Incarto n. 52.2001.00200
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 maggio 2001 di
____________________ ____________________ patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 8 maggio 2001, n. 2182, del Consiglio di Stato che ha respinto in ordine il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 18 gennaio 2001 con cui il municipio di __________ ha dichiarato irricevibile l'iniziativa popolare "Per mantenere viva __________ ";
viste le risposte:
- 11 giugno 2001 del municipio di __________;
- 12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il giorno 15 dicembre 2000 __________, __________, __________ e __________ hanno depositato alla cancelleria di comunale di __________, in veste di promotori, il testo di un'iniziativa popolare intitolata "Per mantenere viva __________ ", attraverso la quale veniva formulata la seguente proposta:
"La segnaletica stradale all'incrocio tra via __________ e __________ viene modificata togliendo il cartello di divieto di svoltare a destra, permettendo quindi lo svoltare a destra in quel punto".
b) Il testo della predetta iniziativa è stato pubblicato all'albo comunale il giorno stesso ed il termine per la raccolta delle firme è stato fissato al 13 febbraio 2001.
c) L'8 gennaio 2001 sono stati consegnati alla cancelleria comunale i formulari dell'iniziativa con le firme dei cittadini che la sostenevano. Con risoluzione del 18 gennaio successivo il municipio di __________ ha dichiarato l'iniziativa irricevibile, poiché non formulava proposte su di un oggetto di competenza del consiglio comunale contemplato all'art. 76 cpv. 1 LOC. Essa mirava ad una modifica della segnaletica stradale, di competenza del municipio. La decisione è stata pubblicata l'indomani, 19 gennaio 2001, all'albo comunale. Essa è altresì stata intimata, con invio raccomandato 22 gennaio 2001, al comitato dell'iniziativa.
B. a) Con ricorso 7 febbraio 2001 l'associazione Società dei commercianti di __________, __________, __________ e __________ hanno impugnato la predetta risoluzione municipale innanzi al Consiglio di Stato, sostenendo la proponibilità dell'iniziativa in discussione.
b) Con giudizio 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'impugnativa. Esso ha considerato che il termine di ricorso doveva essere calcolato a partire dalla data di pubblicazione della decisione municipale all'albo comunale e non, come avevano creduto gli insorgenti, da quella di intimazione della decisione al comitato dell'iniziativa.
C. Con impugnativa 28 maggio 2001 gli insorgenti indicati in ingresso si aggravano innanzi a questo Tribunale avverso la risoluzione governativa predetta, postulando il suo annullamento e la retrocessione degli atti al Governo affinché entri nel merito del loro ricorso 7 febbraio 2001. I ricorrenti contestano la dichiarazione di irricevibilità di quest'ultimo pronunciata dall'istanza inferiore, ribadendo il loro diritto di far decorrere il termine per interporre ricorso dalla data di notifica al comitato dell'iniziativa della risoluzione municipale; essi si appellano, segnatamente, all'art. 76 cpv. 2 LOC, secondo cui i promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali, e al divieto di formalismo eccessivo.
Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dei gravami.
Delle rispettive tesi si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione di __________, __________ e __________ è certa (art. 209 lett. a LOC). Non è pertanto necessario verificare se anche l'associazione Società dei commercianti di __________ disponga della necessaria potestà ricorsuale in applicazione dell'art. 209 lett. b LOC. L'impugnativa è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Nei comuni ove è stato istituito il consiglio comunale 1/5 dei cittadini possono presentare sottoforma di iniziativa popolare delle proposte su taluni oggetti di competenza del Legislativo: più precisamente su quelli contemplati all'art. 13 cpv. 1 lett. a, d, e, g, h ed i LOC ed inoltre nei casi stabiliti da leggi speciali (art. 76 cpv. 1, 3 e 4 LOC).
2.2. Entro un mese dalla presentazione il municipio esamina se la domanda di iniziativa popolare è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione (art. 76 cpv. 5 LOC). La LOC non precisa che cosa si intenda con regolarità e ricevibilità (sino al 31 dicembre 1999 la legge parlava, a quest'ultimo riguardo, di proponibilità) di un'iniziativa popolare. Un'iniziativa popolare deve tuttavia essere considerata regolare quando soddisfa i presupposti formali per la sua riuscita: segnatamente la sottoscrizione da parte di almeno 1/5 dei cittadini nel termine di 60 giorni dal suo deposito. La giurisprudenza del Tribunale amministrativo ha invece già avuto modo di stabilire che un'iniziativa popolare deve essere considerata ricevibile quando, oltre ad concernere un oggetto definito all'art. 76 cpv. 1 LOC, è formulata con chiarezza, ossequia i principi dell'unità della materia e della forma, è compatibile con l'ordinamento giuridico federale, cantonale e comunale e si presta infine a realizzazione (cfr. RDAT II-1995 N. 4, consid. 3.2., con rinvii; inoltre STA inedita 2 febbraio 1998 in re M. P.R e llcc, consid. 2.2.).
3. 3.1. In concreto, con risoluzione 18 gennaio 2001, il municipio di __________ ha dichiarato irricevibile l'iniziativa popolare "Per mantenere viva __________ " in quanto non formulava proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale enumerati all'art. 76 cpv. 1 LOC. Essa proponeva invece una modifica della segnaletica stradale, di competenza del municipio. Adito dai qui insorgenti, che contestavano tale interpretazione, il Consiglio di Stato ha respinto in ordine il loro gravame, in quanto tardivo.
3.2. Giusta l'art. 76 cpv. 5 LOC la decisione del municipio circa la regolarità e la ricevibilità di un'iniziativa popolare dev'essere pubblicata all'albo comunale. Il termine di ricorso contro tale decisione, di 15 giorni, decorre pertanto dalla data di pubblicazione (art. 213 cpv. 2 LOC). E' inoltre applicabile, a titolo sussidiario, la PAmm (art. 213 cpv. 3 LOC). Questo significa che il primo giorno della pubblicazione non dev'essere computato ai fini del calcolo del termine quindicinale di ricorso, trattandosi del giorno in cui il termine comincia a decorrere (art. 10 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1995 n. 1, consid. 2.3.). Del pari, se l'ultimo giorno del termine di ricorso cade di sabato, domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm). Poiché dunque l'avversata decisione del municipio di __________ è stata pubblicata all'albo comunale il giorno 19 gennaio 2001, il termine per impugnarla è venuto a scadenza lunedì 5 febbraio 2001. Rettamente pertanto il Governo ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame inoltratogli il 7 febbraio successivo.
3.3. I ricorrenti contestano la dichiarazione di irricevibilità, affermando il loro diritto di far decorrere il termine per interporre ricorso dalla data di notifica al comitato dell'iniziativa della risoluzione municipale, che ha avuto luogo il 23 gennaio 2001, appellandosi all'art. 76 cpv. 2 LOC e al divieto di formalismo eccessivo. La loro tesi non può tuttavia essere tutelata. A tenore dell'art. 76 cpv. 2 LOC, i promotori di un'iniziativa popolare devono designare un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali. Giusta l'art. 76 cpv. 5 LOC la decisione del municipio circa la regolarità e la ricevibilità di un'iniziativa popolare deve invece essere pubblicata all'albo comunale. E' pertanto, in primo luogo, lecito chiedersi se, alla fin fine, il municipio era tenuto a notificare la decisione 18 gennaio 2001 con cui aveva pronunciato l'irricevibilità dell'iniziativa popolare in rassegna al comitato promotore dell'iniziativa a titolo di "comunicazione ufficiale": non l'avesse fatto, il problema circa la tempestività del gravame inoltrato dai qui insorgenti dinanzi al Consiglio di Stato non si sarebbe nemmeno posto. Il quesito non dev'essere ad ogni buono conto risolto, poiché - in ogni caso - l'art. 76 cpv. 2 LOC non permette di mutare il computo del termine di ricorso per impugnare una decisione che dev'essere pubblicata all'albo comunale. In concreto, lo scritto accompagnatorio 19 gennaio 2001, con cui il municipio di __________ ha trasmesso al comitato dell'iniziativa - del quale fa parte un avvocato - copia della pubblicazione della decisione di irricevibilità dell'iniziativa popolare, non lasciava poi spazio ad equivoci circa il termine per interporre ricorso contro quest'ultima, dal momento che rinviava semplicemente all'avviso di pubblicazione. L'anzidetta conclusione è inoltre conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale, che non riconosce al promotore di un'iniziativa popolare o di un referendum una posizione diversa da quella degli altri cittadini (cfr. STA inedita 15 febbraio 2001 in re C.): anche il primo deve pertanto ossequiare lo stesso termine di ricorso di cui dispongono i secondi per impugnare le decisioni degli organi comunali pubblicate all'albo. Ciò premesso la decisione con cui il Governo ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame inoltratogli dagli insorgenti indicati in ingresso, non disattende in alcun modo il divieto di eccesso di formalismo.
4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 13, 76, 208, 209, 213 LOC, 3, 10, 18, 28, 31, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario