Incarto n. 52.2001.00220
Lugano 2 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, astenutosi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 giugno 2001 della
__________
contro
la decisione 29 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2501) che delibera alla __________ le opere di risanamento del pavimento in materiale sintetico della palestra del __________ di __________;
viste le risposte:
- 13 giugno 2001 della __________;
- 22 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 marzo 2001 nell'ambito di importanti lavori di ristrutturazione del __________ di __________ il Dipartimento delle Finanze e dell'Economia (DFE) ha indetto un pubblico concorso per le opere di risanamento del pavimento in materiale sintetico della palestra;
che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta obbligava i concorrenti ad esaminare sul posto, d'intesa con il progettista, gli interventi messi a concorso, avvertendo che "il mancato ossequio di questa condizione" avrebbe comportato "l'annullamento dell'offerta";
che l'esperimento del sopralluogo doveva essere certificato dal progettista mediante firma apposta in calce alla relativa dichiarazione annessa al capitolato;
che al concorso hanno partecipato 4 ditte, fra cui la ricorrente __________, con un'offerta di fr. 93'499.55;
che con decisione 29 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha deliberato i lavori alla __________ (offerta: fr. 106'060.25), scartando l'offerta della __________, siccome priva della dichiarazione controfirmata dal progettista attestante l'effettivo esperimento del sopralluogo richiesto a titolo di condizione dal capitolato e modulo d'offerta;
che contro questa decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente asserisce di aver esperito il sopralluogo, ma di aver omesso - per una svista del suo segretariato - di allegare all'offerta il modulo firmato dal progettista attestante l'adempimento di questa formalità;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP, le condizioni poste dagli art. 6, 7 ed 8 CIAP con riferimento al tipo di commessa, al valore soglia ed al committente sono pacificamente soddisfatte;
che la __________, partecipante esclusa dal concorso, è senz'altro legittimata a ricorrere;
che il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che il bando del concorso, comprensivo del capitolato d'appalto e del modulo d'offerta, stabilisce le regole della procedura d'aggiudicazione; esso vincola tanto i concorrenti, che devono inoltrare offerte conformi ai requisiti posti, quanto il committente, che al fine di assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, è tenuto ad estromettere le offerte difformi;
che, nell'evenienza concreta, il modulo d'offerta stabiliva esplicitamente che l'esperimento del sopralluogo obbligatorio doveva essere certificato dal progettista mediante firma da apporre sull'apposito formulario annesso, pena l'esclusione ("annullamento") dell'offerta;
che per sua stessa ammissione l'insorgente ha disatteso questa formalità: sono quindi date le premesse per applicare la comminatoria dell'esclusione;
che il fatto che la ricorrente abbia effettivamente esperito un sopralluogo con il progettista, che questi abbia controfirmato il formulario e che il mancato inoltro di quest'atto alla stazione appaltante sia da imputare ad una svista dei suoi servizi di segreteria è del tutto irrilevante; l'esigenza di assicurare la parità di trattamento fra i concorrenti esclude di principio la possibilità di completare la documentazione dopo la scadenza del termine per l'inoltro delle offerte;
che la decisione governativa impugnata va quindi confermata siccome immune da violazione del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
visti gli art. 6, 7, 8, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 23 Dir CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario