Incarto n. 52.2001.00182
Lugano 16 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________ patr. da: st. leg. __________
contro
la risoluzione 2 maggio 2001, no. 2040, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 marzo 2001 del municipio di __________, con la quale gli è stata inflitta una multa di fr. 100.-- per violazione dell'ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale;
viste le risposte:
- 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato,
- 12 giugno 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'avv. __________ è contitolare di uno Studio legale a __________, situato in via __________, all'interno della zona pedonale cittadina. Per poter accedere al parcheggio privato, di cui dispone nelle adiacenze dello Studio, egli beneficia di un'autorizzazione di transito, rilasciata dal municipio, conformemente all'art. 4 dell'ordinanza municipale che disciplina, tra l'altro, la circolazione veicolare nella zona pedonale (OZP).
b) Con decreto del 15 marzo 2001, richiamato il rapporto di contravvenzione del 14 febbraio precedente, il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-- per aver sostato in zona pedonale per scopi diversi da quelli consentiti dall'autorizzazione. La contravvenzione è stata accertata dalla locale Polizia comunale, in via __________, il __________, dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 5, 6 e 18 cpv. 2 OZP nonché degli art. 145 ss. LOC.
B. a) Con ricorso del 4 aprile 2001, l'avv. __________ ha impugnato la predetta risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato. Egli ha sostenuto che, quel giorno, al momento di giungere in ufficio, l'accesso al proprio posteggio era impedito da alcuni autoveicoli parcheggiati abusivamente. Pertanto si è visto costretto a lasciare l'auto al margine della strada, senza poterla spostare in seguito, a causa di impegni di lavoro. Considerati tali presupposti, ha censurato la decisione di multa siccome arbitraria e lesiva dei principi di proporzionalità e di divieto di formalismo eccessivo.
C. L'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame con decisione del 2 maggio 2001, giudicando il comportamento dell'insorgente non conforme all'autorizzazione rilasciatagli e la multa irrogata come proporzionata.
D. Contro il predetto giudicato governativo, l'avv. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Ribadite le censure già sollevate davanti all'istanza inferiore, egli invoca lo stato di necessità e ravvisa inoltre la violazione del diritto di essere sentito, per la carenza di motivazione della decisione impugnata, nonché del principio della buona fede.
E. Il ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni, sia dal municipio di __________, sulle cui argomentazioni si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 148 cpv. 3 e 208 cpv. 1 LOC. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 209 lett. b LOC e 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Giusta l'art. 3 cpv. 1 OZP di Lugano, la zona pedonale è riservata ai pedoni e la circolazione è di principio vietata a tutti i veicoli. Deroghe a tale principio sono eccezionalmente concesse solo in caso di comprovato interesse pubblico o privato (art. 4 cpv. 1 OZP). Ciò è il caso, tra l'altro, allorquando il detentore di un veicolo a motore dimostri di disporre di un parcheggio privato nella zona chiusa al traffico, affinché vi possa accedere direttamente (art. 4 cpv. 2 lett. b OZP). L'autorizzazione permette al beneficiario di transitare, rispettivamente di sostare, per il tempo strettamente necessario ad effettuare operazioni di carico e scarico. L'accesso, così come il transito, sono da limitarsi al tragitto più breve (art. 5 cpv. 1 e 3 OZP). All'infuori dei casi eccezionali contemplati dall'art. 4 OZP e delle operazioni di carico e scarico, lo stazionamento di veicoli a motore è vietato nella zona pedonale (art. 3, cpv. 2, ultima frase). Le infrazioni specifiche dell'OZP sono punite dal municipio con la multa o la revoca dell'autorizzazione, giusta i disposti degli art. 145 ss. LOC (art. 18 cpv. 2 e 3 OZP).
2.2. Il municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. Il massimo della multa è di fr. 10'000.--, riservate le leggi speciali (art. 145 cpv. 1 e 2 LOC).
3. 3.1. Nelle concrete evenienze, l'insorgente non contesta gli accertamenti compiuti dalla Polizia comunale nella misura in cui attestano che la sua autovettura, il 2 febbraio 2001, è rimasta parcheggiata in zona pedonale, per almeno due ore. Tale stazionamento si pone manifestamente in contrasto con la deroga al divieto generale di circolazione in zona pedonale di cui egli dispone. In effetti, secondo il chiaro tenore degli art. 4 cpv. 2 lett. b e 5 OZP, l'autorizzazione consente unicamente l'accesso diretto al parcheggio privato, vale a dire senza arresti intermedi né, tantomeno, fermate prolungate. Ammesso è il semplice transito, per la via più breve possibile.
3.2. Le circostanze giustificative addotte dal ricorrente non appaiono, d'altro canto, liberatorie.
In primo luogo la motivazione dell'avversata decisione risulta più che sufficiente, per rapporto alle numerose censure sollevate dall'insorgente. Del resto, quest'ultimo si limita a ricordare i principi giurisprudenziali nella materia, senza indicare su quali aspetti, concretamente, il Governo avrebbe violato il suo diritto di essere sentito. Infondata risulta pure la tesi secondo cui il comune, rilasciando l'autorizzazione, si impegnerebbe altresì a garantire l'effettiva possibilità di accesso al fondo privato. Come già osservato, il permesso municipale permette di derogare al divieto di circolazione, non certo di pretendere, ipso facto, l'intervento della forza pubblica per rimuovere eventuali veicoli che ostruiscono il passaggio. Nulla muta a tale proposito il prelievo di una tassa di fr. 30.-- annui, che rappresenta un semplice emolumento di cancelleria (art. 15 cpv. 1 OZP). Non avendo oggettivamente suscitato alcuna aspettativa, l'autorità comunale non ha pertanto violato il diritto del cittadino al rispetto delle promesse.
Palesemente inconferente è anche il richiamo allo stato di necessità, ritenuto come, nella fattispecie, era certo esigibile che l'insorgente rinunciasse ad usufruire del proprio posteggio privato e facesse capo ai parcheggi pubblici esistenti in zona. Il comportamento della polizia non può neppure venir tacciato di eccessivo formalismo. Al contrario. L'infrazione avrebbe potuto venir sanzionata, ineccepibilmente, già in occasione della prima constatazione, alle ore 11.30, come del resto avvenuto per altri veicoli. Invece, dimostrando una certa indulgenza, proprio a motivo dell'autorizzazione di cui è beneficiario, l'agente ha posto il ricorrente in contravvenzione solo dopo due ore. Irrilevante, a tale proposito, è sapere se l'accesso al parcheggio privato fosse, a quel momento, libero e se il multato avesse avuto la possibilità di spostare l'autovettura, dal momento che tali considerazioni non rappresentano comunque valide giustificazioni.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, l'insorgente non può dunque venir prosciolto dall'addebito mossogli.
4. La multa inflitta appare, peraltro, non solo contenuta nei limiti concessi dalla legge (cfr. art. 145 LOC), bensì anche rettamente commisurata al grado di colpa e confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa. Essa risulta inoltre in linea con le sanzioni irrogate per contravvenzioni simili, punite secondo la LCStr.
5. In esito a quanto precede, il ricorso va pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 145, 148 cpv. 3, 208 cpv. 1 e 209 LOC; 3, 4 5 e 18 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza municipale concernente la regolamentazione della zona pedonale di Lugano; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario