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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.02.2002 52.2001.22

February 5, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·750 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00022  

Lugano 5 febbraio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Tamara Merlo, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 18 gennaio 2001 del

Municipio di __________  

contro  

la decisione 22 dicembre 2000 del Consiglio di Stato (n. 5790) che annulla la risoluzione 15 maggio 2000 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia per la posa di tre roulotte ed una pergola sul mappale n. __________;

viste le risposte:

-    30 gennaio 2001 del Consiglio di Stato;

-    6 febbraio 2001 del prof. dr. med. __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che, il 1° settembre 1999, __________ ha presentato una domanda di costruzione in sanatoria, avente ad oggetto la posa di tre roulotte e la formazione di un pergolato aperto al mappale n. __________ RFD di __________;

che, nei termini di pubblicazione, il prof. dr. med. __________ ha interposto opposizione al progetto;

che, raccolto il parere favorevole del Dipartimento del territorio, con risoluzione 15 maggio 2000 il municipio di __________ ha respinto l'opposizione del prof. dr. med. __________ ed ha rilasciato la richiesta licenza edilizia;

che, adito dal prof. dr. med. __________, il Consiglio di Stato con decisione 22 dicembre 2000 ha annullato la predetta risoluzione municipale, avendo giudicato carenti i piani di costruzione su cui era stata fondata, ed ha condannato il comune di __________ a rifondere fr. 400.-- al prof. dr. med. __________ a titolo di ripetibili;

che il municipio di __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro il predetto giudizio governativo, chiedendone l'annullamento; l'esecutivo comunale nega recisamente che la documentazione fosse insufficiente e censura altresì la condanna al pagamento delle ripetibili;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il prof. dr. med. __________;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

                                         che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere in materia edilizia, e detentore della qualità per agire in giudizio, è soltanto il comune (art. 21 cpv. 2 LE); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LE non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; RDAT II - 1999, N. 48; STA 29 novembre 2001 in re municipio di __________, STA  27 novembre 2001 in re municipio di __________; ZBl 1995, 474);

che è vero che in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; tuttavia, sulla scorta della succitata giurisprudenza federale, si giustifica un abbandono di tale prassi tollerante, ma contraria alla legge: infatti, nonostante il municipio possa introdurre un ricorso in nome del comune - del quale è organo - solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte (Scolari, Commentario, 1996, ad art. 21 LE, nn. 931, 954 s.);

che il municipio di Tegna non è legittimato a ricorrere nemmeno in merito alle ripetibili, dal momento che il Consiglio di Stato ha, correttamente, condannato il comune al pagamento delle stesse;

che i requisiti concernenti la legittimazione, l'osservanza dei termini e, in genere, il rispetto delle condizioni formali devono essere ossequiati in modo severo, né costituisce un eccesso di formalismo chiederne l'adempimento rigoroso;

che, tutto ciò considerato, il ricorso presentato esclusivamente in nome del municipio va quindi respinto in limine siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che, del resto, neppure è dato il diritto del comune di ricorrere contro una decisione che annulla una licenza edilizia, qualora l'interessato - come nel caso di specie - abbia rinunciato ad impugnare detta decisione (Scolari, op. cit., n. 957, e giurisprudenza ivi citata);

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; il ricorrente dovrà rifondere un'indennità per ripetibili al prof. dr. med. __________, patrocinato da un legale;

visti gli art. 21 LE; 9, 80, 106 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il ricorrente rifonderà al prof. dr. med. __________ un'indennità di fr. 200.-per ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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