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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.2001 52.2001.217

July 31, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·620 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00217  

Lugano 31 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Michele Patuzzo, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  6 giugno 2001 di

__________  

contro  

la decisione 15 maggio 2001, no. 2271, del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione 16 marzo 2001, no. 5536/103 della Sezione della circolazione con la quale gli è stato inflitto un ammonimento;

vista la risposta 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che il 2 dicembre 2000 il ricorrente ha effettuato una manovra di retromarcia sulla corsia d'emergenza dell'autostrada all'entrata autostradale di __________;

che per questi fatti la Sezione della circolazione con risoluzione 16 marzo 2001, no. 5536/103 ha pronunciato a suo carico un ammonimento giusta l'art. 16 cpv. 2 LCStr;

che contro tale decisione l'arch. __________, allora rappresentato dalla __________, ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento;

che con sentenza 15 maggio 2001 l'esecutivo cantonale ha respinto il gravame, ritenendo di non avere motivo di discostarsi dai fatti accertati con il separato giudizio penale cresciuto in giudicato, e considerando la misura amministrativa dell'ammonimento adeguata alle circostanze;

che tale decisione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata spedita alla rappresentante del ricorrente con lettera raccomandata del 17 maggio 2001, recapitata al destinatario il giorno seguente (cfr. attestazione postale in atti);

che contro questa sentenza l'insorgente, senza più avvalersi di un rappresentante, ha presentato ricorso a questo tribunale in data 7 giugno 2001, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario in seguito;

che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza presentare particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr; la legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm;

che giusta l'art. 10 cpv. 3 LALCStr la procedura di ricorso è retta dalle norme della PAmm;

che l'art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine per inoltrare ricorso è di 15 giorni a decorrere dalla data dell'intimazione della decisione impugnata;

che, essendo stabilito dalla legge, il termine è perentorio (art. 11 primo periodo PAmm);

che in concreto dalla ricerca postale fatta esperire d'ufficio da questo tribunale è risultato che la sentenza del Consiglio di Stato è stata recapitata alla __________, che il ricorrente non contesta fosse abilitata a riceverla in qualità di sua rappresentante, in data 18 maggio 2001 (cfr. attestazione postale in atti), e non il 23 maggio 2001 come allegato - peraltro senza nessun supporto probatorio - nel gravame;

che, pertanto, il termine di ricorso di 15 giorni è giunto a scadenza sabato 2 giugno 2001, venendo riportato in virtù dell'art. 10 cpv. 3 PAmm sul primo giorno feriale successivo, vale a dire, essendo il 4 giugno lunedì di Pentecoste ossia un giorno festivo ufficiale giusta l'art. 1 cifra 7 del Decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino del 10 luglio 1934, martedì 5 giugno 2001;

che il gravame in rassegna, datato 4 maggio 2001, è stato spedito con lettera raccomandata solo il 6 giugno 2001 e pertanto si rivela tardivo (cfr. timbro postale);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 2 LCStr, 10 LALCStr, 1 del DL concernente i giorni festivi nel Cantone del 10 luglio 1934, 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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