per il servizio di smaltimento degli scarti vegetali anche per l'anno 2001.

Valutate le offerte pervenutegli, il 12 settembre 2000 l'autorità comunale ha nuovamente affidato il servizio alla prima.

La delibera è stata tuttavia annullata dal Consiglio di Stato, che con risoluzione 23 gennaio 2001 ha accolto il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________. Gli atti sono stati rinviati al municipio affinché indicesse un nuovo concorso (pubblico) o prescindesse da ogni aggiudicazione.

Nell’attesa di dar seguito al giudizio governativo, il municipio ha prorogato temporaneamente l'appalto assegnato alla ditta __________ per l’anno 2000.

                                  C.   Analogamente interpellata, il 15 maggio 2001 la SPAA ha comunicato al municipio di __________ i nominativi delle uniche tre ditte autorizzate nel Cantone a trattare e smaltire gli scarti vegetali sino al compostaggio finale. In quello scritto, l'autorità cantonale ha reso noto che il 20 aprile 2001 l'Ufficio domande costruzione (UDC) aveva invitato il municipio di __________ ad ordinare alla ditta __________ di cessare le attività di smaltimento degli scarti vegetali, che questa aveva avviato presso il suo centro di demolizione degli autoveicoli di __________.

                                  D.   Richiamandosi a questa comunicazione della SPAA, il 6 giugno 2001 il municipio ha deciso di affidare il servizio in oggetto alla ditta __________, a partire dal 1. luglio e sino alla fine del 2001.

Contro questa decisione, la ditta __________ insorge davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento. La ricorrente contesta la delibera richiamandosi in sostanza alle sentenze 4 luglio 1989 del Tribunale cantonale amministrativo in re P.M. e 29 novembre 1994 del Tribunale della Pianificazione del Territorio in re G., che documenterebbero l'illegittimità dell'impianto per lo smaltimento dei rifiuti vegetali realizzato dalla __________ in località __________.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio di __________, rilevando di aver affidato il servizio alla __________ per i prossimi 6 mesi in considerazione del fatto che la ditta __________ eserciterebbe questa attività abusivamente. Trattandosi di una prestazione di servizio di valore inferiore a fr. 50'000.-, che risponde ad una necessità urgente, sarebbero date le premesse per l'incarico diretto.

Ad identica conclusione perviene la __________, che contesta la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e le censure sollevate dall'insorgente.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 2, 4, 36 e 37 LCPubb, che permettono di dedurre direttamente davanti ad esso le decisioni di aggiudicazione di commesse per prestazioni di servizio adottate da committenti assoggettati a tale legge.

La decisione del municipio di __________ di affidare per incarico diretto alla __________ il compito di trattare e smaltire i rifiuti vegetali raccolti nel comune costituisce in effetti un atto di aggiudicazione (art. 12 LCPubb) di una commessa di servizio (art. 4 cpv. 3 LCPubb) resa da un ente pubblico assoggettato alla LCPubb (art. 2 cpv. 1).

La ricorrente, assuntrice del servizio in oggetto, è direttamente e personalmente toccata dal provvedimento censurato. La potestà ricorsale non può quindi esserle negata.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm).

                                   2.   Le commesse pubbliche sono per principio aggiudicate nell'ambito di una procedura pubblica, libera (art. 8 LCPubb) o selettiva (art. 9 LCPubb). In casi particolari ed a determinate condizioni, il committente ha inoltre la possibilità di aggiudicare la commessa nell'ambito di procedure prive di pubblicità, ad invito (art. 10-11 LCPubb) o per incarico diretto (art. 12-13 LCPubb).

La possibilità di aggiudicare una commessa nell'ambito di una procedura per incarico diretto è data quando la spesa prevista non supera determinati valori soglia (art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb) ed è, nel contempo, soddisfatta una delle condizioni poste dall'art. 13 cpv. 1 lett. b-g LCPubb.

L'incarico diretto per commesse relative a prestazioni di servizio è ammissibile solo se la spesa prevista non supera l’importo di fr. 150'000.-. Fra i vari motivi che abilitano il committente ad esperire questa procedura di aggiudicazione va ricordato l'art. 13 cpv. 1 lett. d LCPubb, a norma del quale, è possibile conferire un incarico diretto quando "a causa di eventi imprevedibili la commessa è divenuta a tale punto urgente che non può essere esperita un'altra procedura". Disposizione, questa, che riprende testualmente il § 8 cpv. 1 lett. d DirCIAP.

                                   3.   Nel caso in esame il valore della commessa, stando alle indicazioni del committente, si aggira attorno a fr. 50'000.-. Da questo profilo, l'incarico diretto è conforme al diritto, segnatamente all’art. 13 cpv. 1 lett. a LCPubb.

Resta da verificare se sia dato il requisito dell'urgenza.

Orbene, la necessità di assicurare lo smaltimento dei rifiuti vegetali, raccolti nel comune dall'assuntore del relativo servizio, è incontestabile. Nulla permette tuttavia di affermare che a causa di eventi imprevedibili la commessa sia divenuta a tale punto urgente da rendere inesigibile lo svolgimento della procedura di pubblico concorso.

Dopo il giudizio 23 gennaio 2001 del Consiglio di Stato, di cui si è detto in narrativa, il municipio di __________ ha infatti temporaneamente prorogato l’appalto che aveva assegnato alla ditta __________ per il 2000. Il relativo contratto, che si riduce alla semplice decisione di delibera, non è mai stato disdetto. La ricorrente continuava pertanto a svolgere il servizio affidatole ed avrebbe sicuramente continuato a svolgerlo, almeno fintanto fosse stato disdetto o che il municipio di __________, dando seguito all’invito rivoltogli dall’__________, non le avesse eventualmente ordinato di cessare le attività di smaltimento di questo genere di rifiuti, avviate presso il suo centro di distruzione degli autoveicoli di __________.

Assicurando la ricorrente il corretto funzionamento del servizio in oggetto, non v'era alcuna impellente necessità di affidarlo ad altri. Non si è in particolare verificato alcun evento imprevedibile che ha reso indifferibile l’esigenza di procedere ad un'aggiudicazione immediata della commessa. Né sono subentrate circostanze che impedivano al municipio di far capo alla procedura del pubblico concorso per appaltare con la dovuta sollecitudine il servizio di smaltimento degli scarti vegetali.

Non è di conseguenza soddisfatta la condizione dell'urgenza impellente posta dall'art. 13 cpv. 1 lett. d LCPubb.

                                   4.   Indipendentemente dalla questione relativa alla legittimità delle attività svolte dalla __________ e dalla ricorrente, il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera impugnata.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune e della resistente in ragione di metà ciascuno.

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 12, 13, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 6 giugno 2001 del municipio di __________ che affida alla __________ lo smaltimento dei rifiuti vegetali sino al 31 dicembre 2001 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del comune e della resistente in ragione di metà ciascuno, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 600.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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