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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.10.2001 52.2001.185

October 15, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,072 words·~5 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 52.2001.00185  

Lugano 15 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  23 maggio 2001 di

__________  

contro  

la decisione 8 maggio 2001, no. 2167, del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio contro la licenza edilizia 14 novembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per l'edificazione di un tettoia destinata al rifugio delle capre e al deposito del fieno sulla part. no. __________ RF, fuori zona edificabile;

viste le risposte:

-    30 maggio 2001 del municipio di __________;

-    6 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

-    15 giugno 2001 del Dipartimento del territorio;        

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 18 maggio 2000 __________, qui ricorrente, ha richiesto al municipio di __________ il rilascio di un permesso di costruzione per edificare una tettoia destinata al rifugio delle capre e al deposito del fieno sulla part. no. __________ RF, sita fuori zona edificabile, di proprietà del __________. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 24 ss LPT e 71 ss LALPT per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale.

Esperito infruttuoso un tentativo di conciliazione, il 14 novembre 2000 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dipartimentale.

B.  Adito dal dipartimento, l'8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ne ha accolto il ricorso. Il Governo ha ritenuto che il municipio fosse vincolato al preavviso negativo espresso dall'autorità cantonale. Fondandosi su questa deduzione, ha quindi accertato la nullità della censurata licenza e rinviato gli atti all'autorità comunale affinché rendesse una nuova decisione, parimenti impugnabile, di rigetto della domanda.

C.  Contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza in questione. In sostanza, egli rileva l'utilità del progettato edificio nell'ottica del recupero dei pascoli montani della regione del __________ e contesta l'imposizione della tassa di giustizia.

D.  Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal Dipartimento del territorio, che non formulano particolari osservazioni.

      Per contro, il municipio di __________ ribadisce le motivazioni che l'hanno indotto a rilasciare il permesso di costruzione, precisando di aver comunque già dato seguito alla decisione governativa, pronunciando il diniego della licenza.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente, già istante in licenza, e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE nonché 43 e 46 cpv. 1 PAmm. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza l'assunzione di ulteriori prove che, peraltro, il ricorrente nemmeno sollecita (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 7 cpv. 1 LE, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, il dipartimento può opporsi alla concessione della licenza per motivi fondati su norme che gli sono rimesse per l'applicazione. L'avviso del dipartimento, soggiunge il secondo capoverso della norma in questione, vincola il municipio, che può scostarsene soltanto nel caso in cui la concessione della licenza risultasse lesiva di interessi comunali preponderanti.

Quest'ultima disposizione preclude tassativamente al municipio la facoltà di concedere la licenza in contrasto con il preavviso negativo del dipartimento. All'autorità comunale la norma riserva unicamente la possibilità di negarne il rilascio, contrapponendosi al preavviso favorevole del dipartimento, quando intende salvaguardare interessi comunali preponderanti da un intervento suscettibile di pregiudicarli. Diversamente, se si volesse costringere il municipio ad attenersi al preavviso favorevole dell'autorità cantonale anche quando l'intervento leda interessi comunali preponderanti, occorrerebbe riconoscere al comune la possibilità di impugnare davanti al Consiglio di Stato la licenza rilasciata dallo stesso municipio. Ipotesi, questa, che apparirebbe manifestamente contraddittoria (cfr. RDAT II-2000 N. 37; RDAT I-1998 N. 36; Scolari, Commentario, II ed., N. 797).

3.   Nelle concrete evenienze, come esposto in narrativa, il dipartimento ha preavvisato negativamente la domanda di costruzione per la realizzazione, fuori dalla zona edificabile, di una tettoia per il ricovero delle capre e per il deposito del fieno. Scostandosi da questo preavviso vincolante, il municipio ha rilasciato la licenza richiesta.

La decisione configura una chiara ed evidente violazione del diritto. Per i motivi appena esposti, il municipio era in effetti tenuto a far propria la determinazione negativa del dipartimento, lasciando semmai al richiedente il compito di impugnare davanti al

Consiglio di Stato la decisione di diniego della licenza.

Dal momento che l'infrazione procedurale in cui è incorso l'esecutivo comunale risulta manifesta, a ragione il Governo ha dunque statuito il rinvio degli atti a tale istanza, al fine di emanare una nuova risoluzione, ossequiosa del preavviso dipartimentale.

Tale conclusione appare ineccepibile, sia che la decisione di rilascio della licenza venga considerata nulla, sia che la si ritenga semplicemente annullabile. In effetti, in entrambi i casi, il provvedimento di rinvio si appalesa quale soluzione inevitabile, onde ristabilire il ruolo assegnato alle parti dall'art. 7 cpv. 2 LE, in caso di preavviso negativo del dipartimento. Il quesito riguardante le conseguenze dell'irregolarità di cui è affetta la licenza in esame può dunque rimanere inevaso.

Da ultimo, è opportuno precisare che esula dal presente procedimento l'esame della risoluzione municipale 18 maggio 2001, mediante la quale l'esecutivo ha pronunciato il diniego del permesso di costruzione, ottemperando in tal modo all'ordine impartito dalla sentenza governativa, prima che la stessa, successivamente avversata dall'insorgente, crescesse in giudicato.

4.   Pure la condanna al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-, pronunciata dal Consiglio di Stato, resiste alle critiche del ricorrente.

In effetti, costui è risultato soccombente in sede governativa, unitamente al comune di __________. Si giustifica tuttavia di porre integralmente a suo carico la tassa, dal momento che l'ente pubblico non è insorto a tutela di interessi propri (cfr. RDAT I-1993 N. 19; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 3 ad art. 28). L'importo stabilito dal Governo appare, peraltro, più che proporzionato al dispendio amministrativo causato dall'impugnativa, oltre che conforme alla prassi di quell'istanza.

5.   In esito alle considerazioni dinanzi esposte, il ricorso deve quindi essere respinto.

Per gli stessi motivi indicati al considerando precedente, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 7 e 21 LE; 24 e 25 LPT; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; 

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto. 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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