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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2001 52.2001.239

August 22, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,345 words·~12 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00239  

Lugano 22 agosto 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 22 giugno 2001 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 6 giugno 2001 (n. 2637) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la decisione 11 aprile 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di dimora (ricongiungimento famigliare);

viste le risposte:

-    3 luglio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,

-    4 luglio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il cittadino portoghese __________ (23 febbraio 1981) è entrato in Svizzera nel gennaio 1998, dove vivono suo padre __________, titolare di un permesso di domicilio, e sua madre __________, dimorante. Le sorelle gemelle minori dell'interessato, __________ e __________ (7 novembre 1983), sono invece rimaste in __________ presso parenti.

b) Il 12 marzo 1998, l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di soggiorno di __________, in quanto verteva su un ricongiungimento parziale della famiglia. Il 13 novembre 1998, questo Tribunale ha confermato la predetta decisione, rilevando che lo scopo della residenza del ricorrente, prossimo alla maggiore età, era in realtà quello di garantirsi un avvenire professionale nel nostro Paese.

                                  B.   a) Tornato in __________ nel dicembre 1998, __________ è rientrato in Svizzera nel giugno 1999. Il 12 agosto 1999 egli ha chiesto nuovamente al Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di soggiorno in Svizzera, sottolineando questa volta che il ricongiungimento famigliare era integrale: lo stesso giorno anche le sue due sorelle, che avevano nel frattempo terminato la scuola, avevano presentato un'analoga richiesta. L'11 aprile 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha negato il permesso di soggiorno a __________ sulla base degli art. 4, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.

b) Nel febbraio 2000, il ricorrente è rientrato nel suo Paese d'origine. Il 20 dicembre del medesimo anno, egli è tornato in Svizzera per poi ripartire alla volta del __________ il 4 gennaio 2001 allo scopo di assolvere il servizio militare della durata di 8 mesi.

c) Con decreto d'accusa 29 maggio 2000, __________ è stato condannato dal Procuratore pubblico a una multa di fr. 800.–, per ripetuto furto d'uso e ripetuta circolazione senza licenza di condurre (fatti avvenuti fra gennaio e febbraio 2000).

                                  C.   Con giudizio 6 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che egli non disponesse di alcun diritto di soggiornare in Svizzera, tanto più che la richiesta di permesso era dettata da motivi squisitamente economici. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.

Il 12 giugno 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato all'interessato un termine con scadenza al 15 luglio 2001 per lasciare il territorio cantonale.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora. Sostiene di avere diritto a un permesso di soggiorno in virtù dello Scambio di lettere del 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il __________, che permette il ricongiungimento famigliare fino al compimento del ventesimo anno di età. Contesta che lo scopo del suo soggiorno risieda in motivi di ordine economico. Chiede che venga conferito l'effetto sospensivo al gravame.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Determinante è il momento della richiesta del permesso di soggiorno (DTF 120 Ib 257 consid. 1f), ossia il 12 agosto 1999, quando  __________ aveva 18 anni e mezzo. Di conseguenza, egli non ha diritto al ricongiungimento famigliare in virtù della menzionata norma.

1.4. L'insorgente non può nemmeno invocare la protezione della propria vita familiare sulla base dell'art. 8 CEDU. Egli è maggiorenne e non si trova in un vero e proprio rapporto di dipendenza con i suoi genitori (DTF 120 Ib 26 consid. 1, 115 Ib 4 consid. 2).

1.5. Se __________ abbia diritto al rilascio di un permesso di soggiorno sulla base dello "Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il __________ concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni" (RS 0.142.116.546; di seguito: Scambio di lettere), segnatamente sulla dichiarazione - non pubblicata - della delegazione elvetica di voler estendere il diritto al ricongiungimento famigliare fino al compimento del 20° anno di età, è questione che verrà esaminata più avanti.

1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è necessario richiamare dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli incarti relativi agli altri membri della famiglia del ricorrente, in quanto non appaiono idonei a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio.

                                   2.   2.1. A determinate condizioni le autorità amministrative possono riesaminare le loro decisioni. Esse vi devono invece procedere se tenute da una norma di legge o da una costante prassi amministrativa. Al cittadino spetta poi un diritto al riesame, dedotto dall'art. 29 Cost. (cfr. art. 4 vCost.), nella misura in cui le circostanze siano notevolmente mutate dall'emanazione della prima decisione o quando l'istante adduca fatti o mezzi di prova rilevanti che egli non conosceva o che non gli era stato possibile invocare nell'ambito della procedura anteriore o che non aveva alcun motivo per farlo. Il riesame di atti amministrativi passati in giudicato non è però sempre possibile. In particolare, il ricorso a questo istituto non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni amministrative cresciute in giudicato o ad eludere i termini per proporre rimedi di diritto. Il riesame di atti amministrativi negativi non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto di una domanda, viene sottoposta un'identica istanza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1995 N. 67 consid. 2b, pag. 178).

2.2. In concreto, la domanda di __________ volta al rilascio di un permesso di dimora è del 12 agosto 1999. Essa è pertanto di appena nove mesi posteriore alla decisione 13 novembre 1998 con cui questo Tribunale aveva confermato il rifiuto 12 marzo 1998 del dipartimento di autorizzare il soggiorno del ricorrente in Svizzera. A ben guardare, la stessa deve dunque essere considerata una domanda di riesame. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha dato seguito a questa nuova pratica, ritenendo, in sostanza, che le circostanze fossero effettivamente notevolmente mutate a seguito della richiesta delle sorelle dell'insorgente di ricongiungersi anch'esse con i genitori in Svizzera. Il Consiglio di Stato ha pure proceduto direttamente ad una verifica di merito completa della nuova decisione dipartimentale. Il giudicato governativo non va tuttavia esente da critiche: nel caso concreto non erano dati gli estremi per accogliere una domanda di riesame, in quanto non erano intervenuti mutamenti di rilievo tra la presentazione della prima domanda d'entrata e quella successiva del 12 agosto 1999. In particolare, come si evince chiaramente dalla citata precedente decisione di questo Tribunale, la separazione del ricorrente dalle sorelle, rimaste a suo tempo in __________, non costituiva un aspetto decisivo ai fini della pronuncia. L'insorgente non potrebbe nemmeno prevalersi di un cambiamento del contesto legislativo, atteso, in particolare, che lo Scambio di lettere tra la Svizzera e il __________ era già in vigore al momento della precedente istanza. La nuova domanda andava dunque respinta già per insussistenza dei motivi giustificanti un riesame. Ad ogni buon conto, la richiesta di __________ tendente al rilascio di un permesso di soggiorno andrebbe respinta anche nel caso di un riesame completo della fattispecie, come si illustrerà di seguito.

                                   3.   Ferma questa riserva, data l'età del ricorrente, l'esame di merito consiste unicamente nell'accertare se quest'ultimo possa prevalersi con successo dello Scambio di lettere tra la Svizzera e il __________, e meglio della citata dichiarazione annessavi, allo scopo di conseguire un permesso di soggiorno nel nostro paese. 

3.1. In generale, nell'ambito del diritto degli stranieri, la convivenza famigliare è protetta dal disposto di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS. Tale norma si prefigge di tutelare situazioni in cui la convivenza è effettivamente vissuta (DTF 119 Ib consid. 2c, 118 Ib 153 consid. 2b, 115 Ib 97 consid. 3a) e, di conseguenza, non può essere invocata se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi si presume che il vero obiettivo non sia l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno. Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Va ancora osservato che i principi testé menzionati si applicano pure, per analogia, qualora uno o entrambi i genitori vivano in Svizzera e il figlio sia restato al paese d'origine in cura ad una terza persona o presso un altro famigliare (RDAT II-1998 N. 41 pag. 151). Una situazione di questo genere denota di norma una profonda rottura dei legami famigliari e dà adito a dubbi circa l'intensità degli stessi (STF 3 dicembre 1997 inedita in re L. consid. 3b).

                                         3.2. Dall'art. 17 cpv. 2 LDDS non è in alcun modo deducibile la volontà del legislatore di concedere un permesso di soggiorno a figli di cittadini stranieri domiciliati nel nostro paese, allo scopo di permettere loro di vivere in maniera indipendente dai genitori. Una deroga a questi chiari intendimenti del legislatore deve fondarsi su un'inequivocabile base legale di diritto internazionale. Nessuna norma di questo tipo figura nello Scambio di lettere tra Svizzera e Portogallo e nemmeno nel protocollo aggiuntivo (cfr. STF inedita 26 febbraio 1997, in re P. D., consid. 3b).

                                         3.3. In concreto, __________ ha chiesto nuovamente un permesso di dimora quando aveva 18 anni e mezzo. Già nella prima domanda di soggiorno del 28 gennaio 1998, il padre del ricorrente aveva espressamente indicato che suo figlio intendeva giungere in Svizzera allo scopo di lavorare. Inoltre, nella sentenza 13 novembre 1998 di questo Tribunale (consid. 2.2.) è stato posto in rilievo che lo scopo della residenza di __________ era in realtà quello di garantirsi un avvenire professionale nel nostro Paese. L'interessato non ha messo in discussione questa decisione e l'ha accettata. Del resto, anche in questa sede, l'insorgente riconosce che la sua intenzione è di venire in Svizzera per trovarvi un impiego (ricorso ad 10, pag. 6). __________ è giovane adulto ed ha già dimostrato di poter vivere autonomamente. Tanto più che egli sta assolvendo il servizio militare (v. notifica di partenza 21 dicembre 2000 sottoscritta dalla madre del ricorrente presso il comune di Melide). L'insorgente non pretende nemmeno di avere avuto difficoltà a vivere in __________, dopo che suo padre e successivamente sua madre si erano separati volontariamente da lui e dalle sue sorelle. Non va infine sottovalutato che la nuova domanda è stata presentata quando il ricorrente era già maggiorenne.

In simili circostanze, si deve inconfutabilmente concludere che le autorità inferiori, rifiutando di rilasciare un'autorizzazione di dimora al giovane __________, chiesta unicamente per soddisfare obiettivi di natura economica, non hanno violato né lo Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il __________ concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni né la relativa dichiarazione addizionale, dal momento che il fine dell'insorgente non consiste in un ricongiungimento con i famigliari in Svizzera nel senso inteso e tutelato dalla menzionata normativa convenzionale. Per questo stesso motivo, l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno alle di lui sorelle, non ha, in concreto, nessuna rilevanza; in particolare, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli al ricorrente.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, dev'essere respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva d'oggetto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 CEDU; lo Scambio di lettere 12 aprile 1990 tra la Svizzera e il Portogallo; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.239 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.08.2001 52.2001.239 — Swissrulings